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Document C2004/228/84

Sentenza del Tribunale di primo grado, 24 giugno 2004, nella causa T-190/02: Anita Jannice Österholm contro Commissione delle Comunità europee («Dipendenti — Assenza imputata sulla durata del congedo ordinario — Termini — Assenza di interesse ad agire — Irricevibilità»)

GU C 228 del 11.9.2004, p. 38–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 228/38


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

24 giugno 2004

nella causa T-190/02: Anita Jannice Österholm contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Dipendenti - Assenza imputata sulla durata del congedo ordinario - Termini - Assenza di interesse ad agire - Irricevibilità»)

(2004/C 228/84)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-190/02, Anita Jannice Österholm, residente a Stoccolma (Svezia), rappresentata dall'avv. J.R. Iturriagagoitia Bassas, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall e V. Joris, assistiti dal sig. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione di imputare l'assenza della ricorrente, tra l'8 ed il 31 luglio 2000, sulla durata del suo congedo ordinario, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, M. Jaeger e F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 24 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 202 del 24.8.2002.


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