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Document C2004/074E/02

PROCESSO VERBALE
Martedì, 1 luglio 2003

GU C 74E del 24.3.2004, p. 17–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

24.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 74/17


PROCESSO VERBALE

(2004/C 74 E/02)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 09.05.

Intervengono:

Gérard Onesta per segnalare che — in violazione di un diritto riconosciuto ai deputati francesi — gli è stato impedito di incontrare il sindacalista José Bové, detenuto in un carcere francese, con il pretesto che un deputato francese al Parlamento europeo non gode delle stesse prerogative di un parlamentare francese. Chiede che il Presidente intervenga presso le autorità francesi affinché in futuro l'attività dei deputati europei non sia più ostacolata e che il Segretario generale riferisca all'Ufficio di presidenza sulle limitazioni imposte all'attività dei deputati europei rispetto ai diritti e agli obblighi di cui sono titolari i parlamentari nazionali. (il Presidente risponde che si rivolgerà per iscritto alle competenti autorità francesi affinché risolvano direttamente il problema, senza investire della questione l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo);

José Ribeiro e Castro sulla situazione in Angola e i progressi verso la democrazia che, a suo avviso, sono stati realizzati nel paese.

2.   Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate)

I seguenti deputati o gruppi politici hanno presentato, conformemente all'articolo 50 del regolamento, alcune richieste di organizzare una tale discussione per le seguenti proposte di risoluzione:

CAMBOGIA

Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, sulla situazione in Cambogia alla vigilia delle elezioni generali del 27 luglio 2003 (B5-0337/2003);

Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, sulle elezioni legislative in Cambogia (B5-0343/2003);

Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla Cambogia (B5-0346/2003);

Hartmut Nassauer, a nome del gruppo PPE-DE, sulla Cambogia (B5-0349/2003);

Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione in Cambogia alla vigilia delle elezioni generali del 27 luglio 2003 (B5-0353/2003);

Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR, sulla situazione in Cambogia alla vigilia delle elezioni generali del 27 luglio 2003 (B5-0357/2003);

LAOS

Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, sul Laos (B5-0336/2003);

Pervenche Berès, a nome del gruppo PSE, sull'arresto di alcuni giornalisti europei, di un traduttore americano e dei loro accompagnatori laotiani (B5-0345/2003);

Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, sull'arresto di alcuni giornalisti europei, di un traduttore americano e dei loro accompagnatori laotiani (B5-0348/2003);

Hartmut Nassauer, a nome del gruppo PPE-DE, sul Laos (B5-0350/2003);

Pernille Frahm, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'arresto di giornalisti nel Laos (B5-0354/2003);

Anne André-Léonard, a nome del gruppo ELDR, sull'arresto di Thierry Falise, Vincent Reynaud, Naw-Karl Mua e di quattro cittadini laotiani, e sulla situazione generale nel Laos (B5-0356/2003);

UGANDA

Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, sulla situazione in Uganda (B5-0344/2003);

Nelly Maes, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla situazione in Uganda (B5-0347/2003);

Mario Mauro, a nome del gruppo PPE-DE, sulle violazioni dei diritti umani in Uganda settentrionale (B5-0351/2003);

Yasmine Boudjenah, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione in Uganda (B5-0352/2003);

Johan Van Hecke, a nome del gruppo ELDR, sul sequestro di bambini da parte dell'LRA (B5-0355/2003);

Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN, sulle violazioni dei diritti umani in Uganda settentrionale (B5-0358/2003).

Il tempo di parola sarà ripartito conformemente all'articolo 120 del regolamento.

3.   Presidenza greca (dichiarazioni seguite da discussione)

Relazione del Consiglio europeo e dichiarazione della Commissione — Riunione del Consiglio europeo (Salonicco, 20/21 giugno 2003) e relazione della Presidenza in carica del Consiglio — Bilancio della Presidenza greca

Konstantinos Simitis (Presidente in carica del Consiglio) presenta una relazione e fa una dichiarazione.

Romano Prodi (Presidente della Commissione) fa la sua dichiarazione.

Intervengono Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Enrique Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Johannes Voggenhuber, a nome del gruppo Verts/ALE, Gerard Collins, a nome del gruppo UEN, Jens-Peter Bonde, a nome del gruppo EDD, Charles de Gaulle, non iscritto, Jonathan Evans, Giorgos Katiforis, Andrew Nicholas Duff, Efstratios Korakas, Neil MacCormick e Luís Queiró.

PRESIDENZA: Giorgos DIMITRAKOPOULOS

Vicepresidente

Intervengono Jean-Louis Bernié, Georges Berthu, Antonios Trakatellis, Jannis Sakellariou, Bob van den Bos, Mihail Papayannakis, Jean Lambert, Mario Borghezio, Elmar Brok, Anna Terrón i Cusí, Sarah Ludford, Gérard Caudron, Arie M. Oostlander, Richard Corbett, Alexandros Alavanos, Hartmut Nassauer, Carlos Lage, Hanja Maij-Weggen, Dimitris Tsatsos, Ursula Stenzel, Pervenche Berès, Marianne L.P. Thyssen, Jan Andersson, Francesco Fiori, Othmar Karas, Doris Pack, Karl von Wogau, Konstantinos Simitis e Romano Prodi.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Monica Frassoni, Daniel Marc Cohn-Bendit e Nelly Maes, a nome del gruppo Verts/ALE, sul Consiglio europeo di Salonicco (B5-0325/2003)

Hans-Gert Poettering, Ilkka Suominen, Francesco Fiori, Elmar Brok, Arie M. Oostlander, Doris Pack, Karl von Wogau e Hubert Pirker, a nome del gruppo PPE-DE, sul Consiglio europeo di Salonicco del 19-20 giugno 2003 (B5-0327/2003)

Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco (B5-0331/2003)

Enrique Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, sul Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 (B5-0333/2003)

Andrew Nicholas Duff, a nome del gruppo ELDR, sul Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 (B5-0335/2003)

Gerard Collins e Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN, sulla riunione del Consiglio europeo di Salonicco del 20-21 giugno 2003 (B5-0340/2003)

La discussione è chiusa.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 3 luglio 2003, punto 8.

4.   Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a Pierferdinando Casini, presidente della Camera dei deputati italiana, e a Frans Weisglas, presidente della Seconda Camera degli Stati generali dei Paesi Bassi, presenti in tribuna d'onore.

PRESIDENZA: Guido PODESTÀ

Vicepresidente

TURNO DI VOTAZIONI

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato I, unito al processo verbale.

5.   Competenze di esecuzione conferite alla Commissione * (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [COM(2002) 719 — C5-0002/2003 — 2002/0298(CNS)] — Commissione per gli affari costituzionali. Relatore: Richard Corbett (A5-0128/2003)

(La discussione e la votazione relative alla proposta della Commissione hanno avuto luogo il 13 maggio 2003(punti 7 e 19 del PV di tale data) e la questione era stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame sulla base dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento.)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 1)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Richiesta di rinvio in commissione sulla base degli articoli 68, paragrafo 1, e 144, paragrafo 1, del regolamento:

Approvato

6.   Agenzia europea dell'ambiente, Rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale ***II (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura (sotto forma di lettera) sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale [8239/1/2003 — C5-0274/2003 — 2002/0169(COD)] — Commissione per i bilanci.

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 2)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata (P5_TA(2003)0298)

7.   Autorità europea per la sicurezza alimentare ***II (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura (sotto forma di lettera) sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare [8240/1/2003 — C5-0275/2003 — 2002/0179(COD)] — Commissione per i bilanci.

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 3)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata (P5_TA(2003)0299)

8.   Agenzia europea per la sicurezza aerea ***II (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura (sotto forma di lettera) sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea [8241/1/2003 — C5-0276/2003 — 2002/0181(COD)] — Commissione per i bilanci.

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 4)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata (P5_TA(2003)0300)

9.   Agenzia europea per la sicurezza marittima ***II (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura (sotto forma di lettera) sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima [8242/1/2003 — C5-0277/2003 — 2002/0182(COD)] — Commissione per i bilanci.

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 5)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata (P5_TA(2003)0301)

10.   Applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (versione codificata) [COM(2002) 530 — C5-0444/2002 — 2002/0231(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: Giuseppe Gargani (A5-0206/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 6)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0302)

11.   Ispezione e verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (versione codificata) [COM(2002) 529 — C5-0445/2002 — 2002/0233(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: Giuseppe Gargani (A5-0205/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 7)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0303)

12.   Statistiche agrarie 2004-2007: tecniche d'indagine per area e telerilevamento ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 2004-2007 e recante modifica della decisione 1445/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2003) 218 — C5-0196/2003 — 2003/0085(COD)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: Joseph Daul (A5-0208/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 8)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0304)

13.   Accordo CE/Ucraina (cooperazione scientifica e tecnologica) * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina [COM(2003) 231 — C5-0242/2003 — 2003/0087(CNS)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia. Relatore: Carlos Westendorp y Cabeza (A5-0227/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 9)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0305)

14.   Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2003 (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2003 — Sezione VII, Comitato delle regioni [2003/2058(BUD)] — Commissione per i bilanci. Relatore: Per Stenmarck (A5-0241/2003)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 10)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0306)

15.   Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Cohn-Bendit (votazione)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Daniel Marc Cohn-Bendit [2000/2109(IMM)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: Klaus-Heiner Lehne (A5-0246/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 11)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P5_TA(2003)0307)

16.   Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Camre (votazione)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Mogens N.J. Camre [2002/2249(IMM)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: Neil MacCormick (A5-0243/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 12)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P5_TA(2003)0308)

17.   Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare e dei privilegi dell'on. Musotto (votazione)

Relazione sulla richiesta di difesa dell'immunità parlamentare e dei privilegi di Francesco Musotto [2002/2201(IMM)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: François Zimeray (A5-0248/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 13)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P5_TA(2003)0309)

18.   Dispositivi per la visione indiretta dei veicoli ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE [10880/1/2002 — C5-0169/2003 — 2001/0317(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: Giuseppe Gargani (A5-0234/2003)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 14)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2003)0310)

19.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione MacCormick — A5-0243/2003: Philip Claeys

20.   Correzioni di voto

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

Relazione Gargani — A5-0206/2003

votazione unica

a favore: Juan José Bayona de Perogordo

Relazione Daul — A5-0208/2003

votazione unica

a favore: Juan José Bayona de Perogordo, Hiltrud Breyer

Relazione MacCormick — A5-0243/2003

votazione unica

a favore: Juan José Bayona de Perogordo, Hans-Peter Martin, Roseline Vachetta

contro: Jan Andersson, Göran Färm, Hans Karlsson, Ewa Hedkvist Petersen, Yvonne Sandberg-Fries, Maj Britt Theorin

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

Interviene Edward H.C. McMillan-Scott il quale, ricordando le difficoltà che hanno incontrato ieri numerosi deputati nei collegamenti aerei con Strasburgo, solleva il problema della sede del Parlamento europeo.

Intervengono sullo stesso argomento, facendo seguito alle precedenti osservazioni, Elizabeth Lynne, Richard Corbett, John Hume, Dominique Vlasto, Francesco Enrico Speroni, Pervenche Berès, Bruno Gollnisch, Jean-Louis Bourlanges, Hugues Martin e Christopher Heaton-Harris.

(La seduta, sospesa alle 13.00, è ripresa alle 15.05)

PRESIDENZA: Catherine LALUMIÈRE

Vicepresidente

21.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Gérard Onesta e Eurig Wyn hanno comunicato di essere stati presenti alla seduta del 30 giugno 2003 ma che il loro nome non figura sull'elenco dei presenti.

Per motivi di natura tecnica, i nomi di Marcin Libicki e Adam Biela non figurano sull'elenco dei presenti relativo agli osservatori.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

22.   Alimenti e mangimi geneticamente modificati ***II — Tracciabilità ed etichettatura degli OGM, tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi prodotti a partire da OGM ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati [5204/3/2003 — C5-0133/2003 — 2001/0173(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: Karin Scheele (A5-0202/2003)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati, la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE [15798/1/2002 — C5-0131/2003 — 2001/0180(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: Antonios Trakatellis (A5-0204/2003)

Karin Scheele illustra la raccomandazione per la seconda lettura.

Antonios Trakatellis illustra la raccomandazione per la seconda lettura.

Intervengono David Byrne (membro della Commissione), Margot Wallström (membro della Commissione), Renate Sommer, a nome del gruppo PPE-DE, Torben Lund, a nome del gruppo PSE, Chris Davies, a nome del gruppo ELDR, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL, Hiltrud Breyer, a nome del gruppo Verts/ALE, Mauro Nobilia, a nome del gruppo UEN, Jean-Louis Bernié, a nome del gruppo EDD, Dominique F.C. Souchet, non iscritto, Françoise Grossetête, Robert Goebbels, Frédérique Ries, Ioannis Patakis, Jillian Evans, Bent Hindrup Andersen, Jean-Claude Martinez, Caroline F. Jackson, Dagmar Roth-Behrendt, Jules Maaten, Arlette Laguiller, Danielle Auroi, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Anne Ferreira, Erik Meijer, Patricia McKenna, Horst Schnellhardt, David Robert Bowe, Marie Anne Isler Béguin e Marialiese Flemming.

PRESIDENZA: Gerhard SCHMID

Vicepresidente

Intervengono Dorette Corbey, Inger Schörling, Emilia Franziska Müller, Karin Scheele, Caroline Lucas, David Byrne e Margot Wallström.

Interviene Hiltrud Breyer per fatto personale, a seguito dell'intervento di Horst Schnellhardt.

La discussione è chiusa.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 2 luglio 2003, punti 7 e 8.

23.   Rafforzare l'industria farmaceutica europea nell'interesse dei pazienti — Proposte di azione (comunicazione della Commissione)

Comunicazione della Commissione: Rafforzare l'industria farmaceutica europea nell'interesse dei pazienti — Proposte di azione

Erkki Liikanen (membro della Commissione) e David Byrne (membro della Commissione) espongono la comunicazione.

Interviene, secondo la procedura «catch the eye», Dagmar Roth-Behrendt per rivolgere una domanda alla Commissione alla quale Erkki Liikanen risponde.

Interviene Armonia Bordes.

Intervengono per porre altre domande, alle quali Erkki Liikanen e David Byrne rispondono in successione: Didier Rod, Anne Ferreira, Dorette Corbey, Gérard Caudron, Carlos Lage e Imelda Mary Read.

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

La discussione è chiusa.

