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Document 62021TN0612
Case T-612/21: Action brought on 23 September 2021 — ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk v EUIPO — ESSAtech (Remote controls [wireless] (Accessories for -))
Causa T-612/21: Ricorso proposto il 23 settembre 2021 — ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO — ESSAtech [Telecomandi (senza fili) (accessori per-)]
Causa T-612/21: Ricorso proposto il 23 settembre 2021 — ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO — ESSAtech [Telecomandi (senza fili) (accessori per-)]
GU C 502 del 13.12.2021, p. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 502/34 |
Ricorso proposto il 23 settembre 2021 — ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO — ESSAtech [Telecomandi (senza fili) (accessori per-)]
(Causa T-612/21)
(2021/C 502/52)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c. (Sosnowiec, Polonia) (rappresentante: M. Oleksyn, consulente giuridico)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ESSAtech (Přistoupim, Repubblica ceca)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente
Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell’Unione europea [Telecomandi (senza fili) accessori per-)] — Disegno o modello dell’Unione europea n. 4 539 302-0003
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 luglio 2021 nel procedimento R 1072/2020-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO e e l’altra parte nel procedimento a sopportare le proprie spese e altresì le spese della ricorrente, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi all'EUIPO. |
Motivi invocati
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Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 6/2002, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), dello stesso, e violazione della regola di diritto stabilita nella causa DOCERAM (C-395/16 (1)), in combinato disposto con l'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), e l'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (principio di buona amministrazione); |
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violazione dell'articolo 63, paragrafo 1, di tale regolamento, in combinato disposto con l'articolo 63, paragrafo 2, dello stesso, e violazione della regola di diritto stabilita nella causa DOCERAM (C-395/16), relativamente alla violazione dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (principio di buona amministrazione). |
(1) Sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172.