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Document 52001AE1317

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità"

GU C 36 del 8.2.2002, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AE1317

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità"

Gazzetta ufficiale n. C 036 del 08/02/2002 pag. 0046 - 0047


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità"

(2002/C 36/09)

Il Consiglio, in data 24 aprile 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione "Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente", incaricata di preparare i lavori in materia, ha approvato il parere all'unanimità sulla base del rapporto introduttivo del relatore Jaschick, in data 27 settembre 2001.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 17 ottobre 2001, nel corso della 385a sessione plenaria, con 78 voti favorevoli e 3 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

Il commercio di vegetali e prodotti vegetali diventa sempre più internazionale e per questo motivo aumenta anche il pericolo di diffondere a livello internazionale degli organismi nocivi. Pertanto, il coordinamento delle misure di protezione nell'UE è particolarmente importante. La Commissione propone in modo particolare misure tese ad una cooperazione tra i servizi fitosanitari e le autorità doganali e ad uniformare la riscossione delle tasse. In linea di principio la revisione della direttiva 2000/29/CE è considerata necessaria e viene accolta con favore. Il Comitato desidera tuttavia richiamare l'attenzione sulle seguenti osservazioni, contribuendo così ad affinare la proposta di direttiva.

2. Osservazioni

2.1. Il Comitato vede positivamente il fatto che le definizioni di cui nella direttiva, quali ad esempio "ufficio di partenza", "ufficio di destinazione" o "transito" con quelle del codice doganale, siano state in grandissima misura rese compatibili. Data la cooperazione con le autorità doganali ad esempio in caso di invii in transito o anche nel caso dell'importazione/esportazione di imballaggi di legno, è assolutamente necessario un accordo(1).

2.2. L'introduzione volontaria di organismi nocivi per fini scientifici, ad esempio a scopo di ricerca presso le università, deve essere soggetta ad autorizzazione. Attualmente non esiste alcun sistema del genere. L'esperienza del passato insegna che, dagli istituti di ricerca, i parassiti soggetti a quarantena possono arrivare nella produzione vegetale locale e quindi possono rappresentare un pericolo(2).

2.3. Il sistema del passaporto delle piante dovrebbe essere obbligatorio anche per le sementi. Un controllo è possibile solo tramite il passaporto, o l'etichettatura e la certificazione delle piante(3).

2.4. Sono necessarie disposizioni chiare in merito al luogo ove viene depositato il certificato originale una volta effettuato il controllo all'importazione nella misura in cui esso non sia già effettuato all'interno o nel luogo di destinazione. Una possibilità è quella di consegnare l'originale presso l'ufficio di entrata; un'altra misura possibile è l'uso di un modello unico per il timbro di entrata(4).

2.5. Per facilitare le decisioni degli ispettori agli uffici di entrata occorre definire più chiaramente la nozione di "piccoli quantitativi di vegetali". All'atto pratico l'importazione di piccoli quantitativi di frutta (p. es. di mango) rappresenta spesso un problema per gli uffici di ingresso(5).

2.6. Generalmente si procede alla registrazione degli importatori da parte dei servizi fitosanitari degli Stati membri. Detta registrazione viene controllata al confine, presso i punti di entrata. Se il numero di registrazione non è riconoscibile in quanto tale, ma ai punti di entrata può essere fornita qualsiasi combinazione numerica quale "numero di registrazione ufficiale", la registrazione non ha alcun senso. Dovrebbe essere introdotto un sistema uniforme di numeri di codice(6).

2.7. In linea di principio il Comitato è favorevole all'introduzione di un sistema di tassazione uniforme; occorre tuttavia stabilire ancora i dettagli relativi alle aliquote.

2.8. Il Comitato raccomanda di valutare fino a che punto sia necessario estendere il campo di applicazione della direttiva allo Spazio economico europeo (SEE).

Bruxelles, 27 settembre 2001.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke Frerichs

(1) COM(2001) 183 def., articolo 1, punto 2.

(2) Articolo 1, punto 3.

(3) Articolo 1, punto 5, lettera a).

(4) Articolo 1, punto 8 (articolo 13 (nuovo), paragrafo 2 della direttiva).

(5) Articolo 1, punto 8 (articolo 13bis (nuovo), paragrafo 2, lettera c) della direttiva).

(6) Articolo 1, punto 8 (articolo 13bis (nuovo), paragrafo 7 della direttiva).

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