24.   Ora delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commissione (B5-0098/2003).

Prima parte

Il Presidente comunica che l'interrogazione n. 30 verrà chiamata nella seconda parte affinché Pascal Lamy (membro della Commissione) possa rispondervi.

Interrogazione 31 di Carlos Lage: Riforma della politica comune della pesca e principio di stabilità.

Franz Fischler (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Carlos Lage.

Interrogazione 32 di Proinsias De Rossa: Sostegno dell'UE per il Programma internazionale dell'OIL sull'eliminazione del lavoro minorile.

Poul Nielson (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Proinsias De Rossa.

Seconda parte

Interrogazione 33 di Camilo Nogueira Román: Situazione dell'associazione tra Mercosul e Unione europea dinanzi alla nuova situazione politica in Brasile e Argentina — Relazioni economiche con i suddetti Stati.

Pascal Lamy (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Camilo Nogueira Román.

Interrogazione 34 di Bernd Posselt: Commercio estero con l'Africa del Sud.

Pascal Lamy risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Bernd Posselt, John Purvis e Carlos Lage.

Interrogazione 35 di Glenys Kinnock: OMC — TRIPS.

Pascal Lamy risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Glenys Kinnock.

Interrogazione 36 di Juan José Bayona de Perogordo: Concorrenza sleale delle importazioni provenienti dalla Cina.

Pascal Lamy risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Juan José Bayona de Perogordo, José Manuel García-Margallo y Marfil e Malcolm Harbour.

Interrogazione 30 di Christos Zacharakis: Violazione di norme del diritto internazionale da parte Turchia e rischio di grave incidente per un aereo di linea nello spazio aereo greco.

Interviene John Purvis per un richiamo al regolamento.

Pascal Lamy risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Christos Zacharakis.

L'interrogazione n. 37 è stata ritirata.

Interrogazione 38 di Lennart Sacrédeus: Sovvenzionamento fiscale da parte di uno Stato membro del ricorso all'aborto per i cittadini di altri paesi dell'Unione.

Frits Bolkestein (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Lennart Sacrédeus.

Interrogazione 39 di Antonios Trakatellis: Violazione delle norme sulla concorrenza nell'aggiudicazione di lavori pubblici attraverso l'applicazione di un modello matematico.

Frits Bolkestein risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Antonios Trakatellis.

Interrogazione 40 di Elly Plooij-van Gorsel: Principio dell'equo compenso.

Frits Bolkestein risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Elly Plooij-van Gorsel e Astrid Thors.

Interrogazione 41 di Patricia McKenna: Notifiche di allarme rapido.

David Byrne (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Patricia McKenna.

L'interrogazione n. 42 è irricevibile in quanto l'argomento trattato figura già all'ordine del giorno (Allegato II, parte A, paragrafo 2, del regolamento).

Interrogazione 43 di John Purvis: Analisi costi/benefici dell'identificazione e registrazione di ovini e caprini.

David Byrne risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di John Purvis.

Interrogazione 44 di María Izquierdo Rojo: Espansione irresponsabile dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), o malattia della «mucca pazza», in Spagna.

David Byrne risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di María Izquierdo Rojo.

Le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, la riceveranno per iscritto.

L'ora delle interrogazioni riservata alla Commissione è chiusa.

(La seduta, sospesa alle 19.20, è ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

25.   Indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari ***II — Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ***I — Sostanze ad azione ormonica, tireostatica e sostanze B-agoniste nelle produzioni animali ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari [15514/2/2002 — C5-0080/2003 — 2001/0199(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: Christa Klaß (A5-0191/2003)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti [COM(2002) 662 — C5-0577/2002 — 2002/0274(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: María del Pilar Ayuso González (A5-0216/2003)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agoniste nelle produzioni animali [14502/1/2002 — C5-0079/2003 — 2000/0132(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori — relatore: Karl Erik Olsson (A5-0201/2003)

Christa Klaß illustra la raccomandazione per la seconda lettura.

María del Pilar Ayuso González illustra la sua relazione.

Karl Erik Olsson illustra la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene David Byrne (membro della Commissione).

Intervengono Astrid Lulling, a nome del gruppo PPE-DE, Béatrice Patrie, a nome del gruppo PSE, Marit Paulsen, a nome del gruppo ELDR, Alexander de Roo, a nome del gruppo Verts/ALE, Nicole Thomas-Mauro, a nome del gruppo UEN, Eija-Riitta Anneli Korhola, Torben Lund, Horst Schnellhardt, David Byrne, Christa Klaß, che rivolge una domanda alla Commissione alla quale David Byrne risponde.

La discussione è chiusa.

Votazione: punti 9 e 10 del PV del 2.7.2003 (A5-0191 e 0201/2003) e punto 16 del PV dek 3.7.2003 (A5-0216/2003).

26.   Imballaggi e rifiuti di imballaggio ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [14843/1/2002 — C5-0082/2003 — 2001/0291(COD)] — commissione per l'ambiente, la salute pubblica e la politica dei consumatori — Relatore: Dorette Corbey (A5-0200/2003)

Dorette Corbey illustra la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene Margot Wallström (membro della Commissione).

Intervengono María del Pilar Ayuso González, a nome del gruppo PPE-DE, Riitta Myller, a nome del gruppo PSE, Marit Paulsen, a nome del gruppo ELDR, Laura González Álvarez, a nome del gruppo GUE/NGL, Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, Johannes (Hans) Blokland, a nome del gruppo EDD, Caroline F. Jackson, Ralf Walter, Karl-Heinz Florenz, David Robert Bowe, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Eija-Riitta Anneli Korhola, Emilia Franziska Müller e Margot Wallström.

La discussione è chiusa.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 2 luglio 2003, punto 11.

27.   Disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio [15792/1/2002 — C5-0135/2003 — 2001/0245(COD)] — commissione per l'ambiente, la salute pubblica e la politica dei consumatori — Relatore: Jorge Moreira Da Silva (A5-0207/2003)

Jorge Moreira Da Silva illustra la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene Margot Wallström (membro della Commissione).

Intervengono Karl-Heinz Florenz, a nome del gruppo PPE-DE, Dorette Corbey, a nome del gruppo PSE, Chris Davies, a nome del gruppo ELDR, Esko Olavi Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL, Alexander de Roo, a nome del gruppo Verts/ALE, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Bernd Lange, Laura González Álvarez, Cristina García-Orcoyen Tormo, Riitta Myller, Peter Liese, Rolf Linkohr, Avril Doyle, Eija-Riitta Anneli Korhola, Margot Wallström e Alexander de Roo, che rivolge una domanda alla Commissione alla quale Margot Wallström risponde.

La discussione è chiusa.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 2 luglio 2003, punto 12.

28.   Carne di pollo addizionata con acqua e proteine (Interrogazione orale con discussione)

Interrogazione orale presentata da Paul A.A.J.G. Lannoye, Caroline Lucas e Alexander de Roo, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla carne di pollo addizionata con acqua e proteine (B5-0099/2003)

Alexander de Roo svolge l'interrogazione.

David Byrne (membro della Commissione) risponde all'interrogazione.

Intervengono Phillip Whitehead, a nome del gruppo PSE, Diana Wallis, a nome del gruppo ELDR, e David Byrne, il quale precisa le osservazioni di Phillip Whitehead e Diana Wallis.

La discussione è chiusa.

29.   Procedura di concertazione (bilancio 2004) (discussione)

Relazione sul bilancio 2004 nella prospettiva della procedura di concertazione antecedente la prima lettura del Consiglio [2003/2027(BUD)] — Commissione per i bilanci. Relatore: Jan Mulder (A5-0240/2003)

Jan Mulder illustra la sua relazione.

Interviene Michaele Schreyer (membro della Commissione).

Intervengono Johan Van Hecke (relatore per parere della commissione AFET), Albert Jan Maat (relatore per parere della commissione AGRI), Brigitte Langenhagen (relatore per parere della commissione PECH), Salvador Garriga Polledo, a nome del gruppo PPE-DE, Ralf Walter, a nome del gruppo PSE, Kyösti Tapio Virrankoski, a nome del gruppo ELDR, Joaquim Miranda, a nome del gruppo GUE/NGL, Rijk van Dam, a nome del gruppo EDD, e Brigitte Langenhagen, quest'ultima sull'intervento di Ralf Walter.

La discussione è chiusa.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 3 luglio 2003, punto 18.

30.   Esecuzione del bilancio 2003 (discussione)

Relazione sul bilancio 2003: profilo di esecuzione, storni di stanziamenti, bilanci rettificativi e suppletivi [2003/2026(BUD)] — Commissione per i bilanci. Relatore: Göran Färm (A5-0233/2003)

Göran Färm illustra la sua relazione.

Interviene Michaele Schreyer (membro della Commissione).

Intervengono Markus Ferber, a nome del gruppo PPE-DE, e Kyösti Tapio Virrankoski, a nome del gruppo ELDR.

La discussione è chiusa.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 3 luglio 2003, punto 19.

31.   Tratta dei minori e bambini soldato (discussione)

Proposta di risoluzione sulla tratta dei minori e i «bambini soldato» — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione. (B5-0320/2003)

Marie-Arlette Carlotti illustra la proposta di risoluzione.

Intervengono Glyn Ford e Michaele Schreyer (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 3 luglio 2003, punto 20.

32.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 332.957/OJME).

33.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 00.35.

Julian Priestley

Segretario generale

Guido Podestà

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Abitbol, Ahern, Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Baltas, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bautista Ojeda, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Bethell, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, van den Bos, Boselli, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brie, Brienza, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Caveri, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Cesaro, Ceyhun, Chichester, Philip Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Cossutta, Raffaele Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, Cunha, Cushnahan, van Dam, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lombardo, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Maij-Weggen, Malliori, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastella, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Mennitti, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Moreira Da Silva, Morgantini, Morillon, Emilia Franziska Müller, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Paisley, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Roy Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ridruejo, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Uca, Vachetta, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Brempt, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Osservatori

Bagó Zoltán, Balla Mihály, Balsai István, Bastys Mindaugas, Bekasovs Martijans, Beneš Miroslav, Biela Adam, Bielan Adam, Bobelis Kazys Jaunutis, Bonnici Josef, Brejc Mihael, Christodoulidis Doros, Chronowski Andrzej, Chrzanowski Zbigniew, Ciemniak Grażyna, Cilevičs Boriss, Cybulski Zygmunt, Czinege Imre, Demetriou Panayiotis, Didžiokas Gintaras, Drzęźla Bernard, Ekert Milan, Ékes József, Fajmon Hynek, Fazakas Szabolcs, Fenech Antonio, Filipek Krzysztof, Gałażewski Andrzej, Gawłowski Andrzej, Germič Ljubo, Giertych Maciej, Gruber Attila, Grzebisz-Nowicka Zofia, Grzyb Andrzej, Gyürk András, Hegyi Gyula, Holáň Vilém, Horvat Franc, Kamiński Michał Tomasz, Kāposts Andis, Kelemen András, Kiršteins Aleksandrs, Kļaviņš Paulis, Kłopotek Eugeniusz, Klukowski Wacław, Kolář Robert, Kósá Kovács Magda, Kowalska Bronisława, Kozlík Sergej, Kreitzberg Peeter, Kriščiūnas Kęstutis, Kroupa Daniel, Kuzmickas Kęstutis, Kvietkauskas Vytautas, Lachnit Petr, Landsbergis Vytautas, Laštůvka Vladimír, Lepper Andrzej, Lewandowski Janusz Antoni, Libicki Marcin, Liepina Liene, Lisak Janusz, Litwiniec Bogusław, Lydeka Arminas, Macierewicz Antoni, Maldeikis Eugenijus, Mallotová Helena, Manninger Jenő, Matsakis Marios, Mavrou Eleni, Oleksy Józef, Őry Csaba, Ouzký Miroslav, Palečková Alena, Pasternak Agnieszka, Pęczak Andrzej, Peterle Alojz, Pieniążek Jerzy, Pīks Rihards, Plokšto Artur, Podgórski Bogdan, Podobnik Janez, Pospíšil Jiří, Pusz Sylwia, Reiljan Janno, Rouček Libor, Rutkowski Krzysztof, Savi Toomas, Sefzig Luděk, Smorawiński Jerzy, Surján László, Svoboda Pavel, Szabó Zoltán, Szájer József, Szczygło Aleksander, Szent-Iványi István, Tabajdi Csaba, Tomaka Jan, Tomczak Witold, Vaculík Josef, Valys Antanas, Vareikis Egidijus, Vastagh Pál, Vella George, Vėsaitė Birutė, Wenderlich Jerzy, Widuch Marek, Wikiński Marek, Winiarczyk-Kossakowska Małgorzata, Wiśniowska Genowefa, Wojciechowski Janusz, Zahradil Jan, Żenkiewicz Marian.


ALLEGATO 1

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (..., ..., ...)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE ( ..., ..., ...)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Competenze di esecuzione conferite alla Commissione *

Relazione: CORBETT (A5-0128/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione sulla richiesta di rinvio in commissione

 

+

art. 144, par. 1

La votazione sulla proposta della Commissione si è svolta il 13 maggio 2003.

