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Document 62015CJ0339

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 maggio 2017.
Procedimento penale a carico di Luc Vanderborght.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Prestazioni di cura del cavo orale e dei denti – Normativa nazionale che vieta in modo assoluto di effettuare pubblicità per servizi di cura del cavo orale e dei denti – Esistenza di un elemento transfrontaliero – Tutela della sanità pubblica – Proporzionalità – Direttiva 2000/31/CE – Servizio della società dell’informazione – Pubblicità effettuata mediante un sito Internet – Membro di una professione regolamentata – Regole professionali – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Disposizioni nazionali relative alla salute – Disposizioni nazionali che disciplinano le professioni regolamentate.
Causa C-339/15.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:335

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

4 maggio 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Prestazioni di cura del cavo orale e dei denti — Normativa nazionale che vieta in modo assoluto di effettuare pubblicità per servizi di cura del cavo orale e dei denti — Esistenza di un elemento transfrontaliero — Tutela della sanità pubblica — Proporzionalità — Direttiva 2000/31/CE — Servizio della società dell’informazione — Pubblicità effettuata mediante un sito Internet — Membro di una professione regolamentata — Regole professionali — Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Disposizioni nazionali relative alla salute — Disposizioni nazionali che disciplinano le professioni regolamentate»

Nella causa C‑339/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, strafzaken (tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles, sezione penale, Belgio), con decisione del 18 giugno 2015, pervenuta in cancelleria il 7 luglio 2015, nel procedimento penale a carico di

Luc Vanderborght,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 luglio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

per Luc Vanderborght, da S. Callens, M. Verhaege e L. Boddez, advocaten;

per il Verbond der Vlaamse Tandartsen VZW, da N. Van Ranst e V. Vanpeteghem, advocaten;

per il governo belga, da C. Pochet, J. Van Holm e J.-C. Halleux, in qualità di agenti, assistiti da A. Fromont e L. Van den Hole, advocaten;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da W. Ferrante, avvocato dello Stato;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da D. Roussanov e F. Wilman, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22) e della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico del sig. Luc Vanderborght, dentista stabilito in Belgio, accusato di aver violato una normativa nazionale che vieta qualsiasi tipo di pubblicità per prestazioni di cura del cavo orale e dei denti.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 92/51/CEE

3

L’articolo 1 della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU 1992, L 209, pag. 25) dispone quanto segue:

«Ai sensi della presente direttiva si intende:

(…)

f)

per “attività professionale regolamentata”, un’attività professionale, per la quale l’accesso o l’esercizio o una delle modalità di esercizio in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un titolo di formazione o attestato di competenza. (…)

(…)».

Direttiva 98/34/CE

4

L’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 1998, L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18) (in prosieguo: la «direttiva 98/34»), definisce come segue la nozione di «servizio»:

«qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della presente definizione, si intende:

“a distanza”: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

“per via elettronica”: un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;

“a richiesta individuale di un destinatario di servizi”: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

(…)».

Direttiva 2000/31

5

Il considerando 18 della direttiva 2000/31 così recita:

«I servizi della società dell’informazione abbracciano una vasta gamma di attività economiche svolte in linea (on line). (…) Non sempre si tratta di servizi che portano a stipulare contratti in linea ma anche di servizi non remunerati dal loro destinatario, nella misura in cui costituiscono un’attività economica, come l’offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in linea (…). Le attività che, per loro stessa natura, non possono essere esercitate a distanza o con mezzi elettronici, quali la revisione dei conti delle società o le consulenze mediche che necessitano di un esame fisico del paziente, non sono servizi della società dell’informazione».

6

L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

a)

“servizi della società dell’informazione”: i servizi ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva [98/34];

(…)

f)

“comunicazioni commerciali”: tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di una persona che esercita un’attività commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. (…)

(…)

g)

“professione regolamentata”: professione ai sensi dell’articolo 1, lettera d), della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (…), o dell’articolo 1, lettera f), della direttiva [92/51] (…);

(…)».

