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Document 52002AE1016

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica il regolamento (CE) n. 2200/96 con riguardo alla data in cui inizia il periodo transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori" (COM(2002) 252 def. — 2002/0111 (CNS))

GU C 61 del 14.3.2003, p. 52–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002AE1016

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica il regolamento (CE) n. 2200/96 con riguardo alla data in cui inizia il periodo transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori" (COM(2002) 252 def. — 2002/0111 (CNS))

Gazzetta ufficiale n. C 061 del 14/03/2003 pag. 0052 - 0053


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica il regolamento (CE) n. 2200/96 con riguardo alla data in cui inizia il periodo transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori"

(COM(2002) 252 def. - 2002/0111 (CNS))

(2003/C 61/10)

Il Consiglio, in data 15 luglio 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore de las Heras Cabañas, in data 29 agosto 2002.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 18 settembre 2002, nel corso della 393a sessione plenaria, con 129 voti favorevoli e 3 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La proposta di regolamento del Consiglio modifica l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2200/96(1) concernente le organizzazioni di produttori (OP) riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72(2) ma che, alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2200/96, non soddisfacevano ai requisiti stabiliti per ottenere immediatamente il riconoscimento definitivo. Per tale motivo, l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 autorizza queste OP a proseguire la loro attività per un periodo transitorio di due anni, che può essere esteso a cinque se l'OP interessata presenta un piano d'azione. La data di decorrenza dei periodi transitori coincide con la data di entrata in vigore del regolamento (21 novembre 1996).

1.2. Con la modifica proposta, la Commissione intende rettificare un errore nella fissazione della data d'inizio di tali periodi transitori, posticipandola al 1o gennaio 1997, data che corrisponde a quella di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96. Ciò permette di evitare possibili ripercussioni negative sui diritti delle OP interessate e di salvaguardare la certezza giuridica delle loro azioni.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato desidera ricordare i problemi di carattere generale che devono affrontare le organizzazioni di produttori, le quali continuano ad essere la struttura portante dell'OCM degli ortofrutticoli. La riforma del 1996 non ha infatti raggiunto pienamente gli obiettivi di organizzazione e di raggruppamento dell'offerta, né di miglioramento dell'efficacia delle OP, a fronte di una distribuzione sempre più concentrata.

2.2. Bisogna dunque adottare misure per incentivare la creazione di OP, la collaborazione tra di queste, la loro fusione e associazione.

2.3. Per promuovere l'associazionismo e migliorare l'efficacia delle OP, sarebbe necessario adeguare i criteri di riconoscimento e assicurare la partecipazione e il controllo democratico dei produttori al funzionamento delle OP.

2.4. Nell'ambito delle regioni produttrici, sarebbe opportuno analizzare gli ostacoli esistenti e determinare in che modo sia possibile, attraverso programmi specifici, stimolare un maggior numero di produttori agricoli ad aderire volontariamente alle OP e ad incrementare le dimensioni di queste ultime.

3. Osservazioni specifiche

3.1. Il Comitato apprezza con lo spirito della proposta della Commissione, ma ricorda che entrambi i periodi transitori si sono conclusi. Deplora pertanto il ritardo con cui la Commissione corregge l'errore nella data di inizio del periodo transitorio per il riconoscimento delle OP riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72 ma che, alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2200/96, non soddisfacevano ai requisiti per il riconoscimento immediato.

3.2. La modifica del regolamento, fatta "a posteriori", assume carattere retroattivo e può dare luogo ad un trattamento discriminatorio tra le OP che all'epoca si sono attenute alle disposizioni vigenti e non hanno realizzato i ritiri ai quali avrebbero diritto grazie alla rettifica proposta e le OP che hanno invece effettuato dette operazioni, per le quali la Commissione propone ora di ristabilire il diritto.

3.3. Questa rettifica non consentirà di evitare né le ripercussioni negative sulle intenzioni delle OP di ottenere il riconoscimento nei tempi stabiliti, né gli eventuali problemi logistici dovuti alla mancata continuità tra i piani d'azione e i programmi operativi.

4. Conclusioni

4.1. Il Comitato approva lo spirito della proposta della Commissione ma ne mette in questione l'opportunità. Essa infatti stabilisce, in linea di principio, un trattamento discriminatorio tra le OP e non eviterà i possibili effetti negativi sulle OP colpite dalla tardiva rettifica dell'errore.

4.2. Il Comitato invita la Commissione a presentare con la massima tempestività proposte di adeguamento dell'OCM al fine di risolvere i problemi delle OP in base agli orientamenti formulati nel presente parere.

Bruxelles, 18 settembre 2002.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke Frerichs

(1) GU L 297 del 21.11.1996.

(2) GU L 118 del 20.5.1972.

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