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Document C2004/228/53
Case C-287/04: Action brought on 5 July 2004 by the Commission of the European Communities against the Kingdom of Sweden
Causa C-287/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia proposto il 5 luglio 2004
Causa C-287/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia proposto il 5 luglio 2004
GU C 228 del 11.9.2004, p. 26–26
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
11.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/26 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia proposto il 5 luglio 2004
(Causa C-287/04)
(2004/C 228/53)
Il 5 luglio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. L. Ström van Lier e N. Yeller, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Svezia.
La Commissione chiede che la Corte voglia
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dichiarare che il Regno di Svezia ha violato i suoi obblighi di applicare gli artt. 3, 6 e 8 della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE (1), concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché |
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condannare la Svezia a sopportare le spese. |
Motivi e principali argomenti
La normativa svedese non garantisce, come prevede l'art. 3 della direttiva, un periodo minimo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive nel corso di ogni periodo di 24 ore. La circostanza che alla maggior parte dei lavoratori si applichino contratti collettivi che hanno disciplinato tale questione non influisce sull'obbligo di applicare tale disposizione a beneficio di tutti i lavoratori.
Per quanto riguarda l'art. 6 della direttiva, il normale periodo di riferimento previsto all'art. 16, n. 2, per l'applicazione dell'art. 6, non può, ai sensi dell'art. 17, n. 4, essere superiore a sei mesi. Il margine discrezionale creato attraverso la possibilità di prevedere deroghe in materia di periodo di riferimento è più limitato di quanto consentito dalla normativa svedese.
L'art. 8 della direttiva non è stato espressamente trasporto nella normativa svedese.
(1) GU L 307, 13.12.1993, pag. 18.