7

L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, intitolato «Professioni regolamentate», così recita:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, [sia autorizzato] nel rispetto delle regole professionali relative, in particolare, all’indipendenza, alla dignità, all’onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi.

2.   Fatta salva l’autonomia delle associazioni e organizzazioni professionali, gli Stati membri e la Commissione le incoraggiano a elaborare codici di condotta a livello comunitario che precisino le informazioni che possono essere fornite a fini di comunicazioni commerciali, nel rispetto del paragrafo 1».

Direttiva 2005/29

8

Il considerando 9 della direttiva 2005/29 recita come segue:

«La presente direttiva non pregiudica i ricorsi individuali proposti da soggetti che sono stati lesi da una pratica commerciale sleale. Non pregiudica neppure l’applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali relative (…) agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti (…). Gli Stati membri potranno in tal modo mantenere o introdurre limitazioni e divieti in materia di pratiche commerciali, motivati dalla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori nel loro territorio ovunque sia stabilito il professionista, ad esempio riguardo ad alcol, tabacchi o prodotti farmaceutici. (…)».

9

L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

c)

“prodotto”: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

d)

“pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori” (in seguito denominate “pratiche commerciali”): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;

(…)».

10

L’articolo 3 di detta direttiva così prevede:

«1.   La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.

(…)

3.   La presente direttiva non pregiudica l’applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti.

(…)

8.   La presente direttiva non pregiudica le eventuali condizioni relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici di condotta o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, volti a mantenere livelli elevati di integrità dei professionisti, che gli Stati membri possono, conformemente alla normativa comunitaria, imporre a questi ultimi.

(…)».

Diritto belga

11

L’articolo 8 quinquies del Koninklijk Besluit houdende reglement op de beoefening van de tandheelkunde (regio decreto recante disciplina dell’esercizio dell’odontoiatria), del 1o giugno 1934 (Belgisch Staatsblad del 7 giugno 1934, pag. 3220), dispone quanto segue:

«Per l’annuncio al pubblico, sull’edificio dove una persona qualificata (…) esercita l’odontoiatria può essere apposta soltanto un’iscrizione o una targa di dimensioni e aspetto non appariscenti, recanti il nome dello specialista ed eventualmente il suo titolo ai sensi di legge, i giorni e gli orari di ricevimento, la denominazione dell’azienda o dell’ente sanitario per il quale egli esercita la sua attività professionale; su di essa può del pari essere indicato il ramo dell’odontoiatria in cui pratica lo specialista: odontoiatria chirurgica, protesi dentarie, ortodonzia, chirurgia dentistica.

(…)».

12

Ai sensi dell’articolo 1 della Wet betreffende de publiciteit inzake tandverzorging (legge relativa alla pubblicità in materia di cure dentistiche), del 15 aprile 1958 (Belgisch Staatsblad del 5 maggio 1958, pag. 3542):

«È vietata qualsiasi pubblicità, diretta o indiretta, al fine di curare o di far curare da una persona qualificata o meno, in Belgio o all’estero, le patologie, le lesioni o le anomalie del cavo orale e dei denti, segnatamente per mezzo di affissioni o insegne, iscrizioni o targhe idonei ad indurre in errore circa la legalità dell’attività indicata, di prospetti, di circolari, di opuscoli illustrativi e di pieghevoli, a mezzo stampa, via etere o a mezzo cinematografico (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13

All’epoca dei fatti che hanno dato luogo ai procedimenti penali nei suoi confronti, il sig. Vanderborght esercitava la professione di medico dentista qualificato a Opwijk (Belgio). Detti procedimenti penali sono stati avviati nei suoi confronti poiché, almeno tra il marzo 2003 e il gennaio 2014, egli avrebbe effettuato pubblicità per prestazioni di cure dentistiche, in violazione del diritto belga.