2.   Agenzia europea per l'ambiente, Rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale ***II

Raccomandazione per la seconda lettura sotto forma di lettera (C5-0274/2003)

Oggetto

 

approvazione senza votazione

dichiarata approvata

3.   Autorità europea per la sicurezza alimentare ***II

Raccomandazione per la seconda lettura sotto forma di lettera (C5-0275/2003)

Oggetto

Osservazioni

approvazione senza votazione

dichiarata approvata

4.   Agenzia europea per la sicurezza aerea ***II

Raccomandazione per la seconda lettura sotto forma di lettera (C5-0276/2003)

Oggetto

Osservazioni

approvazione senza votazione

dichiarata approvata

5.   Agenzia europea per la sicurezza marittima ***II

Raccomandazione per la seconda lettura sotto forma di lettera (C5-0277/2003)

Oggetto

Osservazioni

approvazione senza votazione

dichiarata approvata

6.   Applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche ***I

Relazione: GARGANI (A5-0206/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

545, 3, 11

Richieste di votazione per appello nominale:

PPE-DE: votazione finale

7.   Ispezione e verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) ***I

Relazione: GARGANI (A5-0205/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

8.   Statistiche agrarie 2004-2007: tecniche di indagine per area e telerilevamento ***I

Relazione: DAUL (A5-0208/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

537, 4, 22

Richieste di votazione per appello nominale:

PPE-DE: votazione finale

9.   Accordo CE/Ucraina (cooperazione scientifica e tecnologica) *

Relazione: WESTENDORP Y CABEZA (A5-0227/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

10.   Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2003

Relazione: STENMARCK (A5-0241/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

11.   Richiesta di revoca dell'immunità di Daniel Marc Cohn-Bendit

Relazione: LEHNE (A5-0246/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: proposta di decisione (insieme del testo)

 

+

 

12.   Richiesta di revoca dell'immunità di Mogens N.J. Camre

Relazione: MacCORMICK (A5-0243/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: proposta di decisione (insieme del testo)

AN

+

492, 48, 18

Richieste di votazione per appello nominale

GUE/NGL: votazione finale

13.   Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare e dei privilegi di Francesco Musotto

Relazione: ZIMERAY (A5-0248/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: proposta di decisione (insieme del testo)

 

+

 

14.   Dispositivi per la visione indiretta dei veicoli ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: GARGANI (A5-0234/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

art. 2

2

PPE-DE

 

+

 

1

commissione

 

 


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

Relazione Gargani A5-0206/2003

Insieme del testo

Favorevoli: 545

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 3

EDD: Booth, Farage, Titford

Astensioni: 11

EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gobbo, Speroni, Turco

PPE-DE: Costa Raffaele

Relazione Daul A5-0208/2003

Insieme del testo

Favorevoli: 537

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Varaut

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 4

EDD: Booth, Coûteaux, Farage, Titford

Astensioni: 22

EDD: Kuntz

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Korakas, Laguiller, Patakis

NI: Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Martinez, Speroni, Stirbois, Turco

Relazione MacCormick A5-0243/2003

Decisione

Favorevoli: 492

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Di Lello Finuoli, Korakas, Manisco, Markov, Patakis

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 48

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Dybkjær, Sørensen

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

PPE-DE: Gil-Robles Gil-Delgado

PSE: Keßler, Kuhne, Lund, Thorning-Schmidt

Astensioni: 18

EDD: Booth, Farage, Titford

GUE/NGL: Vachetta

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Costa Raffaele, Hermange, Lombardo, Martin Hugues, Valdivielso de Cué, de Veyrinas, Vlasto

PSE: Ford, Whitehead

UEN: Camre

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Hudghton, Schörling


TESTI APPROVATI

 

P5_TA(2003)0298

Agenzia europea dell'ambiente, Rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale ***II

Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (8239/1/2003 — C5-0274/2003 — 2002/0169(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

La posizione comune è stata approvata. L'atto si considera pertanto adottato in conformità della posizione comune.

P5_TA(2003)0299

Autorità europea per la sicurezza alimentare ***II

Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (8240/1/2003 — C5-0275/2003 — 2002/0179(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

La posizione comune è stata approvata. L'atto si considera pertanto adottato in conformità della posizione comune.

P5_TA(2003)0300

Agenzia europea per la sicurezza aerea ***II

Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (8241/1/2003 — C5-0276/2003 — 2002/0181(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

La posizione comune è stata approvata. L'atto si considera pertanto adottato in conformità della posizione comune.

P5_TA(2003)0301

Agenzia europea per la sicurezza marittima ***II

Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (8242/1/2003 — C5-0277/2003 — 2002/0182(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

La posizione comune è stata approvata. L'atto si considera pertanto adottato in conformità della posizione comune.

P5_TA(2003)0302

Buona pratica di laboratorio e prove sulle sostanze chimiche ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (versione codificata) (COM(2002) 530 — C5-0444/2002 — 2002/0231(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 530) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0444/2002),

visti gli articoli 67, 89 e 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0206/2003),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

chiede che la proposta gli venga di nuovo presentata qualora la Commissione intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0303

Ispezione e verifica della buona pratica di laboratorio ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (versione codificata) (COM(2002) 529 — C5-0445/2002 — 2002/0233(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 529) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0445/2002),

visti gli articoli 67, 89 e 158, paragrafo 1 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0205/2003),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

chiede che la proposta gli venga di nuovo presentata qualora la Commissione intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0304

Statistiche agrarie ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 2004-2007 e recante modifica della decisione n. 1445/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2003) 218 — C5-0196/2003 — 2003/0085(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 218) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0196/2003),

visto l'articolo 67 e l'articolo 158, paragrafo 1 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0208/2003),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

chiede che la proposta gli venga di nuovo presentata qualora la Commissione intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0305

Accordo CE/Ucraina (cooperazione scientifica e tecnologica) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (COM(2003) 231 — C5-0242/2003 — 2003/0087(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 231) (1),

visti l'articolo 170, secondo comma, e l'articolo 300, paragrafo 2, comma 1, prima frase, e l'articolo 300 paragrafo 3, comma 1, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0242/2003),

visti gli articoli 67, 97, paragrafo 7, e 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0227/2003),

1.

approva la conclusione dell'Accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Ucraina.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0306

Bilancio rettificativo n. 2/2003

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2003 dell'Unione europea per l'esercizio 2003 — Sezione VII — Comitato delle regioni (10177/2003 — C5-0280/2003 — 2003/2058(BUD))

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo177 del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) e, in particolare, gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003, definitivamente adottato il 19 dicembre 2002 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (3),

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 2/2003 per l'esercizio 2003 presentato dalla Commissione il 31 marzo 2003 (SEC(2003) 423),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2003 stabilito dal Consiglio il 16 giugno 2003 (10177/2003 — C5-0280/2003),

visti l'articolo 92 e l'Allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0241/2003),

A.

considerando che il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 2/2002 prevede l'iscrizione nel bilancio 2003 del Comitato delle regioni (Sezione VII) di un importo pari a 350 000 EUR al fine di permettere la partecipazione dei 95 osservatori dei paesi in fase di adesione alle sessioni plenarie a partire dal luglio 2003,

B.

considerando che tale importo corrisponderebbe a un aumento significativo degli stanziamenti iscritti all'articolo 251 (Spese di riunione per i rappresentanti dei paesi candidati all'adesione), che passerebbero da 70 000 EUR a 420 000 EUR,

C.

considerando che il Comitato delle regioni non ha reputato necessario richiedere questi stanziamenti nel corso della procedura di bilancio per l'esercizio finanziario 2003,

D.

considerando che vi è un certo margine di manovra per gli storni all'interno del bilancio complessivo 2003 del Comitato delle regioni,

1.

accoglie favorevolmente le modifiche apportate dal Consiglio al progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 2/2003;

2.

ha deciso di non presentare emendamenti di bilancio e di accogliere il progetto di bilancio rettificativo del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002.

(2)  GU L 54 del 28.2.2003.

(3)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

P5_TA(2003)0307

Richiesta di revoca dell'immunità di Daniel Marc Cohn-Bendit

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di revoca dell'immunità di Daniel Marc Cohn-Bendit (2000/2109(IMM))

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Daniel Marc Cohn-Bendit, del 23 marzo 2000, trasmessa dalle autorità tedesce competenti in data 23 marzo 2000 e comunicata in seduta plenaria il 14 aprile 2000,

visti l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, dell'8 aprile 1965, e l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

viste le informazioni complementari trasmesse dalle autorità competenti il 18 luglio 2002 e il 27 gennaio 2003, su richiesta della commissione competente in data 29 giugno 2000 e 3 dicembre 2002,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 (1),

visto l'articolo 46 della Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania,

visti gli articoli 6 e 6 bis del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0246/2003),

1.

decide di non revocare l'immunità di Daniel Marc Cohn-Bendit;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Francoforte sul Meno.


(1)  Cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte 1964, pag. 397, causa 101/63 (Wagner/Fohrmann e Krier), e Raccolta 1986, pag. 2403, causa 149/85 (Wybot/Faure).

P5_TA(2003)0308

Richiesta di revoca dell'immunità di Mogens N.J. Camre

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di revoca dell'immunità di Mogens N.J. Camre (2002/2249(IMM))

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Mogens N.J. Camre, trasmessa dal Ministro danese per gli Affari europei in data 30 ottobre 2002, e comunicata in seduta plenaria il 18 novembre 2002,

visto l' articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 nonché l'articolo 4, paragrafo 2 dell'Atto relativo all'elezione a suffragio universale diretto dei rappresentanti del Parlamento europeo del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 (1),

vista la sezione 57 della Costituzione del Regno di Danimarca,

visti gli articoli 6 e 6 bis del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0243/2003),

1.

decide di non revocare l'immunità di Mogens N.J. Camre;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione al Ministro danese per gli Affari europei per inoltro all'idonea autorità.


(1)  Cfr. causa 101/63 Wagner/Fohrmann e Krier, Racc. 1964, pag. 383 e causa 149/85 Wybot/Faure e altri, Racc. 1986, pag. 2403.

P5_TA(2003)0309

Domanda di difesa dell'immunità parlamentare e dei privilegi di Francesco Musotto

Decisione del Parlamento europeo sulla domanda di difesa dell'immunità parlamentare e dei privilegi dell'on. Francesco Musotto (2002/2201(IMM))

Il Parlamento europeo,

incaricato di una domanda di difesa dell'immunità dell'on. Francesco Musotto, trasmessa da quest'ultimo in data 29 agosto 2002 a seguito di una procedura penale intentata presso un'autorità giudiziaria italiana, e comunicata in seduta plenaria il 2 settembre 2002,

visto l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, dell'8 aprile 1965, nonché l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 (1),

visti gli articoli 6 e 6 bis del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0248/2003),

A.

considerando che l'on. Francesco Musotto è stato eletto deputato al Parlamento europeo in occasione della quinta elezione diretta del 10-13 giugno 1999 e che il suo mandato è stato verificato dal Parlamento europeo il 13 dicembre 1999 (2),

B.

considerando che il Parlamento europeo si riunisce durante un periodo quinquennale di sessioni continue (3),

C.

considerando che l'attuale sessione del Parlamento europeo terminerà l8 marzo 2004 e che la sessione successiva inizierà il 9 marzo 2004 (4) e che il Parlamento europeo attuale cesserà le sue funzioni il 19 luglio 2004,

D.

considerando che i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni (5),

E.

considerando che per la durata delle sessioni del Parlamento europeo i membri di esso beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese e che l'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri (6),

F.

considerando che, tenuto conto della sua finalità, gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e immunità devono essere interpretati in modo che tali disposizioni abbiano effetto a partire dal momento in cui i risultati delle elezioni al Parlamento europeo sono resi pubblici,

1.

decide di difendere l'immunità dell'on. Francesco Musotto,

2.

incarica il suo Presidente di comunicare tempestivamente la presente decisione e la relazione della sua commissione alla Procura generale del Tribunale di Caltanissetta nel quadro della procedura penale n. 1020/99 R.G.N.R.


(1)  Cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte 1964, pag. 397, causa 101/63 (Wagner/Fohrmann e Krier) e Raccolta 1986, pag. 2403, causa 149/85 (Wybot/Faure).

(2)  Decisione del Parlamento europeo sulla verifica dei poteri a seguito della quinta elezione diretta del Parlamento europeo (GU C 296 del 18.10.2000, pag. 93).

(3)  Articoli 3 e 10 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto e precitata sentenza della Corte nella causa 149/85 Wybot/Faure.

(4)  Articolo 196 del Trattato CE.

(5)  Articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità.

(6)  Articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità.

P5_TA(2003)0310

Dispositivi per la visione indiretta di veicoli ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE (10880/1/2002 — C5-0169/2003 — 2001/0317(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (10880/1/2002 — C5-0169/2003),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 811) (2),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 80 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0234/2003),

1.

modifica come segue la posizione comune;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 127 E del 29.5.2003, pag. 88.

(2)  GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 225.

P5_TC2-COD(2001)0317

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 1o luglio 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 71/127/CEE del Consiglio, del 1o marzo 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore (4), è stata adottata come direttiva particolare nell'ambito del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (5). Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 71/127/CEE.

(2)

Le disposizioni esistenti, in particolare per le categorie N2, N3, M2 ed M3 si sono rivelate insufficienti quanto al campo di visibilità esterna laterale, anteriore e posteriore del veicolo. Per ovviare a questa inadeguatezza è necessario disporre un ampliamento del campo di visibilità.

(3)

Alla luce dell'esperienza maturata e dell'attuale stato della tecnica, è ora possibile completare talune prescrizioni della direttiva 71/127/CEE per migliorare la sicurezza stradale e consentire di integrare l'uso degli specchi con altre tecnologie.

(4)

Tenuto conto della natura e del numero delle modifiche da apportare alle prescrizioni attualmente vigenti, è consigliabile abrogare e sostituire la direttiva 71/127/CEE con la presente direttiva. Poiché le procedure di omologazione e di controllo della conformità della produzione sono contenute nella direttiva 70/156/CEE, non è necessario ripeterle nella presente direttiva.

(5)

Gli allegati della direttiva 70/156/CEE dovrebbero essere modificati di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è l'armonizzazione delle norme relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi.

Tali norme sono contenute negli allegati della presente direttiva.

Ai fini della presente direttiva, per «veicolo» s'intende ogni veicolo a motore definito nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 2

1.   Con efficacia a ... (6) gli Stati membri non possono, per motivi che riguardano i dispositivi per la visione indiretta:

rifiutare per un veicolo o un dispositivo per la visione indiretta l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale, né

vietare la vendita, l'immatricolazione o la messa in circolazione di veicoli o dispositivi per la visione indiretta,

se detti veicoli o dispositivi per la visione indiretta sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

2.   Con efficacia a ... (6) gli Stati membri rifiutano il rilascio dell'omologazione CE di qualsiasi nuovo tipo di veicolo per motivi che riguardano il dispositivo per la visione indiretta o di qualsiasi nuovo tipo di dispositivo per la visione indiretta se non sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva.

Tuttavia questo termine è posticipato di dodici mesi per le prescrizioni relative agli specchi anteriori della categoria VI in quanto componenti e alla loro installazione sui veicoli.

3.   Con efficacia a ... (7) gli Stati membri vietano l'omologazione di portata nazionale di qualsiasi nuovo tipo di veicolo per motivi che riguardano i dispositivi per la visione indiretta se non sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva.

Tuttavia questo termine è posticipato di dodici mesi per le prescrizioni relative agli specchi anteriori della categoria VI in quanto componenti e alla loro installazione sui veicoli.

