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Document 52004AE0095
Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No. 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency’ (COM(2003) 440 final - 2003/0159 (COD))
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM(2003) 440 def. - 2003/0159 (COD))
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM(2003) 440 def. - 2003/0159 (COD))
GU C 108 del 30.4.2004, p. 52–54
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
30.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/52 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima
(COM(2003) 440 def. - 2003/0159 (COD))
(2004/C 108/07)
Il Consiglio, in data 8 settembre 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 80, paragrafo 2 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore CHAGAS in data 8 gennaio 2004.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 28 gennaio 2003, nel corso della 405a sessione plenaria, con 107 voti favorevoli e 2 astensioni, il seguente parere.
1. La proposta della Commissione
1.1 |
L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM) creata dopo l'incidente della petroliera Erika avvenuto alla fine del 1999, è stata istituita con il Regolamento (CE) n. 1409/2002 (1) allo scopo di garantire un livello elevato, omogeneo ed efficace di sicurezza marittima e di prevenire l'inquinamento causato dalle navi all'interno della Comunità. L'Agenzia ha il compito di fornire agli Stati membri l'assistenza tecnica e scientifica necessaria per garantire una corretta applicazione della legislazione comunitaria nel settore della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. |
1.2 |
L'Agenzia svolge anche altre funzioni, quali la raccolta di informazioni e l'utilizzazione di banche dati sulla sicurezza marittima, la valutazione e il controllo delle società di classificazione, nonché l'organizzazione di missioni di ispezione negli Stati membri per verificare le condizioni di controllo delle navi da parte dello Stato di approdo. |
1.3 |
In particolare, la Commissione propone di:
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2. Osservazioni generali
2.1 |
L'insieme delle funzioni attribuite all'Agenzia europea per la sicurezza marittima rende il ruolo di quest'ultima estremamente importante ai fini di un'applicazione efficace ed uniforme delle disposizioni comunitarie e internazionali in materia di sicurezza marittima e prevenzione dell'inquinamento accidentale e illecito da parte delle navi. |
2.2 |
Per tale motivo, e a seguito dell'incidente occorso alla petroliera Prestige alla fine del 2002, nel dicembre dello stesso anno la Commissione ha deciso di accelerare la creazione dell'Agenzia senza aspettare la decisione del Consiglio sulla sua futura sede. La decisione è stata infine presa nel Vertice europeo del dicembre 2003. |
2.3 |
È stato possibile portare avanti l'intera procedura burocratica di assunzione del personale (tuttora in corso) e di nomina del Consiglio di amministrazione e rendere operativi in maniera progressiva tutti i servizi che formano parte dell'Agenzia. |
2.4 |
Per quanto concerne le modifiche proposte al regolamento sull'AESM, il Comitato approva il documento della Commissione con la riserva delle osservazioni che seguono. |
2.5 |
È noto che non tutti gli Stati membri applicano allo stesso modo e nello stesso tempo la legislazione comunitaria, in particolare quella concernente la sicurezza dei trasporti marittimi. Il Comitato tuttavia riconosce gli sforzi intrapresi dalla Commissione per garantire una sempre maggiore armonizzazione delle procedure e delle modalità di applicazione, accrescere la sicurezza delle persone e delle merci e potenziare la protezione dell'ambiente. In tale contesto, il Comitato approva le modifiche volte a rafforzare o a precisare il ruolo conferito all'AESM in materia di assistenza alla Commissione nei seguenti settori: aggiornamento e sviluppo della legislazione comunitaria nonché verifica della sua applicazione; organizzazione di azioni di formazione; raccolta e utilizzazione di banche dati contenenti informazioni relative alla sicurezza marittima, alla protezione dei trasporti marittimi, alla prevenzione e alla lotta contro l'inquinamento; cooperazione con paesi terzi in questo campo; rafforzamento della qualità del controllo da parte dello Stato di approdo; valutazione e riconoscimento della certificazione; controllo dell'applicazione della legislazione da parte dei paesi terzi. |
2.6 |
È tuttavia importante ricordare le osservazioni formulate dal CESE nel parere in merito alla creazione dell'AESM (3). Il Comitato aveva in particolare sottolineato la necessità di evitare una sovrapposizione tra le competenze dell'Agenzia (che non dispone di capacità legislativa o normativa) e quelle del Comitato per la sicurezza marittima (organo di regolazione). |
2.7 |
Il Comitato sollecita quindi gli Stati membri ad accelerare la procedura di designazione dei luoghi di rifugio, a rivedere ed aggiornare i piani nazionali esistenti (ivi compresa la regolare realizzazione degli esercizi pratici), e ad acquisire le attrezzature necessarie per reagire in modo adeguato agli incidenti di grandi dimensioni. |
2.8 |
Il Comitato conviene inoltre sul fatto che all'Agenzia venga assegnato un ruolo complementare a quello degli Stati membri in sede di assistenza tecnica e scientifica per la lotta contro l'inquinamento accidentale o deliberato da parte delle navi. Gli Stati membri continueranno tuttavia ad essere i soli responsabili dell'elaborazione dei piani d'intervento antinquinamento e della messa a disposizione di mezzi appropriati a tale scopo. Il CESE si rammarica però del fatto che, pur disponendo di dette competenze, non tutti gli Stati membri risultano debitamente preparati per fronteggiare emergenze quali quelle delle petroliere Erika o Prestige. |