14

Dalla decisione di rinvio risulta che il sig. Vanderborght ha apposto un pannello che constava di tre superfici stampate, indicante il suo nome, la sua qualifica di dentista, il suo sito Internet, nonché il recapito telefonico del suo studio.

15

Inoltre il sig. Vanderborght ha creato un sito Internet per informare i pazienti sui diversi tipi di trattamento che egli effettua nel suo studio. Infine, ha inserito alcuni annunci pubblicitari in quotidiani locali.

16

I procedimenti penali fanno seguito a una denuncia presentata dal Verbond der Vlaamse Tandartsen VZW, un’associazione professionale.

17

Il 6 febbraio 2014 il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio del sig. Vanderborght dinanzi al tribunale penale. Con ordinanza del 25 marzo 2014 la camera di consiglio lo ha rinviato dinanzi al Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, strafzaken (tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles, sezione penale, Belgio).

18

Dinanzi al giudice del rinvio, il sig. Vanderborght sostiene che l’articolo 1 della legge del 15 aprile 1958 relativa alla pubblicità in materia di cure dentistiche, che vieta in modo assoluto qualsiasi tipo di pubblicità per prestazioni di cura del cavo orale e dei denti, nonché l’articolo 8 quinquies del regio decreto del 1o giugno 1934 recante disciplina dell’esercizio dell’odontoiatria, che stabilisce alcuni requisiti di discrezione per quanto concerne le insegne degli studi dentistici, sono contrari al diritto dell’Unione, in particolare alle direttive 2005/29 e 2000/31 nonché agli articoli 49 e 56 TFUE.

19

Il giudice del rinvio, basandosi in particolare sulle informazioni secondo cui il sig. Vanderborght diffonde su Internet pubblicità che possono raggiungere pazienti in altri Stati membri e cura una clientela che proviene in parte da altri Stati membri, constata che la controversia principale presenta una dimensione transfrontaliera.

20

È in tale contesto che il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, strafzaken (tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles, sezione penale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la direttiva [2005/29] debba essere interpretata nel senso che osta ad una legge nazionale che vieta in modo assoluto qualsiasi pubblicità, ad opera di chiunque, relativa alla cura del cavo orale e dei denti, quale l’articolo 1 della legge [del 15 aprile 1958 relativa alla pubblicità in materia di cure dentistiche].

2)

Se il divieto di pubblicità per la cura del cavo orale e dei denti debba essere considerato come una “disposizion[e] (…) relativ[a] agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti”, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva [2005/29].

3)

Se la direttiva [2005/29] debba essere interpretata nel senso che osta ad una disposizione nazionale che descrive in dettaglio a quali requisiti di discrezione debba rispondere un’insegna destinata al pubblico apposta in uno studio dentistico, quale l’articolo 8 quinquies del [regio decreto del 1o giugno 1934 recante disciplina dell’esercizio dell’odontoiatria].

4)

Se la direttiva [2000/31] debba essere interpretata nel senso che osta ad una legge nazionale che vieta in modo assoluto qualsiasi pubblicità, ad opera di chiunque, relativa alla cura del cavo orale o dei denti, compreso un divieto di pubblicità commerciale per via elettronica (sito Internet), quale l’articolo 1 della legge [del 15 aprile 1958 relativa alla pubblicità in materia di cure dentistiche].

5)

In che modo debba essere interpretata la nozione di “servizi della società dell’informazione”, quale definita all’articolo 2, lettera a), della direttiva [2000/31], con un rinvio all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva [98/34].

6)

Se gli articoli 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, nella quale, al fine di tutelare la salute pubblica, viene imposto un divieto assoluto di pubblicità per la cura dei denti».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni dalla prima alla terza

21

Con le sue prime tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva 2005/29 debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che tutela la sanità pubblica e la dignità della professione di dentista, da un lato, vietando in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti e, dall’altro, fissando alcuni requisiti di discrezione per quanto concerne le insegne degli studi dentistici.