4.   Con efficacia a ... (8) per i veicoli delle categorie M1 e N1, e a decorrere da ... (9), per i veicoli delle altre categorie, gli Stati membri:

cessano di considerare validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma di detta direttiva,

vietano la vendita, l'immatricolazione o la messa in circolazione di veicoli,

per motivi che riguardano il dispositivo per la visione indiretta se i veicoli non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

5.   Con efficacia a ... (10), per i veicoli delle categorie M1 e N1, e a decorrere da ... (11), per tutti i delle altre categorie, le prescrizioni della presente direttiva relative al dispositivo per la visione indiretta in quanto componente si applicano ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE.

6.   In deroga ai paragrafi 2 e 5, per i ricambi gli Stati membri continuano a rilasciare l'omologazione CE e a consentire la vendita e la messa in circolazione di componenti o di entità tecniche separate destinate a tipi di veicoli omologati anteriormente a ... (11) ai sensi della direttiva 71/127/CEE e, eventualmente, delle successive estensioni di dette omologazioni.

7.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono continuare a rilasciare l'omologazione di portata nazionale di qualsiasi nuovo tipo di veicolo snodato delle categorie M2 e M3, classe I, quali definite nell'allegato I, punto 2.1.1.1 della direttiva 2001/85/CE (12), costituiti da almeno tre parti rigide snodate, che non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva, purché siano rispettate le prescrizioni relative al campo di visibilità del conducente di cui all'allegato III, punto 5 della presente direttiva.

8.     Le disposizioni della presente direttiva contribuiscono anche a instaurare un elevato livello di protezione nel contesto dell'armonizzazione internazionale della legislazione in questo settore. Pertanto, non appena possibile una volta adottata la direttiva, la Commissione presenta una proposta alla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ai fini dell'allineamento del le disposizioni del regolamento 46 UNECE a quelle della presente direttiva.

Articolo 3

Entro ... (10) la Commissione esegue uno studio dettagliato per verificare se le modifiche introdotte con la presente direttiva hanno un effetto positivo sulla sicurezza stradale, in particolare per i pedoni, i ciclisti ed altri utenti della strada vulnerabili. Sulla base delle conclusioni dello studio, la Commissione propone, se necessario, nuove disposizioni legislative per un ulteriore miglioramento del campo di visibilità indiretta.

Articolo 4

La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

1)

all'allegato I, il punto 9.9 è sostituito dal seguente:

Image

Image

2)

all'allegato III, il punto 9.9 è sostituito dal seguente:

Image

3)

L'allegato IV è modificato come segue:

nella parte I, il punto 8 della tabella è sostituito dal seguente:

«Oggetto

Numero della direttiva

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

Applicazione

 

 

 

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

...

8.

Disposi-tivi visione indiretta

.../.../CE

L ... del .../.../...

X

X

X

X

X

 

 

 

 

nella parte I, punto 8 il termine «retrovisori» è sostituito da «dispositivi per la visione indiretta»;

nella parte II, punto 8, il termine «retrovisori» è sostituito da «dispositivi per la visione indiretta»;

4)

nell'allegato XI, appendici 1 e 2, punto 8 il termine «retrovisori» è sostituito da «dispositivi per la visione indiretta».

Articolo 5

1.   Gli Stati membri mettono in vigore entro ... (13) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La direttiva 71/127/CEE è abrogata con efficacia a ... (14).

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., addì

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 225.

(2)  GU C 149 del 21.6.2002, pag. 5.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 9 aprile 2002 ( GU C 127 E del 29.5.2003, pag. 88 ), posizione comune del Consiglio dell'8 aprile 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 1o luglio 2003.

(4)  GU L 68 del 22.3.1971, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(5)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(6)  Dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(7)  24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(8)  72 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(9)  36 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(10)  72 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(11)  36 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(12)  Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica della direttiva 70/156/CEE e 97/27/CE (GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1).

(13)  12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(14)  72 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I

Definizioni e disposizioni amministrative per l'omologazione CE

Appendice 1

Scheda informativa relativa all'omologazione CE di un dispositivo per la visione indiretta

Appendice 2

Modello di scheda di omologazione CE di un dispositivo per la visione indiretta

Appendice 3

Scheda informativa relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo

Appendice 4

Modello di scheda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto concerne l'installazione dei dispositivi per la visione indiretta

Appendice 5

Marchio di omologazione CE

Appendice 6

Metodo per la determinazione del punto H e per la verifica della posizione relativa dei punti R e H

Allegato II

Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove per l'omologazione CE dei dispositivi per la visione indiretta

Appendice 1

Metodo per la misurazione del raggio di curvatura «r» della superficie riflettente dello specchio

Appendice 2

Metodo di prova per la determinazione del fattore di riflessione

Allegato III

Norme di montaggio degli specchi e degli altri dispositivi per la visione indiretta sui veicoli

Appendice

Calcolo della distanza di rilevamento

Allegato IV

Tavola di concordanza di cui all'articolo 6

ALLEGATO I

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER L'OMOLOGAZIONE CE

1.   DEFINIZIONI

1.1.

«Dispositivi per la visione indiretta»: dispositivi che permettono di osservare la zona di traffico adiacente al veicolo che non è possibile osservare mediante visione diretta. Può trattarsi di specchi convenzionali o di dispositivi a telecamera e monitor o di altro tipo capaci di presentare al conducente informazioni sul campo di visibilità indiretta.

1.1.1.

«Specchio»: dispositivo, diverso da dispositivi quali il periscopio, destinato a consentire una buona visione dietro, a lato e davanti al veicolo entro i campi di visibilità definiti al punto 5 dell'allegato III.

1.1.1.1.

«Specchio interno»: dispositivo definito al punto 1.1 destinato ad essere installato all'interno dell'abitacolo del veicolo.

1.1.1.2.

«Specchio esterno»: dispositivo definito al punto 1.1 destinato ad essere montato su un elemento della superficie esterna del veicolo.

1.1.1.3.

«Specchio di sorveglianza»: specchio diverso da quello definito al punto 1.1.1, destinato ad essere installato all'interno o all'esterno del veicolo per garantire campi di visibilità diversi da quelli prescritti al punto 5 dell'allegato III.

1.1.1.4.

«r»: media dei raggi di curvatura misurati sulla superficie riflettente, secondo il metodo descritto al punto 2 dell'appendice 1 dell'allegato II.

1.1.1.5.

«Raggi di curvatura principali in un punto della superficie riflettente (ri)»: valori, ottenuti per mezzo dell'apparecchiatura definita nell'appendice 1 dell'allegato II, misurati sull'arco della superficie riflettente che passa per il centro di detta superficie parallelamente al segmento b, definito al punto 2.2.1 dell'allegato II, e sull'arco perpendicolare a detto segmento.

1.1.1.6.

«Raggio di curvatura in un punto della superficie riflettente (rp)»: media aritmetica dei raggi di curvatura principali ri e ri, cioè:

Formula

1.1.1.7.

«Superficie sferica»: superficie che ha un raggio costante ed uguale in tutte le direzioni.

1.1.1.8.

«Superficie asferica»: superficie che ha un raggio costante solo in un piano.

1.1.1.9.

«Specchio asferico»: specchio composto da una parte sferica e una parte asferica, in cui il passaggio della superficie riflettente dalla parte sferica alla parte asferica deve essere opportunamente contrassegnato. La curvatura dell'asse principale dello specchio è definita nel sistema di coordinate x/y dal raggio della calotta primaria sferica avente:

Formula

r

:

raggio nominale nella parte sferica

k

:

costante relativa alla variazione di curvatura

a

:

costante relativa alla dimensione sferica della calotta primaria sferica.

1.1.1.10.

«Centro della superficie riflettente»: centro dell'area visibile della superficie riflettente.

1.1.1.11.

«Raggio di curvatura delle parti che costituiscono lo specchio»: raggio «c» dell'arco di circonferenza che più si approssima alla forma arrotondata della parte considerata.

1.1.1.12.

«Punti oculari del conducente»: due punti distanti 65 mm l'uno dall'altro e situati 635 mm verticalmente al di sopra del punto R relativo al posto a sedere del conducente definito nell'appendice 6 del presente allegato. La retta che li unisce è perpendicolare al piano verticale longitudinale mediano del veicolo. Il centro del segmento avente per estremità i due punti oculari è situato su un piano verticale longitudinale che deve passare per il centro del posto a sedere del conducente, quale precisato dal costruttore del veicolo.

1.1.1.13.

«Visione ambinoculare»: campo di visibilità totale ottenuto per sovrapposizione dei campi monoculari dell'occhio destro e dell'occhio sinistro (cfr. figura 1 seguente).

Image

1.1.1.14.

«Categoria di specchi»: l'insieme dei dispositivi che possiedono in comune una o più caratteristiche o funzioni. Essi sono così classificati:

Categoria I: «retrovisori interni», che consentono di ottenere il campo di visibilità definito al punto 5.1 dell'allegato III.

Categorie II e III: «retrovisori esterni principali», che consentono di ottenere i campi di visibilità definiti ai punti 5.2 e 5.3 dell'allegato III.

Categoria IV: «specchi esterni grandangolari», che consentono di ottenere il campo di visibilità definito al punto 5.4 dell'allegato III.

Categoria V: «specchi esterni di accostamento», che consentono di ottenere il campo di visibilità definito al punto 5.5 dell'allegato III.

Categoria VI: «specchi anteriori», che consentono di ottenere il campo di visibilità definito al punto 5.6 dell'allegato III.

1.1.2.

«Dispositivo a telecamera e monitor per la visione indiretta»: dispositivo definito al punto 1.1 che permette di ottenere il campo di visibilità per mezzo di un insieme telecamera-monitor definito ai punti 1.1.2.1 e 1.1.2.2.

1.1.2.1.

«Telecamera»: dispositivo che mediante una lente trasmette un'immagine del mondo esterno ad un rivelatore elettronico fotosensibile, il quale trasforma quest'immagine in un segnale video.

1.1.2.2.

«Monitor»: dispositivo che trasforma un segnale video in immagini presentate nello spettro visivo.

1.1.2.3.

«Rilevamento»: capacità di distinguere un'immagine dallo sfondo/dagli elementi attigui ad una certa distanza.

1.1.2.4.

«Contrasto di luminanza»: relazione tra la luminanza di un oggetto e quella dello sfondo degli elementi attigui, che permette di distinguere l'oggetto dallo sfondo/dagli elementi attigui.

1.1.2.5.

«Risoluzione»: dettaglio più piccolo che è possibile distinguere con un sistema di percezione, ossia che è percepito come separato dall'insieme. La risoluzione dell'occhio umano è detta acuità (o acutezza) visiva.

1.1.2.6.

«Oggetto critico»: oggetto circolare avente un diametro D0 di 0,8 m (1).

1.1.2.7.

«Percezione critica»: livello di percezione che l'occhio umano è normalmente in grado di raggiungere in varie condizioni. In condizioni di traffico, il valore limite per una percezione critica è di 8 minuti di arco di angolo visuale.

1.1.2.8.

«Campo visivo (o campo di visibilità)»: sezione dello spazio tridimensionale in cui un oggetto critico può essere osservato e rappresentato dal dispositivo per la visione indiretta. È dato dalla visuale offerta da un dispositivo al livello del suolo e può essere limitato dalla distanza massima di rilevamento del dispositivo.

1.1.2.9.

«Distanza di rilevamento»: distanza misurata al livello del suolo tra il punto di riferimento per la visione e il punto estremo in cui un oggetto critico è appena percepito (valore limite per la percezione critica).

1.1.2.10.

«Campo visivo critico»: area in cui un oggetto critico deve essere rilevato da un dispositivo per la visione indiretta; è definito da un angolo e da una o più distanze di rilevamento.

1.1.2.11.

«Punto di riferimento per la visione»: punto collegato al veicolo a cui si riferisce il campo visivo. Si tratta del punto definito dalla proiezione sul suolo dell'intersezione di un piano verticale che passa per i punti oculari del conducente con un piano parallelo al piano longitudinale medesimo del veicolo situato 20 cm all'esterno dello stesso.

1.1.2.12.

«Spettro visivo»: luce avente lunghezza d'onda compresa entro i limiti di percezione dell'occhio umano, vale a dire 380-780 nm.

1.1.3.

«Altri dispositivi per la visione indiretta moderata»: dispositivi definiti al punto 1.1 che permettono di ottenere il campo di visibilità con un mezzo diverso da uno specchio o un dispositivo per la visione indiretta del tipo a telecamera e monitor.

1.1.4.

«Tipo di dispositivo per la visione indiretta»: dispositivi che non differiscono tra loro per le seguenti caratteristiche essenziali:

concezione del dispositivo compreso, se del caso, il fissaggio alla carrozzeria;

nel caso degli specchi, categoria, forma, dimensioni e raggio di curvatura della superficie riflettente dello specchio;

nel caso dei dispositivi a telecamera e monitor, distanza di rilevamento e distanza di visione.

1.2.

«Veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3»: veicoli definiti nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE;

1.2.1.

«Tipo di veicolo, con riferimento alla visione indiretta»: veicoli a motore che non presentano fra loro differenze in ordine agli elementi essenziali sotto indicati:

1.2.1.1.

tipo di dispositivo per la visione indiretta;

1.2.1.2.

elementi della carrozzeria che riducono il campo di visibilità;

1.2.1.3.

coordinate del punto R;

1.2.1.4.

posizioni prescritte e marcature di omologazione dei dispositivi obbligatori e (se installati) dei dispositivi per la visione indiretta opzionali.

2.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN DISPOSITIVO PER LA VISIONE INDIRETTA

2.1.

La domanda di omologazione CE di un tipo di dispositivo per la visione indiretta è presentata dal costruttore.

2.2.

Un modello di scheda informativa è riportato nell'appendice 1 del presente allegato.

2.3.

Per ciascun tipo di dispositivo per la visione indiretta la domanda è corredata da quanto segue:

2.3.1.

Per gli specchi, quattro campioni: tre destinati ad essere utilizzati nelle prove ed uno destinato ad essere conservato dal laboratorio per eventuali verifiche successive. Il laboratorio ha facoltà di richiedere ulteriori esemplari.

2.3.2.

Per altri dispositivi per la visione indiretta, un campione di tutti gli elementi.

3.   ISCRIZIONI

I campioni di un tipo di specchi o dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi presentati all'omologazione CE devono recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente; questo marchio deve essere chiaramente leggibile e indelebile. Essi devono inoltre presentare uno spazio sufficiente per il marchio di omologazione CE; tale spazio deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 1, punto 1.2.1.2 del presente allegato.

