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Document C2005/155/59
Case T-179/05: Action brought on 6 May 2005 by Stradeblu s.r.l. against the Commission of the European Communities
Causa T-179/05: Ricorso della Stradeblu s.r.l. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 maggio 2005
Causa T-179/05: Ricorso della Stradeblu s.r.l. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 maggio 2005
GU C 155 del 25.6.2005, p. 31–32
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
25.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/31 |
Ricorso della Stradeblu s.r.l. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 maggio 2005
(Causa T-179/05)
(2005/C 155/59)
Lingua processuale: l'italiano
Il 6 maggio 2005, la Stradeblu s.r.l., con sede in Cagliari, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto M. Rossi, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea, per l'annullamento della decisione, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall'Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar (Gruppo Tirrenia), datata 16 marzo 2004 (2005/163/CE) con particolare riferimento all'art. 1 della medesima ove si statuisce che «salvo il disposto del paragrafo 2, gli aiuti erogati dell'Italia ad Adriatica dal 1o gennaio 1992, a titolo di compensazione per la prestazione di un servizio pubblico, sono compatibili con il mercato comune a norma dell'art. 86, par. 2 del Trattato».
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1. |
annullare la decisione impugnata con specifico riferimento all'art. 1 della medesima nella misura in cui autorizza gli aiuti erogati (in allora) all'Adriatica (oggi Tirrenia di Navigazione S.p.A.) in relazione al Collegamento Genova (Voltri)/Palermo (Termini Imerese); |
2. |
ordinare il rimborso degli aiuti illegalmente percepiti da Adriatica (ed, a far data dal 26.7.2004, da Tirrenia di Navigazione S.p.A.) per la prestazione del servizio di trasporto sulla linea Genova (Voltri)/Palermo (Termini Imprese); |
3. |
condannare la Commissione al pagamento delle spese di procedura. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall'Italia alle Compagnie marittime Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) (1), con particolare riferimento all'art. 1 della medesima, ove si statuisce che «salvo il disposto del paragrafo 2, gli aiuti erogati dall'Italia ad Adriatica dal gennaio 1992, a titolo di compensazione per la prestazione di un servizio pubblico, sono compatibili con il mercato comune a norma dell'art. 86, par. 2, del Trattato».
A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere l'illogicità della decisione impugnata e quella n. 2001/851/CE, del 21 giugno 2001, relativa all'aiuto concesso dall'Italia a Tirrenia di Navigazione S.p.A. In questa decisione la convenuta prendeva atto dell'impegno assunto dalle autorità italiane di sopprimere i servizi offerti dalla Tirrenia sulla linea Genova (Voltri)/Palermo (Termini Imprese), per il nuovo periodo quinquennale, con la conseguenza che la linea stessa non sarebbe più presa in considerazione nel calcolo della compensazione per il servizio pubblico prestato. Veniva dall'altro affermato, nella stessa decisione, che sulla linea sopra menzionata i servizi offerti dall'operatore privato consentono di soddisfare le prescrizioni di servizio pubblico previste dalle Convenzioni stipulate con lo Stato, sotto il profilo della capacità e delle frequenze.
Nella decisione impugnata, invece, la Commissione:
— |
Non addotta alcun provvedimento avverso le autorità italiane per non aver ottemperato all'impegno formalmente assuntosi al cospetto della convenuta per la soppressione del servizio sulla rotta; |
— |
Dichiara che la medesima rotta Voltri/Termini Imprese, esercitata dalla Adriatica sempre in concorrenza con altri operatori privati, è sovvenzionabile in quanto «l'offerta di tali operatori non può tuttavia essere considerata comparabile a quella di Adriatica in termini di regolarità, frequenza e tipologia delle navi rispetto alle esigenze poste dalle autorità italiane nell'ambito della convenzione del servizio pubblico» (punto 103 della decisione). |
La ricorrente ha infine rilevato la carenza e/o contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata, oltre che la violazione del regolamento n. 3577/92 (2).
(1) Decisione della Commissione, del 16 marzo 2004, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall'Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia [notificata con il numero C(2004) 470] (2005/163/CE) (G.U.U.E., L 53, del 26.2.05, p. 29).
(2) Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (G.U.C.E. L 364, del 12.12.1992, p. 7).