22

Per rispondere a tali questioni, occorre anzitutto determinare se le pubblicità oggetto del divieto in questione nel procedimento principale costituiscano pratiche commerciali ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29 e siano, pertanto, soggette alle prescrizioni sancite da quest’ultima (v., per analogia, sentenza del 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, C‑540/08, EU:C:2010:660, punto 16).

23

Al riguardo occorre rilevare che l’articolo 2, lettera d), di tale direttiva definisce, impiegando una formulazione particolarmente estesa, la nozione di «pratiche commerciali» come «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori» (sentenza del 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, C‑540/08, EU:C:2010:660, punto 17).

24

Inoltre, conformemente all’articolo 2, lettera c), di tale direttiva, la nozione di «prodotto» include, di per sé, qualsiasi bene o servizio.

25

Ne risulta che la pubblicità per servizi di cura del cavo orale e dei denti, come quella di cui al procedimento principale, vuoi effettuata mediante pubblicazioni in periodici pubblicitari, vuoi su Internet o a mezzo di insegne, costituisce una «pratica commerciale», ai sensi della direttiva 2005/29.

26

Ciò premesso, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, essa non pregiudica l’applicazione delle disposizioni di diritto dell’Unione o nazionali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti.

27

Peraltro, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, della direttiva in parola, essa non pregiudica i codici deontologici di condotta o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, volti a mantenere livelli elevati di integrità dei professionisti, che gli Stati membri possono, conformemente alla normativa dell’Unione, imporre a questi ultimi.

28

Da tale disposizione risulta che la direttiva 2005/29 non ha l’effetto di rimettere in discussione le norme nazionali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti o alle norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate.

29

Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che la normativa nazionale di cui al procedimento principale, vale a dire l’articolo 1 della legge del 15 aprile 1958 relativa alla pubblicità in materia di cure dentistiche e l’articolo 8 quinquies del regio decreto del 1o giugno 1934 recante disciplina dell’esercizio dell’odontoiatria, tutelano rispettivamente la sanità pubblica e la dignità della professione di dentista, di modo che tale normativa rientra nell’ambito dell’articolo 3, paragrafi 3 e 8, della direttiva 2005/29.

30

Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle prime tre questioni dichiarando che la direttiva 2005/29 deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che tutela la sanità pubblica e la dignità della professione di dentista, da un lato, vietando in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti e, dall’altro, fissando alcuni requisiti di discrezione per quanto concerne le insegne degli studi dentistici.

Sulle questioni quarta e quinta

31

Con le sue questioni quarta e quinta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva 2000/31 debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti, in quanto vieta ogni forma di comunicazione commerciale per via elettronica, compresa quella effettuata mediante un sito Internet creato da un dentista.

32

Al riguardo occorre rilevare che l’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva enuncia il principio in base al quale gli Stati membri provvedono affinché l’impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, sia autorizzato.

33

Dall’articolo 2, lettera g), della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 1, lettera f), della direttiva 92/51, cui la prima disposizione rinvia, risulta che si deve, in particolare, considerare una «professione regolamentata» un’attività professionale per la quale l’accesso o l’esercizio siano subordinati, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un titolo di formazione o attestato di competenza.

34

Dalla decisione di rinvio risulta che la professione di dentista costituisce, in Belgio, una professione regolamentata, ai sensi dell’articolo 2, lettera g), della direttiva 2000/31.

35

Inoltre, in applicazione dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34, la nozione di «servizi della società dell’informazione» comprende «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi».

36

Il considerando 18 della direttiva 2000/31 precisa che la nozione di «servizi della società dell’informazione» abbraccia una vasta gamma di attività economiche svolte in linea (on line) e che non sempre si tratta di servizi che portano a stipulare contratti in linea, ma anche di servizi non remunerati dal loro destinatario, nella misura in cui costituiscono un’attività economica, come l’offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in linea.

37

In simili circostanze, si deve ritenere che la pubblicità in linea possa costituire un servizio della società dell’informazione ai sensi della direttiva 2000/31 (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2016, Mc Fadden, C‑484/14, EU:C:2016:689, punti 4142).

