This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2004/106/128
Judgment of the court of first instance of 19 February2004 in Case T-19/03: Spyridoula Konstantopoulou v Court of Justice(Officials — Open competitions — Non-admission to the oral test)
Sentenza del Tribunale di primo grado 19 febbraio 2004 nella causa T-19/03, Spyridoula Konstantopoulou contro Corte di giustizia delle Comunità europee (Dipendenti — Concorso generale — Esclusione dalle prove orali)
Sentenza del Tribunale di primo grado 19 febbraio 2004 nella causa T-19/03, Spyridoula Konstantopoulou contro Corte di giustizia delle Comunità europee (Dipendenti — Concorso generale — Esclusione dalle prove orali)
GU C 106 del 30.4.2004, p. 63–63
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
30.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/63 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
19 febbraio 2004
nella causa T-19/03, Spyridoula Konstantopoulou contro Corte di giustizia delle Comunità europee (1)
(Dipendenti - Concorso generale - Esclusione dalle prove orali)
(2004/C 106/128)
Lingua processuale: il francese
Nella causa T-19/03, Spyridoula Konstantopoulou, residente in Gianina (Grecia), rappresentata dall'avv. É. Boigelot, contro Corte di giustizia delle Comunità europee (agente: sig. M. Schauss), avente ad oggetto un ricorso di annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale della Corte di giustizia delle Comunità europee LA/14 del 23 ottobre 2002, con cui si nega l'ammissione della ricorrente alle prove orali del suddetto concorso, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, e dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici; cancelliere: I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 19 febbraio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Il ricorso è respinto |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |