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Document C2004/106/40
Case C-95/04 P: Appealbrought on 26 February 2004 by British Airwaysplc against the judgment delivered on 17 December 2003 bythe First Chamber of the Court of First Instance of the European Communitiesin case T-219/99 between British Airways plc and the Commission of the EuropeanCommunities, supported by Virgin Atlantic Airways Ltd.
Causa C-95/04 P: Ricorso della British Airways plc contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 17 dicembre 2003, nella causa T-219/99, British Airways plc contro la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Virgin Atlantic Airways Ltd, proposto il 26 febbraio 2004.
Causa C-95/04 P: Ricorso della British Airways plc contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 17 dicembre 2003, nella causa T-219/99, British Airways plc contro la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Virgin Atlantic Airways Ltd, proposto il 26 febbraio 2004.
GU C 106 del 30.4.2004, p. 22–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
30.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/22 |
Ricorso della British Airways plc contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 17 dicembre 2003, nella causa T-219/99, British Airways plc contro la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Virgin Atlantic Airways Ltd, proposto il 26 febbraio 2004.
(Causa C-95/04 P)
(2004/C 106/40)
Il 26 febbraio 2004 la British Airways plc (in prosieguo: la «BA»), con sede in Waterside (Regno Unito), rappresentata da R. Subiotto e J. Temple Lang, solicitors, R. O'Donoghue e W. Wood, QC, barristers, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 17 dicembre 2003, nella causa T-219/99, British Airways plc contro la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Virgin Atlantic Airways Ltd.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare, totalmente o parzialmente, la sentenza pronunciata nella causa T-219/99, BA/Commissione; |
— |
annullare o ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla BA nella misura che la Corte, nell'esercizio del suo potere discrezionale, giudicherà opportuna; e |
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adottare ogni altra misura che essa Corte riterrà opportuna. |
Motivi e principali argomenti:
A. |
Il Tribunale di primo grado è incorso in un errore di diritto applicando il criterio sbagliato per valutare il carattere preclusivo delle commissioni della BA Il Tribunale ha dichiarato che le commissioni della BA sortivano un «effetto fedeltà» ed erano, per questo, preclusive. Il criterio dell'«effetto fedeltà» seguito dal Tribunale non può distinguere, tuttavia, la fedeltà dei clienti assicurata mediante pratiche preclusive ingiustificate da quella conseguente ad una legittima concorrenza sui prezzi. Se lo si accettasse, il detto criterio creerebbe una significativa incertezza del diritto quanto alla portata della legittima concorrenza sui prezzi e così scoraggerebbe le imprese dal farsi legittimamente concorrenza sui prezzi, vanificando alla base gli scopi del diritto comunitario della concorrenza. |
B. |
Il Tribunale di primo grado è incorso in un errore di diritto non tenendo conto della prova che le commissioni della BA non avevano alcun impatto concreto sulle imprese concorrenti Il secondo motivo di ricorso della BA verte sulle conclusioni del Tribunale circa gli effetti prodotti dalle sue commissioni. Prove inequivocabili hanno dimostrato che nel periodo dell'infrazione denunciata la quota di vendite delle rivali è aumentata, mentre quella della BA realizzata dalle agenzie di viaggio è diminuita. Il Tribunale non ha accolto tale prova, affermando che la pratica della BA «ha necessariamente prodotto» effetti sulle rivali e che, in sua assenza, queste ultime avrebbero ottenuto risultati finanche migliori. Il Tribunale ha aggiunto che, qualora un'impresa in posizione dominante ponga effettivamente in essere una pratica che produca un effetto preclusivo nei confronti delle proprie concorrenti, la circostanza secondo cui il risultato voluto non è stato