4.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA L'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA

4.1.

La domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi per la visione indiretta è presentata dal costruttore.

4.2.

Un modello di scheda informativa è riportato nell'appendice 3 del presente allegato.

4.3.

Per ciascun tipo di veicolo la domanda è corredata da quanto segue:

4.3.1.

Un veicolo rappresentativo del tipo, se necessario concordato con il servizio tecnico incaricato delle prove.

5.   OMOLOGAZIONE CE DEL COMPONENTE

5.1.

Una volta stabilita la conformità alle pertinenti prescrizioni, viene rilasciata l'omologazione CE e assegnato, a norma dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, un numero di omologazione per uno specchio o un dispositivo per la visione indiretta diverso da uno specchio.

5.2.

Lo stesso numero non può essere successivamente assegnato ad un altro tipo dispositivo per la visione indiretta.

5.3.

Un modello di scheda di omologazione CE è riportato nell'appendice 2 del presente allegato.

6.   MARCATURA

Ogni dispositivo per la visione indiretta per il quale è stata rilasciata un'omologazione ai sensi della presente direttiva reca un marchio di omologazione CE quale specificato nell'appendice 5.

7.   OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

7.1.

Una volta stabilita la conformità alle pertinenti prescrizioni, viene rilasciata l'omologazione CE per ogni tipo di veicolo.

7.2.

Un modello di scheda di omologazione CE è riportato nell'appendice 4 del presente allegato.

7.3.

Un numero di omologazione è assegnato, a norma dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, a ogni tipo di veicolo. Il medesimo Stato membro non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

8.   MODIFICAZIONI DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

8.1.

Se sono apportate modifiche al tipo di veicolo o di dispositivo per la visione indiretta omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

9.   CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE (VEICOLI E COMPONENTI)

9.1.

Devono essere adottate misure volte a garantire la conformità della produzione a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.


(1)  I sistemi per la visione indiretta sono concepiti per rilevare gli utenti della strada da prendere in considerazione. La rilevanza di un utente della strada è data dalla sua posizione e dalla velocità (potenziale). Le dimensioni di pedoni, ciclisti e conducenti di ciclomotori aumentano in modo all'incirca proporzionale alla velocità degli stessi. Ai fini del rilevamento, il conducente di un ciclomotore (D = 0,8) a 40 m di distanza è uguale ad un pedone (D = 0,5) a 25 m di distanza. Tenuto conto delle velocità, il conducente del ciclomotore sarebbe scelto come criterio per le dimensioni di rilevamento; per questo motivo, per determinare l'efficienza di rilevamento si usa un oggetto di 0,8 m.

Appendice 1

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Appendice 2

Modello di scheda di omologazione CE di un dispositivo per la visione indiretta

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Appendice 3

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Appendice 4

Modello di scheda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto concerne l'installazione dei dispositivi per la visione indiretta

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Appendice 5

Marchio di omologazione CE del presente componente

1.   CARATTERISTICHE GENERALI

1.1.

Il marchio di omologazione CE del componente è costituito da un rettangolo all'interno del quale è posta la lettera «e» seguita dal numero o dalle lettere distintive dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 21 per il Portogallo, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda) e dal numero di omologazione CE posto in prossimità del rettangolo. Tale numero è costituito dal numero di omologazione riportato sulla scheda del tipo (cfr. appendice 3), preceduto da due cifre che indicano il numero progressivo assegnato alle modifiche più recenti apportate alla presente direttiva alla data di rilascio dell'omologazione. Il numero delle modifiche ed il numero di omologazione riportati sulla scheda sono separati da un asterisco. Il numero progressivo della presente direttiva è 03.

1.2.

Il marchio di omologazione CE del componente è completato dal simbolo aggiuntivo I, II, III, IV, V, VI o S, che specifica la categoria del tipo di specchio, o dal simbolo S per i dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi. Il simbolo aggiuntivo è posto in prossimità del rettangolo al cui interno è posta la lettera «e».

1.3.

Il marchio di omologazione CE e il simbolo aggiuntivo sono apposti su una parte essenziale dello specchio o di qualsiasi altro dispositivo per la visione indiretta diverso dagli specchi in maniera tale da essere indelebili e chiaramente leggibili anche dopo il montaggio sul veicolo.

2.   ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE CE

2.1.

Qui appresso sono riportati cinque esempi di marchi di omologazione, completati dal simbolo aggiuntivo.

Esempi di marchi di omologazione CE e di simbolo aggiuntivo

Esempio n. 1

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Il marchio di omologazione sopra raffigurato si riferisce ad uno specchio della categoria I (retrovisore interno) omologato in Francia (e2) con il numero 03*3500.

Esempio n. 2

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Il marchio di omologazione sopra raffigurato si riferisce ad uno specchio della categoria II (retrovisore esterno), omologato nei Paesi Bassi (e4) con il numero 03*1870.

Esempio n. 3

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Il marchio di omologazione sopra raffigurato si riferisce ad uno specchio della categoria V (di accostamento), omologato in Grecia (e23) con il numero 03*3901.

Esempio n. 4

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a>= 6 mm

Il marchio di omologazione sopra raffigurato si riferisce ad uno specchio della categoria IV retrovisore esterno (grandangolare), omologato in Italia (e3) con il numero 03*1248

Esempio n. 5

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Il marchio di omologazione sopra raffigurato si riferisce ad un dispositivo per la visione indiretta (S), diverso da uno specchio omologato nei Paesi Bassi (e4) con il numero 03*3002.

Appendice 6

Metodo per la determinazione del punto H e per la verifica della posizione relativa dei punti R ed H

Si applicano le parti pertinenti dell'allegato III della direttiva 77/469/CEE (1).


(1)  Direttiva 77/649/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1977, per il ravvicnamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore (GU L 267 del 19.10.1977, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/630/CEE della Commissione (GU L 341 del 6.12.1990, pag. 20).

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE ED ALLE PROVE PER L'OMOLOGAZIONE CE DEI DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA

A   SPECCHI

1.   PRESCRIZIONI GENERALI

1.1.

Ogni specchio deve essere regolabile.

1.2.

Il bordo della superficie riflettente deve essere racchiuso da un alloggiamento protettivo (coppa, ecc.) che deve avere in ogni punto del suo perimetro e in ogni direzione un valore «c» maggiore o uguale a 2,5 mm. Se la superficie riflettente si estende oltre l'alloggiamento, il raggio di curvatura «c», sul perimetro che sporge dall'alloggiamento stesso, deve essere maggiore o uguale a 2,5 mm e la superficie riflettente deve rientrare nell'involucro sotto la spinta di una forza di 50 N, esercitata sul punto più sporgente rispetto a detto involucro in direzione orizzontale e all'incirca parallela al piano longitudinale mediano del veicolo.

1.3.

Con lo specchio montato su una superficie piana, tutte le sue parti, incluse quelle che rimangono unite al supporto dopo le prove di cui al punto 4.2, che in condizioni statiche, indipendentemente dalla posizione di regolazione del dispositivo, possono venire a contatto con una sfera avente un diametro di 165 mm (nel caso dei retrovisori interni) oppure di 100 mm (nel caso dei retrovisori esterni), devono avere un raggio di curvatura «c» pari ad almeno 2,5 mm.

1.3.1.

La prescrizione di cui al punto 1.3 non si applica ai bordi dei fori di fissaggio o delle rientranze il cui diametro o la cui diagonale maggiore siano inferiori a 12 mm, a condizione che siano smussati.

1.4.

Il dispositivo di fissaggio degli specchi sul veicolo deve essere concepito in maniera che un cilindro con raggio di 70 mm, che abbia come asse l'asse o uno degli assi di snodo o di rotazione che consentono il cedimento dello specchio nella direzione d'urto, intersechi almeno in parte la superficie a cui è fissato il dispositivo.

1.5.

Le prescrizioni non si applicano alle parti degli specchi esterni di cui ai punti 1.2 e 1.3 costruite con materiale di durezza Shore A inferiore o pari a 60.

1.6.

Per le parti dei retrovisori interni costruite con materiale di durezza Shore A inferiore a 50 e montate su supporto rigido, le prescrizioni dei punti 1.2 e 1.3. si applicano unicamente al supporto.

2.   DIMENSIONI

2.1.

Retrovisori interni (categoria I)

La superficie riflettente deve avere dimensioni tali da potervi iscrivere un rettangolo con un lato di 40 mm e l'altro pari ad «a», dove:

Formula

ed r è il raggio di curvatura.

2.2.

Retrovisori esterni principali (categorie II e III)

2.2.1.

La superficie riflettente deve avere dimensioni tali da potervi iscrivere:

un rettangolo con altezza di 40 mm e con base, misurata in cm, pari ad «a»;

un segmento parallelo all'altezza del rettangolo, con lunghezza, espressa in cm, pari a «b».

2.2.2

I valori minimi di «a» e «b» sono indicati nella tabella seguente:

Categoria dei retrovisori

a

[mm]

b

[mm]

II

Formula

200

III

Formula

70

2.3.

Specchi esterni «grandangolari» (categoria IV)

La superficie riflettente deve essere di forma semplice e di dimensioni tali che il suo uso consenta di ottenere, se necessario in abbinamento con uno specchio esterno della categoria II, il campo di visibilità prescritto al punto 5.4 dell'allegato III.

2.4.

Specchi esterni «di accostamento» (categoria V)

La superficie riflettente deve essere di forma semplice e di dimensioni tali che il suo uso consenta di ottenere il campo di visibilità prescritto al punto 5.5 dell'allegato III.

2.5.

Specchi anteriori (categoria VI)

La superficie riflettente deve essere di forma semplice e di dimensioni tali che il suo uso consenta di ottenere il campo di visibilità prescritto al punto 5.6 dell'allegato III.

3.   SUPERFICIE RIFLETTENTE E COEFFICIENTI DI RIFLESSIONE

3.1.

La superficie riflettente di uno specchio deve essere piana o sferica convessa. Gli specchi esterni possono avere in più anche una parte asferica, purché lo specchio principale sia conforme alle prescrizioni relative al campo di visibilità indiretta.

3.2.

Scarti tra i raggi di curvatura degli specchi

3.2.1.

La differenza tra ri o r'i, ed rp in ciascun punto di riferimento non deve essere superiore a 0,15 r.

3.2.2.

La differenza tra ciascun raggio di curvatura (rp1, rp2 ed rp3) ed r non deve essere superiore a 0,15 r.

3.2.3.

Quando r è maggiore o uguale a 3 000 mm, il valore 0,15 r di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.2 è sostituito con 0,25 r.

3.3.

Prescrizioni per le parti asferiche degli specchi

3.3.1.

Gli specchi asferici devono essere di forma e dimensioni tali da fornire informazioni utili al conducente. Normalmente, la larghezza minima è di 30 mm.

3.3.2.

Il raggio di curvatura ri della parte asferica deve essere di almeno 150 mm.

3.4.

Il valore di «r» degli specchi sferici non deve essere inferiore a:

3.4.1.

1 200 mm per i retrovisori interni (categoria I);

3.4.2.

1 200 mm per i retrovisori esterni principali (categorie II e III);

3.4.3.

300 mm per gli specchi esterni «grandangolari» (categoria IV) e «di accostamento» (categoria V);

3.4.4.

200 mm per gli specchi anteriori (categoria VI).

3.5.

Il valore del coefficiente di riflessione normale, calcolato con il metodo descritto nell'appendice 1 del presente allegato, non deve essere inferiore a 40 %.

Per le superfici riflettenti con grado di riflessione variabile, la posizione «giorno» deve consentire di riconoscere i colori dei segnali usati per la circolazione stradale. Il valore del coefficiente di riflessione normale nella posizione «notte» non deve essere inferiore a 4 %.

3.6.

La superficie riflettente deve conservare le caratteristiche prescritte al punto 3.5 anche dopo una prolungata esposizione agli agenti atmosferici in normali condizioni d'impiego.

4.   PROVE

4.1.

Gli specchi sono sottoposti alle prove di cui al punto 4.2.

4.1.1.

Le prove di cui al punto 4.2 non sono necessarie per gli specchi esterni di qualsiasi tipo in cui nessuna parte si trova a meno di 2 metri dal suolo, qualunque sia la regolazione adottata, quando il veicolo è caricato alla massa massima tecnicamente ammissibile.

Questa deroga si applica anche nel caso di elementi di montaggio degli specchi (piastre di fissaggio, bracci, snodi, ecc.), situati a meno di 2 metri dal suolo, che non sporgono rispetto alla larghezza fuori tutto del veicolo. Tale larghezza è misurata nel piano trasversale che passa per gli elementi di fissaggio più bassi degli specchi o per qualsiasi altro punto davanti a detto piano quando con quest'ultima configurazione la larghezza fuori tutto risulta maggiore.

In questo caso deve essere fornita una descrizione in cui si precisi che lo specchio deve essere montato in modo che la posizione dei suoi elementi di montaggio sul veicolo sia conforme a quanto detto sopra.

Quando viene applicata questa deroga, il braccio deve essere contrassegnato in modo indelebile dal simbolo

Formula

che deve essere indicato anche nella scheda di omologazione.

4.2.

Prova di comportamento all'urto

Le prove di cui al presente punto 4 non vengono eseguite per i dispositivi incorporati nella carrozzeria del veicolo aventi un'area anteriore inclinata con un'angolazione, rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, non superiore a 45o, oppure per i dispositivi che non sporgono più di 100 mm, dalla zona adiacente alla carrozzeria del veicolo misurati secondo la direttiva 74/483/CEE.

4.2.1.

Descrizione del dispositivo di prova

4.2.1.1.

Il dispositivo di prova è costituito da un pendolo che può oscillare intorno a due assi orizzontali perpendicolari fra loro, di cui uno è perpendicolare al piano che contiene la traiettoria di lancio del pendolo.

Il pendolo porta all'estremità un martello costituito da una sfera rigida con diametro di 165 ± 1 mm ricoperta da uno spessore di 5 mm di gomma di durezza Shore A 50.

Un dispositivo consente di individuare l'angolo massimo raggiunto dal braccio nel piano di lancio.

Un supporto rigidamente collegato al telaio del pendolo serve per fissare i campioni in maniera che siano soddisfatte le condizioni d'urto di cui al punto 4.2.2.6.

La seguente figura 2 indica le dimensioni del dispositivo di prova ed i dettagli costruttivi:

Image

4.2.1.2.