38

Peraltro, l’articolo 2, lettera f), di tale direttiva precisa che la nozione di «comunicazioni commerciali» comprende, in particolare, tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere servizi di una persona che esercita una libera professione.

39

Ne consegue che la pubblicità di prestazioni di cura del cavo orale e dei denti, effettuata mediante un sito Internet creato da chi esercita una professione regolamentata, costituisce una comunicazione commerciale che fa parte di un servizio della società dell’informazione o costituisce un siffatto servizio, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2000/31.

40

Si deve pertanto considerare che tale disposizione comporta, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle conclusioni, che gli Stati membri devono sincerarsi che siffatte comunicazioni commerciali siano, in linea di principio, autorizzate.

41

Al riguardo occorre rilevare che l’interpretazione contraria proposta dalla Commissione europea, secondo cui detta disposizione disciplina solo le pubblicità effettuate da chi esercita una professione regolamentata ove agisca in veste di fornitore di pubblicità in linea, non può essere accolta, in quanto comporterebbe un’eccessiva riduzione della portata di detta disposizione.

42

Occorre infatti ricordare che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 ha come oggetto quello di consentire a chi esercita una professione regolamentata di utilizzare servizi della società dell’informazione al fine di promuovere le proprie attività.

43

Ciò premesso, da tale disposizione risulta che comunicazioni commerciali, come quelle di cui al punto 39 della presente sentenza, devono essere autorizzate solo nel rispetto delle regole professionali relative, in particolare, alla dignità e all’onore della professione regolamentata di cui trattasi, nonché al segreto professionale e alla lealtà sia verso i clienti sia verso i colleghi che esercitano tale professione.

44

Pertanto, le regole professionali menzionate in tale disposizione non possono, a pena di privare quest’ultima dell’effetto utile e ostare alla realizzazione dell’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione, vietare in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità in linea avente lo scopo di promuovere l’attività di una persona che esercita una professione regolamentata.

45

Tale interpretazione è suffragata dal fatto che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 prevede che gli Stati membri e la Commissione incoraggiano a elaborare codici di condotta aventi lo scopo non già di vietare tale tipo di pubblicità, bensì di precisare le informazioni che possono essere fornite a fini di comunicazioni commerciali, nel rispetto di dette regole professionali.

46

Ne consegue che, sebbene il contenuto e la forma delle comunicazioni commerciali di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 possano validamente essere inquadrati da regole professionali, siffatte regole non possono comportare un divieto generale e assoluto di tale tipo di comunicazioni.

47

Tale considerazione vale altresì per quanto concerne una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che si applica solo ai dentisti.

48

Si deve infatti rilevare che il legislatore dell’Unione non ha escluso alcuna professione regolamentata dal principio dell’autorizzazione delle comunicazioni commerciali in linea, previsto all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/31.

49

Pertanto, sebbene tale disposizione consenta di tener conto delle peculiarità delle professioni sanitarie nell’elaborazione delle regole professionali e simili, inquadrando, se del caso in maniera restrittiva, le forme e le modalità delle comunicazioni commerciali in linea menzionate in tale disposizione al fine segnatamente di garantire che non sia pregiudicata la fiducia dei pazienti nei confronti di tali professioni, tuttavia tali regole professionali non possono validamente vietare in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità in linea avente lo scopo di promuovere l’attività di una persona che esercita una siffatta professione.

50

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla quarta e alla quinta questione dichiarando che la direttiva 2000/31 deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti, in quanto vieta ogni forma di comunicazione commerciale per via elettronica, compresa quella effettuata mediante un sito Internet creato da un dentista.

Sulla sesta questione

51

Con la sua sesta questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli articoli 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti.

52

In via preliminare occorre rilevare che, tenuto conto della risposta fornita alle questioni quarta e quinta, si deve ritenere che la sesta questione verta, in definitiva, sulla compatibilità con gli articoli 49 e 56 TFUE di una siffatta normativa nazionale in quanto vieta la pubblicità non realizzata mediante un servizio della società dell’informazione.