raggiunto non è sufficiente ad escludere la sussistenza di un abuso. Il ragionamento è errato. In primo luogo, ai sensi del diritto della concorrenza il giudice comunitario esamina gli effetti attuali o potenziali del comportamento abusivo denunciato. Nella fattispecie, tale esame andava senz'altro eseguito, dal momento che la pratica della BA era durata abbastanza a lungo per valutarne gli effetti. In secondo luogo, sussistevano prove inequivocabili nella fattispecie che le pratiche della BA non avevano impatti concreti. La BA non suggerisce che gli effetti attuali debbano essere dimostrati in ogni caso, ma ciò è chiaramente altro dall'affermare, come fa invece il Tribunale, che si possano tralasciare prove inequivocabili di una totale mancanza di effetti. A seguire le conclusioni del Tribunale sul punto, incentivi quali quelli di cui trattasi - che i loro effetti siano reali oppure potenziali - costituirebbero di per sé un abuso. Al contrario, l'art. 82 CE richiede un esame di «tutte le circostanze» per valutare se le opportunità delle rivali siano state limitate in concreto. |
C. |
Il Tribunale di primo grado è incorso in un errore di diritto omettendo di accertare la sussistenza di un «danno dei consumatori» nel senso di cui all'art. 82, lett. b), CE Una pratica che «limita» il mercato delle concorrenti di una società in posizione dominante è contraria all'art. 82, lett. b), CE solamente se causa un «danno dei consumatori». L'art. 82, lett. b), CE tutela chiaramente la concorrenza e i consumatori, non i concorrenti. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto omettendo di accertare se le commissioni concesse dalla BA alle agenzie di viaggio che avevano conseguito buoni risultati abbiano danneggiato i consumatori. La sentenza impugnata non analizza minimamente questo punto, bensì soltanto esamina la situazione delle concorrenti della BA. |
D. |
Quand'anche le commissioni della BA abbiano potuto in linea di principio «limitare» i mercati delle concorrenti, il Tribunale di primo grado è incorso in un errore di diritto non analizzando tali effetti Occorre esaminare il quarto motivo di ricorso della BA solo se, contrariamente a quanto quest'ultima afferma nei primi tre motivi, i suoi sistemi di incentivazione potevano in linea di principio limitare i mercati delle rivali a danno dei consumatori, in violazione dell'art. 82, lett. b), CE. Nella sentenza impugnata il Tribunale non analizza né quantifica la misura in cui le commissioni della BA hanno limitato i mercati delle rivali sotto un duplice profilo: (i) il Tribunale ha erroneamente riconosciuto agli accordi commerciali ed ai sistemi dei premi di produzione il medesimo effetto, laddove essi differivano per modalità e per condizioni ed erano stati in vigore in periodi diversi; inoltre almeno uno di essi (il sistema premiale) non poteva essere stato preclusivo su nessuna base; (ii) il Tribunale non ha esaminato «tutte le circostanze della specie» per accertare la misura in cui le rivali della BA sarebbero state pregiudicate dal sistema di commissioni da questa predisposto. |
E. |
Il Tribunale di primo grado ha erroneamente applicato l'art. 82, lett. c), CE in relazione all'effetto discriminatorio delle commissioni della BA Il Tribunale ha erroneamente applicato l'art. 82, lett. c), CE allorché ha affermato che le commissioni della BA hanno discriminato tra le varie agenzie di viaggio. L'art. 82, lett. c), CE non prescrive che i consumatori beneficino tutti degli stessi prezzi e degli stessi termini e condizioni. Esso vieta che siano fatte differenze unicamente se: (i) le prestazioni messe a confronto siano equivalenti; (ii) le condizioni per tali prestazioni siano dissimili; e (iii) uno dei contraenti subisca così, rispetto agli altri, uno svantaggio per la concorrenza. Anziché applicare a rigor di termini il dettato dell'art. 82, lett. c), CE, il Tribunale si è limitato a supporre che la mera circostanza che due agenti ricevessero tassi di commissione differenti avesse «naturalmente» un impatto concreto sulla capacità di questi ultimi di farsi reciprocamente concorrenza. |