Il centro di percussione del pendolo si considera coincidente con il centro della sfera che costituisce il martello. La sua distanza «l» dall'asse d'oscillazione nel piano di lancio è pari a 1 m ± 5 mm. La massa ridotta del pendolo è mo = 6,8 ± 0,05 kg. La relazione tra «mo», la massa totale «m» del pendolo e la distanza «d» esistente tra il baricentro del pendolo e il suo asse di rotazione è espressa dalla formula:

Formula

4.2.2.

Descrizione della prova

4.2.2.1.

Lo specchio viene fissato al supporto col procedimento raccomandato dal fabbricante del dispositivo, o, se del caso, dal costruttore del veicolo.

4.2.2.2.

Disposizione dello specchio per la prova

4.2.2.2.1.

Gli specchi sono disposti sull'apparecchiatura per la prova d'urto con il pendolo in maniera che gli assi prendano all'incirca la posizione orizzontale e verticale che hanno una volta montati sul veicolo in conformità delle prescrizioni di montaggio fornite dal richiedente.

4.2.2.2.2.

Qualora uno specchio sia regolabile rispetto alla base, la posizione di prova è quella più sfavorevole agli effetti del cedimento del dispositivo entro i limiti di regolazione indicati dal richiedente.

4.2.2.2.3.

Qualora lo specchio possieda un dispositivo per regolare la distanza rispetto alla base, detto dispositivo è regolato in modo che la distanza tra l'alloggiamento e la base sia la minore possibile.

4.2.2.2.4.

Qualora sia mobile nell'alloggiamento, la superficie riflettente è regolata in maniera che il suo angolo superiore più distante dal veicolo si trovi nella posizione più sporgente rispetto all'alloggiamento stesso.

4.2.2.3.

Fatta eccezione per la prova 2 per gli specchi interni (cfr. Punto 4.2.2.6.1), quando il pendolo si trova in posizione verticale, i piani orizzontale e longitudinale verticale che passano per il centro del martello devono passare per il centro della superficie riflettente quale definito al punto 1.1.1.10 dell'allegato I. La direzione longitudinale di oscillazione del pendolo è parallela al piano mediano longitudinale del veicolo.

V4.2.2.4.

Quando, nelle condizioni di regolazione indicate ai punti 4.2.2.1 e 4.2.2.2 la risalita del martello è limitata da parti dello specchio, il punto d'impatto deve essere spostato mantenendo la perpendicolarità rispetto all'asse di rotazione o di snodo considerato.

Lo spostamento deve essere quello strettamente necessario per l'esecuzione della prova ed essere limitato in maniera che sia rispettata una delle seguenti condizioni:

la sfera che delimita il martello rimane perlomeno tangente al cilindro definito al punto 1.4;

il contatto del martello avviene ad una distanza di almeno 10 mm dal bordo della superficie riflettente.

4.2.2.5.

La prova consiste nel far cadere il martello da un'altezza corrispondente ad un'angolazione di 60o del pendolo con la verticale, in modo che il martello colpisca lo specchio nel momento in cui il pendolo raggiunge la posizione verticale.

4.2.2.6.

Gli specchi vengono colpiti nelle varie condizioni descritte qui di seguito:

4.2.2.6.1.

Specchi interni

Prova 1: il punto d'impatto è quello definito al punto 4.2.2.3; il martello deve colpire lo specchio sul lato della superficie riflettente.

Prova 2: il martello deve colpire lo specchio sul bordo dell'alloggiamento, in modo che l'impatto avvenga con un'angolazione di 45o rispetto al piano della superficie riflettente, sul piano orizzontale che passa per il centro di detta superficie; l'impatto deve avvenire sul lato della superficie riflettente.

4.2.2.6.2.

Specchi esterni

Prova 1: il punto d'impatto è quello definito al punto 4.2.2.3 o 4.2.2.4; il martello deve colpire lo specchio sul lato della superficie riflettente.

Prova 2: il punto d'impatto è quello definito al punto 4.2.2.3 o 4.2.2.4; il martello deve colpire lo specchio sul lato opposto alla superficie riflettente.

Nel caso degli specchi della categoria II o III fissati su un braccio in comune con retrovisori della categoria IV, le prove sono eseguite sullo specchio inferiore. Se lo ritiene necessario, il servizio tecnico incaricato delle prove può ripetere una o entrambe le prove sullo specchio superiore, se questo è situato a meno di 2 metri dal suolo.

5.   RISULTATI DELLE PROVE

5.1.

Nelle prove descritte al punto 4.2 il pendolo deve continuare la sua corsa dopo l'urto in modo che la proiezione della posizione assunta dal braccio sul piano di lancio formi un angolo di almeno 20o con la verticale. L'approssimazione della misura dell'angolo è di ± 1o.

5.1.1.

Questa prescrizione non si applica agli specchi incollati al parabrezza, ai quali si applica invece, dopo la prova, la prescrizione del punto 5.2.

5.1.2.

L'angolo di risalita formato dal pendolo con la verticale è ridotto da 20o a 10o per tutti i retrovisori delle categorie II e IV e per i retrovisori della categoria III qualora questi ultimi siano fissati su un braccio in comune con specchi della categoria IV.

5.2.

In caso di rottura del supporto dello specchio incollato sul parabrezza durante le prove di cui al punto 4.2, la parte restante non deve presentare, rispetto alla base, una sporgenza superiore a 10 mm e la configurazione risultante dopo la prova deve essere conforme al punto 1.3.

5.3.

Durante le prove di cui al punto 4.2, la superficie riflettente non deve rompersi. La rottura della superficie riflettente è però ammessa se è rispettata una delle condizioni seguenti:

5.3.1.

i frammenti rimangono aderenti al fondo dell'alloggiamento o ad una superficie solidamente connessa a quest'ultima. È però ammesso lo scollamento parziale del vetro, purché esso non si estenda per più di 2,5 mm su ambo i lati delle rotture. È ammesso il distacco di frammenti minuti dalla superficie del vetro nel punto d'impatto;

5.3.2.

la superficie riflettente è costruita con vetro di sicurezza.

B   DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA DIVERSI DAGLI SPECCHI

1.   PRESCRIZIONI GENERALI

1.1.

Se è richiesta la regolazione del dispositivo per la visione indiretta da parte dell'utilizzatore, tale regolazione deve poter essere effettuata senza impiegare attrezzi.

1.2.

Se il dispositivo per la visione indiretta è in grado di rappresentare il campo visivo totale prescritto effettuando una scansione del campo visivo, il processo totale di scansione, rappresentazione e ritorno alla posizione iniziale non deve durare complessivamente più di 2 secondi.

2.   DISPOSITIVI A TELECAMERA E MONITOR PER LA VISIONE INDIRETTA

2.1.

Prescrizioni generali

2.1.1.

Quando il dispositivo a telecamera e monitor per la visione indiretta è montato su una superficie piana, tutte le parti che in condizioni statiche, indipendentemente dalla posizione di regolazione del dispositivo, possono venire a contatto con una sfera avente un diametro di 165 mm nel caso di un monitor oppure di 100 mm di diametro nel caso di una telecamera, devono avere un raggio di curvatura «c» non inferiore a 2,5 mm.

2.1.2.

La prescrizione di cui al punto 2.1.1 non si applica ai bordi dei fori di fissaggio o delle rientranze il cui diametro o la cui diagonale maggiore siano inferiori a 12 mm, a condizione che siano smussati.

2.1.3.

Per le parti della telecamera e del monitor costruite con materiali di durezza Shore A inferiore a 60 e montate su supporto rigido, la prescrizione di cui al punto 2.1.1 si applica unicamente al supporto.

2.2.

Prescrizioni funzionali

2.2.1.

La telecamera deve funzionare correttamente in condizioni di luce solare bassa. La telecamera deve assicurare un contrasto di luminanza di almeno 1:3 in condizioni di luce solare bassa in una zona al di fuori della parte dell'immagine in cui viene riprodotta la sorgente luminosa (condizioni definite nella norma EN 12368: 8.4). La sorgente luminosa deve illuminare la telecamera con 40.000 lx. L'angolo tra la normale del piano del sensore e la linea che collega il punto centrale del sensore e la sorgente luminosa deve essere di 10o.

2.2.2.

Il monitor deve assicurare un contrasto minimo in condizioni di luce diverse come specificato dal progetto della norma internazionale ISO/DIS 15008 (9).

2.2.3.

La luminanza media del monitor deve poter essere regolata manualmente o automaticamente in funzione delle condizioni ambientali.

2.2.4.

La misurazione del contrasto è eseguita conformemente alla norma ISO/DIS 15008.

3.   ALTRI DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA

Si deve dimostrare che il dispositivo è conforme alle seguenti prescrizioni:

3.1.

Il dispositivo percepisce lo spettro visivo e produce sempre l'immagine senza bisogno di interpretarla per convertirla nello spettro visivo.

3.2.

La funzionalità è garantita nelle condizioni d'impiego previste per il sistema. Le prescrizioni di cui al punto 2.2 si applicano per intero o in parte, a seconda della tecnologia utilizzata per ottenere le immagini e per presentarle. In altri casi, il sistema è considerato conforme se è possibile appurare e dimostrare, con un sistema avente una sensibilità analoga di quella di cui al punto 2.2, che è garantita una funzione equivalente o migliore di quella richiesta e se è possibile dimostrare che è garantita una funzionalità equivalente o migliore di quella richiesta per i dispositivi per la visione indiretta a specchio o a telecamera e monitor.

Appendice 1

Metodo per la misurazione del raggio di curvatura «r» della superficie riflettente dello specchio

1.   MISURAZIONE

1.1.

Apparecchiatura

Si usa un apparecchio detto «sferometro» simile a quello descritto alla figura 3, avente le distanze indicate tra la punta di misurazione ed i piedi fissi.

1.2.

Punti di misurazione

1.2.1.

I raggi di curvatura principali vengono misurati in tre punti situati il più vicino possibile ad un terzo, alla metà e ai due terzi dell'arco della superficie riflettente che passa per il centro di detta superficie parallelamente al segmento b, o dell'arco che passa per il centro della superficie riflettente perpendicolarmente a detto segmento, nel caso che quest'ultimo arco sia più lungo.

1.2.2.

Se, però, le dimensioni della superficie riflettente non consentono di effettuare misurazioni nelle direzioni definite al punto 1.1.1.5 dell'allegato I, i servizi tecnici incaricati della prova potranno effettuare le misurazioni in tale punto in due direzioni perpendicolari il più possibile vicine a quelle sopra prescritte.

2.   CALCOLO DEL RAGGIO DI CURVATURA «r»

Il raggio «r», espresso in mm, è calcolato mediante la formula:

Formula

dove

rp1

=

raggio di curvatura rispettivamente nel primo punto di misurazione.

rp2

=

raggio di curvatura rispettivamente nel secondo punto di misurazione.

rp3

=

raggio di curvatura rispettivamente nel terzo punto di misurazione.

Image

Appendice 2

Metodo di prova per la determinazione del fattore di riflessione

1.   DEFINIZIONI

1.1.

Illuminante normalizzato CIE A (1): illuminante colorimetrico che rappresenta l'emissione del corpo nero a T68 = 2 855,6 K.

1.2.

Sorgente normalizzata CIE A (1): lampada a incandescenza con filamento di tungsteno in atmosfera gassosa, funzionante ad una temperatura di colore di T68 = 2 855,6 K.

1.3.

Osservatore colorimetrico normalizzato CIE 1931 (1): ricettore di radiazioni, le cui caratteristiche colorimetriche corrispondono alle componenti tricromatiche spettrali

Formula

,

Formula

,

Formula

(cfr. tabella).

1.4.

Componenti tricromatiche spettrali CIE (1): valori delle componenti spettrali di uno spettro di uguale energia nel sistema CIE (XYZ).

1.5.

Visione fotopica (1): Visione dell'occhio normale quando è adattato a livelli di luminanza di almeno varie candele per metro quadrato (cd/m2).

2.   APPARECCHIATURA

2.1.

Caratteristiche generali

L'apparecchiatura è costituita da una sorgente luminosa, un supporto per il campione, un ricevitore a rivelatore fotoelettrico e un indicatore (cfr. figura 4), nonché dai mezzi necessari per eliminare gli effetti della luce estranea.

Il ricevitore può essere munito di sfera integratrice per facilitare la misurazione del fattore di riflessione degli specchi non piani (convessi) (cfr. figura 5).

2.2.

Caratteristiche spettrali della sorgente luminosa e del ricevitore

La sorgente luminosa è una sorgente normalizzata CIE A associata ad un'ottica che consenta di ottenere un fascio di raggi luminosi pressoché paralleli. Si raccomanda l'impiego di uno stabilizzatore di tensione per mantenere fissa la tensione della lampada per tutto il periodo di funzionamento.

Il ricevitore comprende un rivelatore fotoelettrico la cui risposta spettrale è proporzionale alla funzione di luminosità fotopica dell'osservatore colorimetrico normalizzato CIE (1931) (cfr. tabella). È consentito l'uso di qualsiasi altra combinazione di illuminante, filtro e ricevitore che dia un equivalente globale dell'illuminante normalizzato CIE A e della visione fotopica. Se il ricevitore comprende una sfera integratrice, la superficie interna della sfera è ricoperta con un rivestimento bianco opaco (diffondente) non selettivo rispetto alla lunghezza d'onda.

2.3.

Condizioni geometriche

Il fascio di raggi incidenti forma di preferenza un angolo (θ) di 0,44 ± 0,09 rad (25 ± 5o) con la perpendicolare della superficie di prova; detto angolo non oltrepassa però il limite superiore della tolleranza, ossia 0,53 rad oppure 30o. L'asse del ricevitore forma con questa perpendicolare un angolo (θ) uguale a quello del fascio di raggi incidenti (cfr. figura 4). Al suo arrivo sulla superficie di prova, il fascio incidente ha un diametro di almeno 13 mm (0,5 pollici). Il fascio riflesso non è più ampio della superficie sensibile del rivelatore fotoelettrico, copre almeno il 50 % di questa superficie e, nella misura del possibile, la stessa porzione di superficie del fascio usato per la taratura dello strumento.

Se il ricevitore comprende una sfera integratrice, quest'ultima deve avere un diametro minimo di 127 mm (5 pollici). Le aperture presenti nella sfera per il campione e per il fascio incidente devono avere dimensioni sufficienti per lasciar passare completamente i fasci luminosi incidente e riflesso. Il rivelatore fotoelettrico è disposto in modo da non ricevere direttamente la luce del fascio incidente o del fascio riflesso.

