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Document 62021TN0612

Causa T-612/21: Ricorso proposto il 23 settembre 2021 — ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO — ESSAtech [Telecomandi (senza fili) (accessori per-)]

GU C 502 del 13.12.2021, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 502/34


Ricorso proposto il 23 settembre 2021 — ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO — ESSAtech [Telecomandi (senza fili) (accessori per-)]

(Causa T-612/21)

(2021/C 502/52)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c. (Sosnowiec, Polonia) (rappresentante: M. Oleksyn, consulente giuridico)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ESSAtech (Přistoupim, Repubblica ceca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell’Unione europea [Telecomandi (senza fili) accessori per-)] — Disegno o modello dell’Unione europea n. 4 539 302-0003

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 luglio 2021 nel procedimento R 1072/2020-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e e l’altra parte nel procedimento a sopportare le proprie spese e altresì le spese della ricorrente, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi all'EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 6/2002, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), dello stesso, e violazione della regola di diritto stabilita nella causa DOCERAM (C-395/16 (1)), in combinato disposto con l'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), e l'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (principio di buona amministrazione);

violazione dell'articolo 63, paragrafo 1, di tale regolamento, in combinato disposto con l'articolo 63, paragrafo 2, dello stesso, e violazione della regola di diritto stabilita nella causa DOCERAM (C-395/16), relativamente alla violazione dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (principio di buona amministrazione).


(1)  Sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172.


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