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Document C2004/106/171

Causa T-111/04: Ricorso della OJSC Bratsk Aluminium Plant contro Consiglio dell'Unione europea, proposto il 15 marzo 2004

GU C 106 del 30.4.2004, p. 87–87 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/87


Ricorso della OJSC Bratsk Aluminium Plant contro Consiglio dell'Unione europea, proposto il 15 marzo 2004

(Causa T-111/04)

(2004/C 106/171)

Lingua processuale: l'inglese

Il 15 marzo 2004, la OJSC Bratsk Aluminium Plant, con sede in Bratsk, (Russia), rappresentata dall'avv. K. Adamantopoulos, e dal sig. J. Branton, solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2003, n. 2229, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di silicio originario della Russia (GU L 339 del 24.12.2003, pag. 3), per quanto riguarda la ricorrente;

porre le spese a carico del convenuto.

Motivi e principali argomenti:

L'atto contestato, il regolamento (CE) n. 2229/2003 (1), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Russia e in tale quadro, ha istituito il 22,7 % di dazio sul silicio originario della Russia. La ricorrente, una società russa che produce silicio, chiede l'annullamento di tale procedimento.

A sostegno del suo ricorso la società ricorrente sostiene che il Consiglio ha violato l'art. 2, nn. 8 e 9, del regolamento n. 384/1996 (2), ha commesso un errore manifesto di valutazione ed ha violato le forme sostanziali non ammettendo che la ricorrente ed il suo operatore commerciale nelle Isole Vergini britanniche siano collegati. La ricorrente sostiene inoltre che le è stato negato il diritto a un equo contraddittorio giacché il Consiglio non ha effettuato un'ispezione supplementare in relazione a tale affermazione. Secondo la ricorrente il Consiglio ha anche violato l'art. 18, n. 4, del regolamento n. 384/1996, in quanto ha respinto la prova fornita dalla ricorrente. Questa deduce anche una violazione dell'art. 20, n. 4, del regolamento n. 384/1996, consistente nel fatto che il Consiglio non ha fornito una vera e propria esposizione dei fatti essenziali e delle considerazioni sulla base dei quali esso ha proposto di istituire misure definitive. La ricorrente sostiene infine che la disciplina contestata ha erroneamente considerato non redditizie le vendite nazionali della ricorrente ed ha gonfiato la valutazione di dumping, non accogliendo la stima delle spese di elettricità della ricorrente adeguando queste ultime al rialzo con riferimento a fattori irrilevanti. Su tale base la ricorrente sostiene che la contestata disciplina ha violato l'art. 2, nn. 5 e 7 (lett. b e c ) del regolamento n. 384/1996, ha commesso un manifesto errore di valutazione e non ha indicato valide ragioni.


(1)  GU L 339, del 24.12.2003, pagg. 3-13.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pagg. 1-20).


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