2.4.

Caratteristiche elettriche dell'insieme rivelatore-indicatore

L'uscita del rivelatore fotoelettrico letta sull'indicatore è una funzione lineare dell'intensità luminosa della superficie fotosensibile. Per facilitare la rimessa a zero e le regolazioni di taratura sono predisposti opportuni mezzi elettrici e/o ottici. Questi mezzi non devono pregiudicare la linearità o le caratteristiche spettrali dello strumento. La precisione dell'insieme ricevitoreindicatore deve essere di ± 2 % dell'intera scala o di ± 10 % del valore misurato, scegliendo tra questi due il valore più piccolo.

2.5.

Supporto del campione

Il meccanismo deve consentire di disporre il campione in modo che l'asse del braccio della sorgente e quello del braccio del ricevitore si intersechino al livello della superficie riflettente. Quest'ultima può trovarsi all'interno dello specchio campione o su uno dei due lati di quest'ultimo, a seconda che si tratti di uno specchio a prima superficie, a seconda superficie o di uno specchio prismatico del tipo «flip».

3.   PROCEDURA

3.1.

Metodo della taratura diretta

Nel metodo di taratura diretta, il campione di riferimento di riferimento usato è l'aria. Questo metodo si applica agli strumenti costruiti in modo da consentire una taratura al 100 % della scala orientando il ricevitore direttamente nell'asse della sorgente luminosa (cfr. figura 4)).

In taluni casi (ad esempio quando si misurano superfici con basso fattore di riflessione) può essere preferibile usare un punto di taratura intermedio (tra 0 e il 100 % della scala). In questi casi è necessario intercalare nel cammino ottico un filtro neutro con fattore di trasmissione noto e regolare il sistema di taratura fino a che l'indicatore dia la percentuale di trasmissione corrispondente al filtro neutro. Il filtro viene tolto prima di procedere alle misurazioni del fattore di riflessione.

3.2.

Metodo della taratura indiretta

Questo metodo si usa per gli strumenti con sorgente e ricevitore di forma geometrica fissa. Esso richiede un campione di riflessione opportunamente tarato e conservato, di preferenza uno specchio piano con fattore di riflessione il più possibile simile a quello dei campioni di prova.

3.3.

Misurazione su specchio piano

Il fattore di riflessione dei campioni degli specchi piani può essere misurato con strumenti tarati con il metodo diretto o indiretto. Il valore del fattore di riflessione è letto direttamente sul quadrante dell'indicatore.

3.4.

Misurazione degli specchi non piani (convessi)

Per misurare il fattore di riflessione di specchi non piani (convessi) sono necessari strumenti che incorporano una sfera integratrice nel ricevitore (cfr. figura 5). Se con uno specchio campione con fattore di riflessione E % l'indicatore della sfera dà ne divisioni, con uno specchio non conosciuto nx divisioni corrisponderanno ad un fattore di riflessione X % dato dalla formula:

Formula

Image

Image

Valori delle componenti tricromatiche spettrali dell'osservatore colorimetrico CIE 1931 (2)

La tabella è tratta dalla pubblicazione CIE 50 (45) (1970)

λ

nm

Formula

Formula

Formula

380

0,001 4

0,000 0

0,006 5

390

0,004 2

0,000 1

0,020 1

400

0,014 3

0,000 4

0,067 9

410

0,043 5

0,001 2

0,207 4

420

0,134 4

0,004 0

0,645 6

430

0,283 9

0,011 6

1,385 6

440

0,348 3

0,023 0

1,747 1

450

0,336 2

0,038 0

1,772 1

460

0,290 8

0,060 0

1,669 2

470

0,195 4

0,091 0

1,287 6

480

0,095 6

0,139 0

0,813 0

490

0,032 0

0,208 0

0,465 2

500

0,004 9

0,323 0

0,272 0

510

0,009 3

0,503 0

0,158 2

520

0,063 3

0,710 0

0,078 2

530

0,165 5

0,862 0

0,042 2

540

0,290 4

0,954 0

0,020 3

550

0,433 4

0,995 0

0,008 7

560

0,594 5

0,995 0

0,003 9

570

0,762 1

0,952 0

0,002 1

580

0,916 3

0,870 0

0,001 7

590

1,026 3

0,757 0

0,001 1

600

1,062 2

0,631 0

0,000 8

610

1,002 6

0,503 0

0,000 3

620

0,854 4

0,381 0

0,000 2

630

0,642 4

0,265 0

0,000 0

640

0,447 9

0,175 0

0,000 0

650

0,283 5

0,107 0

0,000 0

660

0,164 9

0,061 0

0,000 0

670

0,087 4

0,032 0

0,000 0

680

0,046 8

0,017 0

0,000 0

690

0,022 7

0,008 2

0,000 0

700

0,011 4

0,004 1

0,000 0

710

0,005 8

0,002 1

0,000 0

720

0,002 9

0,001 0

0,000 0

730

0,001 4

0,000 5

0,000 0

740

0,000 7

0,000 2 (3)

0,000 0

750

0,000 3

0,000 1

0,000 0

760

0,000 2

0,000 1

0,000 0

770

0,000 1

0,000 0

0,000 0

780

0,000 0

0,000 0

0,000 0


(1)  Definizioni tratte dalla pubblicazione CIE 50 (45), Vocabolario elettrotecnico internazionale, gruppo 45: illuminazione.

(2)  Tabella ridotta. I valori di Formula sono arrotondati al quarto decimale.

(3)  Modificato nel 1966 (da 3 a 2)

ALLEGATO III

NORME DI MONTAGGIO DEGLI SPECCHI E DEGLI ALTRI DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA SUI VEICOLI

INDICAZIONI GENERALI

1.1.

Ogni specchio e altro dispositivo per la visione indiretta è montato in modo da non potersi spostare tanto da modificare sensibilmente il campo di visibilità misurato o vibrare tanto da indurre il conducente ad interpretare erroneamente la natura dell'immagine ricevuta.

1.2.

Le condizioni del punto 1.1 devono essere rispettate quando il veicolo circola ad una velocità fino all'80 % della velocità massima di progetto, ma comunque non superiore a 150 km/h.

1.3.

I campi di visibilità definiti di seguito sono ottenuti con visione ambinoculare, facendo coincidere gli occhi dell'osservatore con i «punti oculari del conducente» definiti al punto 1.1.1.12 dell'allegato I. I campi di visibilità sono determinati con il veicolo in ordine di marcia secondo la definizione contenuta nel punto 2.5 dell'allegato I della direttiva 97/27/CE, attraverso vetri il cui fattore di trasmissione luminosa totale, misurato normalmente alla superficie, sia almeno pari al 70 %.

SPECCHI

2.

Numero

2.1.

Numero minimo obbligatorio di specchi

2.1.1.

I campi di visibilità prescritti al punto 5 sono ottenuti con il numero minimo obbligatorio di specchi indicato nella seguente tabella. Se la presenza di uno specchio non è obbligatoria, non può esserlo nemmeno quella di qualsiasi altro sistema per la visione indiretta.

Categoria di veicoli

Retrovisore interno

Specchi esterni

Retrovisore interno

Categoria I

Retrovisore principale (grande)

Categoria II

Retrovisore principale (piccolo)

Categoria III

Specchio grandangolare

Categoria IV

Specchio di accostamento

Categoria V

Specchio anteriore

Categoria VI

M1

Obbligatorio

Tranne quando lo specchio non consente visibilità verso la parte retrostante

(secondo la definizione di cui al punto 5.1 dell'allegato III)

Facoltativo

Se lo specchio non consente visibilità verso la parte retrostante

Facoltativo

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero

In alternativa è consentito il montaggio di specchi della categoria II.

Facoltativo

1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero

Facoltativo

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero

(entrambi devono essere montati ad almeno 2m dal suolo)

Facoltativo

(deve essere montato ad almeno 2m dal suolo)

M2

Facoltativo

(nessuna prescrizione per il campo di visibilità)

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero

Non consentito

Facoltativo

1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero

Facoltativo

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero

(entrambi devono essere montati ad almeno 2m dal suolo)

Facoltativo

(deve essere montato ad almeno 2m dal suolo)

M3

Facoltativo

(nessuna prescrizione per il campo di visibilità)

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero

Non consentito

Facoltativo

1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero

Facoltativo

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero

(entrambi devono essere montati ad almeno 2m dal suolo)

Facoltativo

(deve essere montato ad almeno 2m dal suolo)

N1

Obbligatorio

Tranne quando lo specchio non consente visibilità verso la parte retrostante

(secondo la definizione di cui al punto 5.1 dell'allegato III)

Facoltativo

Se lo specchio non consente visibilità verso la parte retrostante

Facoltativo

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero

In alternativa è consentito il montaggio di specchi della categoria II

Facoltativo

1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero

Facoltativo

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero

(entrambi devono essere montati ad almeno 2m dal suolo)

Facoltativo

(deve essere montato ad almeno 2m dal suolo)

N2 ≤ 7,5 t

Facoltativo

(nessuna prescrizione per il campo di visibilità)

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero

Non consentito

Facoltativo

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero

Facoltativo

1 sul lato del passeggero e 1 sul lato del conducente

(entrambi devono essere montati ad almeno 2m dal suolo)

Facoltativo

1 specchio anteriore

(deve essere montato ad almeno 2m dal suolo)

N2 > 7,5 t

Facoltativo

(nessuna prescrizione per il campo di visibilità)

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero

Non consentito

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero

Obbligatorio, cfr. punti 3.7 e 5.5.5 dell'allegato III

1 sul lato del passeggero

Facoltativo

1 sul lato del conducente

(entrambi devono essere montati ad almeno 2m dal suolo)

Obbligatorio, cfr. Punto 2.1.2 dell'allegato III

1 specchio anteriore

(deve essere montato ad almeno 2m dal suolo)

N3

Facoltativo

(nessuna prescrizione per il campo di visibilità)

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero

Non consentito

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero

Obbligatorio, cfr. Punti 3.7 e 5.5.5 dell'allegato III

1 sul lato del passeggero

Facoltativo

1 sul lato del conducente

(entrambi devono essere montati ad almeno 2m dal suolo)

Obbligatorio, cfr. Punto 2.1.2 dell'allegato III

1 specchio anteriore

(deve essere montato ad almeno 2m dal suolo)

2.1.2.

Se il campo di visibilità prescritto al punto 5.6 per lo specchio anteriore può essere ottenuto tramite un altro dispositivo per la visione indiretta omologato conformemente all'allegato II, parte B e montato conformemente al presente allegato, detto dispositivo può essere usato al posto di uno specchio anteriore.

Se viene usato un dispositivo a telecamera e monitor, il monitor deve mostrare esclusivamente il campo di visibilità prescritto al punto 5.6 quando il veicolo è in movimento a marcia avanti ad una velocità fino a 30 km/h. Quando il veicolo si muove ad una velocità superiore o a marcia indietro, il monitor può mostrare il campo visivo di altre telecamere montate sul veicolo.

2.2.

Le disposizioni della presente direttiva non si applicano agli specchi di sorveglianza di cui al punto 1.1.1.3 dell'allegato I. Tuttavia, gli specchi di sorveglianza esterni sono obbligatoriamente montati in modo da trovarsi ad un'altezza di almeno 2 m dal suolo quando il veicolo è caricato alla massa massima tecnicamente ammissibile.

3.

Posizione

3.1.

Gli specchi sono montati in modo da offrire al conducente, seduto sul sedile nella normale posizione di guida, una visione chiara della strada dietro, a lato (o ai lati) e davanti del veicolo.

3.2.

Gli specchi esterni sono visibili attraverso i vetri laterali oppure attraverso l'area del parabrezza pulita dai tergicristalli. Per motivi di costruzione quest'ultima disposizione (cioè le prescrizioni relative all'area pulita del parabrezza) non si applica nel caso degli:

specchi esterni montati sul lato del passeggero per i veicoli delle categorie M2 e M3;

specchi della categoria VI.

3.3.

Per ogni veicolo che al momento delle prove di misurazione del campo di visibilità sia in configurazione di telaio cabinato, le larghezze minima e massima della carrozzeria sono precisate dal fabbricante e, se necessario, simulate con appositi pannelli. Nella scheda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto concerne l'installazione degli specchi saranno indicate tutte le configurazioni del veicolo e degli specchi considerate durante le prove (cfr. Appendice 4 dell'allegato I).

3.4.

Lo specchio esterno prescritto sul lato del conducente è montato in modo da formare un angolo non superiore a 55o tra il piano verticale longitudinale mediano del veicolo ed il piano verticale che passa per il centro dello specchio stesso e per il centro del segmento di 65 mm che unisce i due punti oculari del conducente.

3.5.

La sporgenza degli specchi rispetto alla sagoma esterna del veicolo non è sensibilmente superiore a quella necessaria per rispettare i campi di visibilità prescritti al punto 5.

3.6.

Quando il bordo inferiore di uno specchio esterno è situato a meno di 2 m dal suolo con il veicolo caricato alla massa massima a carico tecnicamente ammissibile, detto specchio non sporge di oltre 250 mm rispetto alla larghezza fuoritutto del veicolo non dotato di specchi.

3.7.

Gli specchi della categoria V e della categoria VI sono montati sui veicoli in modo tale che in tutte le posizioni di regolazione possibili nessun punto di detti specchi o dei loro supporti sia situato ad un'altezza inferiore a 2 m dal suolo, quando il veicolo è caricato alla massa massima a carico tecnicamente ammissibile.

Tuttavia, questi specchi sono vietati sui veicoli aventi un'altezza di cabina che non consente di conformarsi a questa prescrizione. In tal caso non è richiesto un altro dispositivo per la visione indiretta.

3.8.

Fatte salve le prescrizioni dei punti 3.5, 3.6 e 3.7, gli specchi possono oltrepassare le larghezze massime ammissibili per i veicoli.

4.

Regolazione

4.1.

Lo specchio interno deve poter essere regolato dal conducente seduto nella posizione di guida.

4.2.

Lo specchio esterno posto sul lato del conducente deve poter essere regolato dall'interno del veicolo, con la porta chiusa ma con il finestrino eventualmente aperto. Il bloccaggio in posizione può però essere effettuato dall'esterno.

4.3.