Sulla ricevibilità

53

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, le disposizioni del Trattato che garantiscono la libera circolazione non sono applicabili a una situazione in cui tutti gli elementi si collocano all’interno di un solo Stato membro (v. in tal senso, segnatamente, sentenze del 21 ottobre 1999, Jägerskjöld, C‑97/98, EU:C:1999:515, punto 42, e dell’11 luglio 2002, Carpenter, C‑60/00, EU:C:2002:434, punto 28).

54

Vero è che il procedimento principale riguarda procedimenti penali nei confronti di un dentista, cittadino belga, stabilito in Belgio e che esercita in tale Stato membro.

55

Tuttavia, dalla decisione di rinvio risulta che una parte della clientela del sig. Vanderborght proviene da altri Stati membri.

56

Orbene, la Corte ha già statuito che il fatto che una parte della clientela sia composta di cittadini dell’Unione provenienti da altri Stati membri poteva costituire un elemento transfrontaliero comportante l’applicazione delle disposizioni del Trattato che garantiscono la libera circolazione (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2015, Berlington Hungary e a., C‑98/14, EU:C:2015:386, punti 2526).

57

Di conseguenza, occorre considerare la sesta questione ricevibile.

Nel merito

58

Si deve ricordare che, quando un provvedimento nazionale si riferisce contemporaneamente alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, la Corte esamina il provvedimento di cui trattasi, in linea di principio, con riferimento ad una sola delle due libertà qualora risulti che, nelle circostanze di cui al procedimento principale, una di esse sia del tutto secondaria rispetto all’altra e possa esserle ricollegata [sentenza del 26 maggio 2016, NN (L) International, C‑48/15, EU:C:2016:356, punto 39 e giurisprudenza citata].

59

Orbene, ciò si verifica nel caso di specie.

60

Infatti, dal momento che l’elemento transfrontaliero che rende applicabili le disposizioni del Trattato che garantiscono la libera circolazione è costituito dallo spostamento di destinatari di servizi stabiliti in un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2015, Berlington Hungary e a., C‑98/14, EU:C:2015:386, punto 26), occorre rispondere alla sesta questione alla luce dell’articolo 56 TFUE.

61

Al riguardo, risulta da una giurisprudenza costante della Corte che devono considerarsi restrizioni della libera prestazione dei servizi tutte le misure che vietino, ostacolino o rendano meno allettante l’esercizio della medesima (v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 2008, Corporación Dermoestética,C‑500/06, EU:C:2008:421, punto 32; del 22 gennaio 2015, Stanley International Betting e Stanleybet Malta, C‑463/13, EU:C:2015:25, punto 45, nonché del 28 gennaio 2016, Laezza, C‑375/14, EU:C:2016:60, punto 21).

62

Occorre parimenti ricordare che, in particolare, la nozione di «restrizione» comprende le misure adottate da uno Stato membro che, per quanto indistintamente applicabili, pregiudichino la libera circolazione dei servizi negli altri Stati membri (sentenza del 12 settembre 2013, Konstantinides, C‑475/11, EU:C:2013:542, punto 45 e giurisprudenza citata).

63

Orbene, una normativa nazionale che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità per una determinata attività è tale da restringere la possibilità, per le persone che esercitano detta attività, di farsi conoscere presso la loro potenziale clientela e di promuovere i servizi che si propongono di offrire a quest’ultima.

64

Di conseguenza, si deve ritenere che una siffatta normativa nazionale comporti una restrizione alla libera prestazione dei servizi.

65

Per quanto concerne la giustificazione di una siffatta restrizione, i provvedimenti nazionali in grado di limitare l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato possono essere giustificati solo qualora perseguano un obiettivo di interesse generale, siano adeguati a garantire la realizzazione dello stesso e non eccedano quanto è necessario per raggiungerlo (sentenza del 12 settembre 2013, Konstantinides, C‑475/11, EU:C:2013:542, punto 50 e giurisprudenza citata).

