This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2005/281/48
Case T-322/05: Action brought on 18 August 2005 — Carsten Brinkmann v OHIM
Causa T-322/05: Ricorso presentato il 18 agosto 2005 — Carsten Brinkmann/UAMI
Causa T-322/05: Ricorso presentato il 18 agosto 2005 — Carsten Brinkmann/UAMI
GU C 281 del 12.11.2005, p. 26–26
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
12.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 281/26 |
Ricorso presentato il 18 agosto 2005 — Carsten Brinkmann/UAMI
(Causa T-322/05)
(2005/C 281/48)
Lingua processuale: tedesco
Parti
Ricorrente: Carsten Brinkmann (Colonia, Germania) [Rappresentante: K. van Bebber, Rechtsanwältin]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Terra Networks S.A. (Madrid, Spagna)
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 29.10.2004 n. 646/2004 come contenuta nella decisione della commissione di ricorso 10.06.2005 (R 1145/2004-I), con condanna alle spese, |
— |
Respingere l'opposizione della società Terra Networks S.A. 12.04.2002 (procedimento di opposizione B 502 676), con condanna alle spese e |
— |
Registrare il marchio denominativo «TERRANUS» n. 2 061 968, come richiesto in data 29.01.2001, per i beni e i servizi della classe 36, «Assicurazioni, affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari, sviluppo e mediazione di progetti aziendali in campo immobiliare». |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente
Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «Terranus» per beni e servizi della classe 36 (domanda n. 2 061 968).
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Terra Networks, S.A.
Marchio o segno fatto valere: il marchio figurativo «TERRA» per beni e servizi della classe 36 (marchio comunitario n. 1 332 691, nonché marchi spagnoli n. 2 261 483).
Decisione della divisione di opposizione: rigetto della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: non esiste pericolo di confusione tra i due marchi in conflitto.