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Document C2005/155/43

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 8 aprile 2005, nella causa T-401/03: Deirdre McCabe contro Commissione delle Comunità europee («Dipendenti — Assunzione — Periodo di prova presso Eurostat — Licenziamento in esito al periodo di prova — Domanda di annullamento — Domanda di risarcimento danni — Previo reclamo amministrativo — Irricevibilità»)

GU C 155 del 25.6.2005, p. 22–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/22


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

8 aprile 2005

nella causa T-401/03: Deirdre McCabe contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Dipendenti - Assunzione - Periodo di prova presso Eurostat - Licenziamento in esito al periodo di prova - Domanda di annullamento - Domanda di risarcimento danni - Previo reclamo amministrativo - Irricevibilità»)

(2005/C 155/43)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-401/03, la sig.ra Deirdre McCabe, ex dipendente in prova della Commissione delle Comunità europee, residente a Mondorf-les-Bains, rappresentata dagli avv.ti M. Spandre e B. Zammitto, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall e H. Kraemer, assistito dall'avv. B. Wägenbaur, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 agosto 2003, recante licenziamento della ricorrente in esito al periodo di prova e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. M. Legal, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. V. Vadapalas, giudici; cancelliere: sig. J. Jung, ha emesso, l'8 aprile 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 35 del 7.2.2004.


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