Non sono soggetti alle prescrizioni del punto 4.2 gli specchi esterni che, dopo essere stati spostati sotto l'azione di una spinta, possono essere rimessi nella posizione corretta senza necessità di regolazione.

5.

Campi di visibilità

5.1.

Retrovisore interno (categoria I)

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere almeno una parte di strada piana e orizzontale centrata sul piano verticale longitudinale mediano del veicolo, da una distanza di 60 m dietro i suoi punti oculari fino all'orizzonte su una larghezza di 20 m (figura 6).

Image

5.2.

Retrovisori esterni principali della categoria II

5.2.1.

Retrovisore esterno sul lato del conducente

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere almeno una parte di strada piana e orizzontale, larga 5 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e che si estende da 30 m dietro i punti oculari del conducente fino all'orizzonte.

Il conducente deve inoltre poter cominciare a vedere la strada su una larghezza di 1 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo, a partire da 4 m dietro il piano verticale che passa per i suoi punti oculari (cfr. figura 7).

5.2.2.

Retrovisore esterno sul lato del passeggero

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana e orizzontale larga almeno 5 m, delimitata sul lato del passeggero dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che passa per il punto più esterno del veicolo sul lato del passeggero e che si estende da 30 m dietro i punti oculari del conducente fino all'orizzonte.

Il conducente deve inoltre poter cominciare a vedere la strada su una larghezza di 1 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo a partire da 4 m dietro il piano verticale che passa per i suoi punti oculari (cfr. figura 7).

Image

5.3.

Retrovisori esterni principali della categoria III

5.3.1.

Retrovisori esterni sul lato del conducente

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana e orizzontale larga almeno 4 m, delimitata da un piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che passa per il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e che si estende da 20 m dietro i punti oculari del conducente fino all'orizzonte (cfr. figura 8).

Il conducente deve inoltre poter cominciare a vedere la strada su una larghezza di 1 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo, a partire da 4 m dietro il piano verticale che passa per i suoi punti oculari.

5.3.2.

Retrovisore esterno sul lato del passeggero

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana e orizzontale larga almeno 4 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo sul lato del passeggero e che si estende da 20 m dietro i punti oculari del conducente fino all'orizzonte (cfr. figura 8).

Il conducente deve inoltre poter cominciare a vedere la strada su una larghezza di 1 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo, a partire da 4 m dietro il piano verticale che passa per i suoi punti oculari.

Image

5.4.

Specchi esterni «grandangolari» (categoria IV)

5.4.1.

Specchi esterni «grandangolari» sul lato del conducente

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana e orizzontale larga almeno 15 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che passa per il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e che si estende da almeno 10 m a 25 m dietro i punti oculari del conducente.

Il conducente deve inoltre poter cominciare a vedere la strada su una larghezza di 4,5 m, limitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo, a partire da 1,5 m dietro il piano verticale che passa per i suoi punti oculari (cfr. figura 9).

5.4.2.

Retrovisori esterni «grandangolari» sul lato del passeggero

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana e orizzontale larga almeno 15 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che passa per il punto più esterno del veicolo sul lato del passeggero e che si estende da almeno 10 m a 25 m dietro i punti oculari del conducente.

Il conducente deve inoltre poter cominciare a vedere la strada su una larghezza di 4,5 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo, a partire da 1,5 m dietro il piano verticale che passa per i suoi punti oculari (cfr. figura 9).

Image

5.5.

Specchi esterni «di accostamento» (categoria V)

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere, a lato del veicolo, una parte di strada piana e orizzontale delimitata dai seguenti piani verticali (cfr. Figure 10a e 10b):

5.5.1.

dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che passa per il punto più esterno della cabina del veicolo sul lato del passeggero;

5.5.2.

in direzione trasversale, dal piano parallelo e situato 2 m all'esterno del piano indicato al punto 5.5.1;

5.5.3.

posteriormente, dal piano parallelo e situato 1,75 m dietro al piano verticale che passa per i punti oculari del conducente;

5.5.4.

anteriormente, dal piano parallelo e situato 1 m davanti al piano verticale che passa per i punti oculari del conducente. Se il piano trasversale verticale che passa per il bordo d'attacco del paraurti del veicolo è situato meno di 1 m davanti al piano verticale che passa per i punti oculari del conducente, il campo di visibilità è delimitato da detto piano.

5.5.5.

Se il campo di visibilità indicato nelle figure 10a e 10b può essere ottenuto combinando i campi di visibilità di uno specchio grandangolare della categoria IV e di uno specchio anteriore della categoria VI, l'installazione di uno specchio di accostamento della categoria V non è obbligatoria.

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5.6.

Specchi anteriori (categoria VI)

5.6.1.

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere almeno una parte di strada piana e orizzontale delimitata dai seguenti piani:

dal piano verticale trasversale che passa per il punto più esterno della parte anteriore della cabina del veicolo;

dal piano verticale trasversale situato 2 000 mm davanti al veicolo;

dal piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente;

dal piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano e situato 2 000 mm all'esterno dal punto più esterno del veicolo sul lato del passeggero.

La parte anteriore di questo campo di visibilità dalla parte opposta al lato del conducente può essere arrotondata con un raggio di 2 000 mm (cfr. figura 11).

Le prescrizioni relative agli specchi anteriori sono obbligatorie per i veicoli con cabina a guida avanzata (secondo la definizione contenuta nella direttiva 70/156/CEE, allegato I (a), nota (Z)) delle categorie N2 > 7,5 t e N3.

Se in un veicolo di queste categorie con altre caratteristiche costruttive con riguardo alla carrozzeria non è possibile soddisfare dette prescrizioni usando uno specchio anteriore, al posto dello specchio si utilizza un dispositivo a telecamera e monitor. Se nemmeno questo sistema permette di ottenere un campo di visibilità sufficiente, al suo posto si utilizza qualsiasi altro dispositivo per la versione indiretta. Detto dispositivo deve essere in grado di rilevare un oggetto avente un'altezza di 50 cm e un diametro di 30 cm all'interno del campo di visibilità definito nella figura 11.

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5.6.2.

Tuttavia, se il conducente può vedere, tenendo conto delle ostruzioni dei montanti anteriori, una linea retta di 300 mm davanti al veicolo ad un'altezza di 1 200 dalla superficie del suolo tra il piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente ed il piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano situato 900 mm all'esterno del punto più esterno del veicolo dal lato opposto al lato del conducente, lo specchio anteriore della categoria VI non è obbligatorio.

5.7.

Nel caso di specchi composti da più superfici riflettenti di curvatura diversa o formanti un angolo fra loro, almeno una delle superfici riflettenti deve permettere di ottenere il campo di visibilità ed avere le dimensioni (cfr. Punto 2.2.2 dell'allegato II) prescritte per la categoria dichiarata.

5.8.

Ostruzioni

5.8.1.

Retrovisori interni (categoria I)

È ammessa una riduzione del campo di visibilità dovuta alla presenza di dispositivi quali poggiatesta, parasole, tergicristallo posteriore, sbrinatori e luce di arresto della categoria S3 o di componenti della carrozzeria quali montanti dei finestrini dei portelloni posteriori frazionati, a condizione che l'insieme di detti dispositivi non copra oltre il 15 % del campo di visibilità prescritto, quando è proiettato su un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo. L'ostruzione è misurata con i poggiatesta regolati nella posizione più bassa e con i parasole ripiegati.

5.8.2.

Specchi esterni (categorie II, III, IV, V e VI)

Per i campi di visibilità sopra descritti non sono prese in considerazione le ostruzioni causate dalla carrozzeria e da taluni suoi elementi, quali maniglie delle porte, luci di porte, luci di ingombro, indicatori di direzione e paraurti posteriori, nonché elementi per la pulizia delle superfici riflettenti, a condizione che l'insieme di dette ostruzioni copra meno del 10 % del campo di visibilità prescritto.

5.9.

Metodo di prova

Il campo di visibilità viene determinato collocando potenti sorgenti luminose nei punti oculari ed esaminando la luce riflessa su uno schermo di controllo verticale. È ammesso l'uso di altri metodi equivalenti.

DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA DIVERSI DAGLI SPECCHI

6.

I dispositivi per la visione indiretta devono avere caratteristiche tali da permettere di osservare un oggetto critico all'interno del campo di visibilità descritto, tenendo conto della percezione critica.

7.

L'installazione di un dispositivo per la visione indiretta deve ostruire il meno possibile la visuale diretta del conducente.

8.

Per determinare la distanza di rilevamento dei dispositivi a telecamera e monitor per la visione indiretta, si usa il metodo descritto nell'appendice del presente allegato.

9.

Prescrizioni relative all'installazione del monitor

La direzione di visione del monitor deve all'incirca coincidere con la direzione di visione dello specchio principale.

10.

I veicoli delle categorie M2 e M3 e i veicoli completi o completati delle categorie N2 > 7,5 t e N3 aventi una carrozzeria speciale per la raccolta dei rifiuti possono essere muniti di un dispositivo per la visione indiretta diverso da uno specchio nella parte posteriore della carrozzeria al fine di garantire il seguente campo di visibilità:

10.1.

Il campo di visibilità (figura n. 12) deve essere tale che il conducente possa vedere almeno una parte di strada piana e orizzontale delimitata dai seguenti piani:

dal piano verticale allineato con il punto più esterno della parte posteriore del veicolo completo e perpendicolare al piano verticale longitudinale mediano del veicolo;

dal piano verticale parallelo al piano precedente e situato dietro a questo ad una distanza di 2 000 mm (rispetto alla parte posteriore del veicolo);

da due piani verticali longitudinali paralleli al piano verticale longitudinale mediano definiti dai lati più esterni del veicolo.

10.2.

Se in un veicolo di queste categorie non è possibile soddisfare le prescrizioni di cui al punto 10.1 servendosi di un dispositivo a telecamera e monitor possono essere utilizzati altri dispositivi per la visione indiretta. In tal caso il dispositivo deve essere in grado di rilevare un oggetto avente un'altezza di 50 cm e un diametro di 30 cm all'interno del campo di visibilità definito al punto 10.1.

Image

Appendice

Calcolo della distanza di rilevamento

1.   DISPOSITIVO A TELECAMERA E MONITOR PER LA VISIONE INDIRETTA

1.1.

Soglia di risoluzione della telecamera

La soglia di risoluzione della telecamera è data da:

Formula

dove:

ωc — soglia di risoluzione della telecamera (minuti di arco)

βc — angolo di visione della telecamera (o)

Nc — numero di linee video della telecamera (-)

I valori di βc e Nc sono forniti dal fabbricante.

1.2.

Determinazione della distanza critica di visione del monitor

Per un monitor di determinate dimensioni e proprietà, è possibile determinare la distanza rispetto al monitor entro cui la distanza di rilevamento dipende solo dalle prestazioni della telecamera. Tale distanza critica di visione rm,c è data da:

Formula

dove:

rm,c — distanza critica di visione (m)

Hm — altezza dell'immagine del monitor (m)

Nm — numero di linee video del monitor (-)

ωocchio — soglia di risoluzione dell'osservatore (minuti di arco)

60 è il fattore di conversione da minuti di arco a gradi.

I valori di Hm e Nm sono forniti dal fabbricante.

ωocchio = 1

1.3.

Determinazione della distanza di rilevamento

1.3.1.

Distanza massima di rilevamento entro la distanza critica di visione. Nei casi in cui, a sistema installato, la distanza occhi-monitor è inferiore alla distanza critica di visione, la distanza di rilevamento massima ottenibile è data da: nota: manterrei due frasi

Formula

dove:

rd — distanza di rilevamento [m]

Do — diametro dell'oggetto [m]

ƒ— fattore di incremento della soglia

ωc , βce Nc: cfr. Punto 1.1

D0 = 0,8 m

ƒ = 8

1.3.2.

Distanza di rilevamento superiore alla distanza critica di visione. Nei casi in cui, a sistema installato, la distanza occhi-monitor è maggiore della distanza critica di visione, la distanza di rilevamento massima ottenibile è data da:

Formula

dove:

rm — distanza di visione del monitor (m)

Dm — diagonale dello schermo del monitor (pollici)

Nm — numero di linee video del monitor (-)

βce Nc: cfr. punto 1.1

Nm e ωocchio: cfr. punto 1.2

2.   PRESCRIZIONI FUNZIONALI SECONDARIE

Effettuata l'installazione del sistema, si procede ad appurare se il dispositivo nel suo complesso è ancora conforme alle prescrizioni funzionali indicate nell'allegato II, in particolare per quanto riguarda la correzione dell'abbagliamento e la luminanza minima e massima del monitor. Si stabilisce in che misura considerare la correzione dell'abbagliamento e si determina l'angolo di incidenza della luce del sole sul monitor, quindi si confrontano i risultati ai risultati corrispondenti ottenuti dalle misurazioni effettuate sul sistema.

Questa verifica può essere fatta o con un modello CAD, determinando gli angoli della luce per il dispositivo in esame montato su un veicolo specifico, o effettuando le misurazioni del caso su un veicolo specifico conformemente alle indicazioni di cui al punto 3.2 dell'allegato II, parte B.

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 6

Direttiva 71/127/EEC modificata

Presente direttiva

-

Articolo 1

-

Articolo 2

Articolo 1

-

Articolo 2

-

Articolo 3

-

Articolo 4

-

Articolo 5

-

Articolo 6

-

Articolo 7

Articolo 3

Articolo 8

-

-

Articolo 4

Articolo 9

-

Articolo 10

Articolo 5

-

Articolo 6

-

Articolo 7

Articolo 11

Articolo 8

Allegato I

Allegato I

Appendice 1 dell'allegato I

Appendice 1 dell'allegato II

 

Appendice 1 dell'allegato I

 

Appendice 2 dell'allegato I

 

Appendice 3 dell'allegato I

 

Appendice 4 dell'allegato I

 

Appendice 5 dell'allegato I

Appendice 2 dell'allegato I

Appendice 6 dell'allegato I

Allegato II

Allegato II, A

-

Allegato II, B

Appendice 1 dell'allegato II

Appendice 1 dell'allegato II

-

Appendice 2 dell'allegato II

Appendice 2 dell'allegato II

 

Appendice 3 dell'allegato II

Allegato I e Appendice 5 dell'allegato I

Allegato III

Appendice 2 dell'allegato I

-

Allegato III

Appendice dell'allegato III

Appendice dell'allegato III

-

Appendice 4 dell'allegato I

 

Allegato IV


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