2.9 |
L'AESM dovrà cooperare con gli Stati membri nell'elaborazione di piani di prevenzione e di lotta contro l'inquinamento marittimo che siano coerenti e coordinati tra di loro. L'Agenzia dovrà inoltre gestire i mezzi tecnici disponibili (navi specializzate e attrezzature di altro tipo). Per tale motivo, è opportuno che essa svolga un ruolo attivo in situazioni di emergenza, senza che ciò implichi una minore responsabilità degli Stati membri. È in questo senso che viene interpretato l'inserimento all'articolo 2 di un nuova lettera c) iii). |
2.10 |
In caso di noleggio di navi destinate ad espletare questi compiti, il Comitato considera doveroso assicurare che gli armatori rispettino la normativa comunitaria e internazionale in materia, in particolare per quanto concerne le condizioni di sicurezza delle imbarcazioni e le condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi (inclusa la certificazione). |
2.10.1 |
Sarebbe utile chiarire le previste modalità di gestione operativa delle navi e le attrezzature offerte per l'assistenza alla lotta contro l'inquinamento. Il CESE ritiene che dovrebbero essere le autorità nazionali responsabili a gestire i mezzi disponibili durante l'intervento. |
2.11 |
Considerato che diversi paesi che aderiranno all'Unione europea a partire dal maggio 2004 sono Stati costieri e che, in conformità delle relazioni di accompagnamento sui preparativi in vista dell'adesione pubblicate nel novembre 2003, tutti registrano gravi carenze in termini di capacità amministrativa e tecnica, il CESE raccomanda di prevedere appositi piani speciali di sostegno all'equipaggiamento di questi paesi. Ciò consentirebbe di evitare l'esistenza di zone non coperte da un piano o prive dei mezzi necessari per l'assistenza in caso di incidente. Andrebbero inoltre considerate altre forme di cooperazione in materia con paesi terzi limitrofi degli Stati membri. |
2.12 |
Per quanto riguarda l'inclusione della sicurezza dei trasporti marittimi tra le competenze dell'Agenzia, il Comitato riconosce che anche in questo ambito è necessario assicurare l'efficacia dei piani nazionali che gli Stati membri saranno chiamati ad elaborare, settore in cui l'AESM può fornire assistenza alla Commissione. Il Comitato desidera però sottolineare che a volte questi piani nazionali presentano aspetti militari che necessariamente ne limitano l'accesso, anche alla stessa AESM. Al fine di evitare il blocco da parte di alcuni Stati membri, è opportuno trovare soluzioni flessibili che rispondano alle eventuali riserve di detti paesi ed assicurino al tempo stesso l'efficacia dei piani nazionali, a livello individuale come globale. |
2.13 |
È soprattutto importante garantire che le norme relative al potenziamento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali vengano recepite ed applicate in modo armonizzato e coerente, pena il mancato conseguimento degli obiettivi che esse stesse si prefiggono. |
2.14 |
Il CESE ricorda che, nella riunione di dicembre, il Consiglio dei ministri dei trasporti ha già ottenuto un accordo di principio su questa proposta senza tener conto del parere del CESE o della relazione del Parlamento europeo, entrambi in fase di elaborazione. Trattandosi di una situazione che si ripete regolarmente, il Comitato chiede che le consultazioni che gli vengono trasmesse prevedano termini adeguati perché la procedura di adozione dei pareri possa aver luogo in tempo utile. |
2.15 |
Il Comitato ritiene inoltre necessario approfondire la discussione emergente relativa alla creazione di una Guardia costiera comunitaria. Si tratta di un argomento delicato, in quanto comporta questioni di sovranità e autorità marittima, ma a parere del Comitato la Guardia costiera comunitaria potrebbe espletare funzioni complementari a quelle dell'AESM in materia di prevenzione e controllo. |
3. Conclusioni
3.1 |
Il CESE appoggia la proposta della Commissione e sottolinea il ruolo importante che l'AESM può svolgere ai fini del potenziamento della sicurezza marittima degli Stati membri. Richiama l'attenzione sulla necessità di assicurare una netta separazione tra le competenze dell'AESM e quelle del Comitato di sicurezza marittima. |
3.2 |
Nella lotta all'inquinamento l'AESM non dovrà sostituire gli Stati membri, bensì svolgere un ruolo complementare. |
3.3 |
Il CESE deplora che nonostante i pacchetti Erika I e II, diversi Stati membri non siano ancora debitamente attrezzati in termini di apparecchiature e di risorse umane necessarie per far fronte a gravi incidenti; reputa dunque necessario dare la massima priorità a questo equipaggiamento. |
3.3.1 |
D'altro canto, la designazione dei luoghi di rifugio da parte degli Stati membri registra ancora dei ritardi. Si sollecita quindi un'accelerazione della procedura al fine di realizzare rapidamente una rete coerente che copra tutte le acque comunitarie. |
3.4 |
Particolare attenzione va prestata al sostegno ai futuri Stati membri in vista del loro equipaggiamento in apparecchiature e risorse umane atte a prevenire e combattere l'inquinamento. |
3.5 |
Il CESE raccomanda di approfondire la discussione sulla creazione di una Guardia costiera comunitaria che possa integrare il ruolo dell'AESM in materia di prevenzione e controllo. |
Bruxelles, 28 gennaio 2004.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
(1) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.
(2) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa al miglioramento della sicurezza dei trasporti marittimi (COM(2003) 229 def.).
(3) GU C 221 del 7.8.2001, pag. 54.