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Document C2005/155/28

Sentenza del Tribunale di primo grado, 21 aprile 2005, nella causa T-28/03: Holcim (Deutschland) AG contro Commissione delle Comunità europee («Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Rimborso di spese di garanzia bancaria — Responsabilità extracontrattuale della Comunità»)

GU C 155 del 25.6.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/14


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

21 aprile 2005

nella causa T-28/03: Holcim (Deutschland) AG contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) - Esecuzione di una sentenza del Tribunale - Rimborso di spese di garanzia bancaria - Responsabilità extracontrattuale della Comunità»)

(2005/C 155/28)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-28/03, Holcim (Deutschland) AG, ex Alsen AG, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata inizialmente dagli avv.ti F. Wiemer e K. Moosecker, e successivamente dagli avv.ti Wiemer, P. Niggemann e B. Menkhaus, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. R. Lyal e W. Mölls, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto un ricorso per risarcimento danni diretto ad ottenere il rimborso delle spese di garanzia bancaria sostenute dalla ricorrente a seguito di una ammenda imposta con decisione della Commissione 30 ottobre 1994, n. 94/815/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 85 del Trattato CE (caso IV/33.126 e 33.322 Cemento) (GU L 343, pag. 1), annullata con sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./Commissione, detta «Cemento» (cause T-25/95, T- 26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Racc. pag. II-491), il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig J. Azizi, presidente, dai sigg. M. Jaeger e F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, il 21 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1

Il ricorso è irricevibile nella misura in cui è fondato sull'art. 233 CE.

2

La domanda subordinata intesa a interpretare il ricorso nel senso che è fondato sull'art. 233 CE, come ricorso di annullamento o per carenza è irricevibile.

3

La demanda di risarcimento per quanto riguarda le spese di garanzia bancaria sostenute dalla ricorrente prima del 31 gennaio 1999 è irricevibile.

4

Per il resto il ricorso è infondato.

5

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 124 del 24.5.2003.


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