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Document C2004/228/52
Case C-281/04 P: Appeal brought on 25 June 2004 by Michael Leighton, Graham French and John Neiger against the order made on 3 May 2004 by the Fifth Chamber of the Court of First Instance of the European Communities in case T-24/04 between Michael Leighton, Graham French and John Neiger and the Council of the European Union and the Commission of the European Communities.
Causa C-281/04 P: Ricorso dei sigg. Michael Leighton, Graham French e John Neiger avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 25 giugno 2004, causa T-24/04, Michael Leighton, Graham French e John Neiger/Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee, presentato il 25 giugno 2004
Causa C-281/04 P: Ricorso dei sigg. Michael Leighton, Graham French e John Neiger avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 25 giugno 2004, causa T-24/04, Michael Leighton, Graham French e John Neiger/Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee, presentato il 25 giugno 2004
GU C 228 del 11.9.2004, p. 25–26
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
11.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/25 |
Ricorso dei sigg. Michael Leighton, Graham French e John Neiger avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 25 giugno 2004, causa T-24/04, Michael Leighton, Graham French e John Neiger/Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee, presentato il 25 giugno 2004
(Causa C-281/04 P)
(2004/C 228/52)
Il 25 giugno 2004, i sigg. Michael Leighton, Graham French e John Neiger, rappresentati dal sig. J.S. Barnett, solicitor-advocate, hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 25 giugno 2004, causa T-24/04, Michael Leighton, Graham French e John Neiger/Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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annullare l'ordinanza; |
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concedere il risarcimento richiesto dai ricorrenti nelle forme dell'ingiunzione allegata al ricorso di primo grado; in subordine |
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rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado; e in ogni caso |
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condannare i convenuti alle spese del ricorso d'impugnazione. |
Motivi e principali argomenti:
I ricorrenti asseriscono che l'ordinanza del Tribunale di primo grado dovrebbe essere annullata in quanto quest'ultimo è incorso in un vizio di procedura avendo considerato il loro ricorso come un ricorso proposto ai sensi dell'art. 226 CE mentre, di fatto, si trattava di un ricorso ex art. 232 CE.