66

Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha indicato che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira a tutelare la sanità pubblica nonché la dignità della professione di dentista.

67

Occorre osservare, a tale riguardo, che la tutela della salute è un obiettivo che compare tra quelli che possono essere considerati motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi (v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2009, Hartlauer, C‑169/07, EU:C:2009:141, punto 46, e del 12 settembre 2013, Konstantinides, C‑475/11, EU:C:2013:542, punto 51).

68

Inoltre, tenuto conto dell’importanza del rapporto di fiducia che deve prevalere tra il dentista e il paziente, si deve ritenere che la tutela della dignità della professione di dentista sia parimenti tale da costituire un siffatto motivo imperativo di interesse generale.

69

Orbene, l’utilizzo intensivo di pubblicità o la scelta di messaggi promozionali aggressivi, addirittura tali da indurre i pazienti in errore a proposito delle cure proposte, può nuocere, deteriorando l’immagine della professione di dentista, alterando il rapporto tra i dentisti e i loro pazienti nonché favorendo la realizzazione di cure inadeguate o non necessarie, alla tutela della salute e pregiudicare la dignità della professione di dentista.

70

In tale contesto, un divieto generale e assoluto della pubblicità è tale da garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti evitando qualsiasi utilizzo, da parte dei dentisti, di pubblicità e di messaggi promozionali.

71

Per quanto riguarda la necessità di una restrizione alla libera prestazione dei servizi come quella di cui al procedimento principale, è necessario tener conto del fatto che la salute e la vita delle persone occupano una posizione preminente tra i beni e gli interessi protetti dal Trattato e che spetta agli Stati membri stabilire il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica nonché il modo in cui tale livello deve essere raggiunto. Poiché detto livello può variare da uno Stato membro all’altro, si deve riconoscere agli Stati membri un margine discrezionale (v., in tal senso, sentenze del 2 dicembre 2010, Ker-Optika, C‑108/09, EU:C:2010:725, punto 58, e del 12 novembre 2015, Visnapuu, C‑198/14, EU:C:2015:751, punto 118).

72

Ciò premesso, si deve considerare che, nonostante tale margine discrezionale, la restrizione risultante dall’applicazione della normativa nazionale di cui al procedimento principale, che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti, eccede quanto necessario per realizzare gli obiettivi perseguiti da detta normativa, richiamati al punto 66 della presente sentenza.

73

Infatti, tutti i messaggi pubblicitari vietati dalla suddetta normativa non sono di per sé tali da produrre gli effetti contrari a tali obiettivi menzionati al punto 69 della presente sentenza.

74

A tale riguardo, si deve peraltro rilevare che, sebbene la Corte abbia già statuito, al punto 57 della sentenza del 12 settembre 2013, Konstantinides (C‑475/11, EU:C:2013:542), la compatibilità con l’articolo 56 TFUE di una regolamentazione nazionale che vieta per i servizi medici pubblicità il cui contenuto sia contrario all’etica professionale, si deve constatare che la normativa di cui al procedimento principale ha una portata molto più ampia.

75

In simili circostanze, occorre considerare che gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui al procedimento principale potrebbero essere raggiunti mediante misure meno restrittive che disciplinino, se del caso restrittivamente, le forme e le modalità che possono validamente assumere i mezzi di comunicazione utilizzati dai dentisti, senza peraltro vietare loro in modo generale e assoluto ogni forma di pubblicità.

76

Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla sesta questione dichiarando che l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti.

Sulle spese

77

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che tutela la sanità pubblica e la dignità della professione di dentista, da un lato, vietando in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti e, dall’altro, fissando alcuni requisiti di discrezione per quanto concerne le insegne degli studi dentistici.

 

2)

La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti, in quanto vieta ogni forma di comunicazione commerciale per via elettronica, compresa quella effettuata mediante un sito Internet creato da un dentista.

 

3)

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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