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Document C2006/036/15
Judgment of the Court (Third Chamber) of 15 December 2005 in Case C-63/04: Reference for a preliminary ruling from the High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division Centralan Property Ltd v Commissioners of Customs & Excise (Sixth VAT Directive — Article 20(3) — Capital goods — Deduction of input tax — Adjustments of deductions — Immovable property — Disposal by means of two connected transactions, one exempt, the other taxable — Apportionment)
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 15 dicembre 2005 , nel procedimento C-63/04 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]: Centralan Property Ltd contro Commissioners of Customs & Excise ( Sesta direttiva IVA — Art. 20, n. 3 — Beni d'investimento — Detrazione dell'imposta a monte — Rettifica delle detrazioni — Beni immobili — Alienazione mediante due operazioni collegate, una esente, l'altra soggetta ad imposta — Ripartizione )
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 15 dicembre 2005 , nel procedimento C-63/04 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]: Centralan Property Ltd contro Commissioners of Customs & Excise ( Sesta direttiva IVA — Art. 20, n. 3 — Beni d'investimento — Detrazione dell'imposta a monte — Rettifica delle detrazioni — Beni immobili — Alienazione mediante due operazioni collegate, una esente, l'altra soggetta ad imposta — Ripartizione )
GU C 36 del 11.2.2006, p. 9–9
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
11.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 36/9 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Terza Sezione)
15 dicembre 2005
nel procedimento C-63/04 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]: Centralan Property Ltd contro Commissioners of Customs & Excise (1)
(«Sesta direttiva IVA - Art. 20, n. 3 - Beni d'investimento - Detrazione dell'imposta a monte - Rettifica delle detrazioni - Beni immobili - Alienazione mediante due operazioni collegate, una esente, l'altra soggetta ad imposta - Ripartizione»)
(2006/C 36/15)
Lingua processuale: l'inglese
Nel procedimento C-63/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), con ordinanza 21 febbraio 2003, pervenuta in cancelleria il 13 febbraio 2004, nella causa tra Centralan Property Ltd e Commissioners of Customs & Excise, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, e dai sigg. A. La Pergola, J. P. Puissochet, U. Lõhmus, e A. Ó Caoimh (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
L'art. 20, n. 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, deve essere interpretato nel senso che, qualora una locazione per 999 anni su un bene d'investimento è concessa ad una persona dietro pagamento di un premio consistente e qualora il diritto residuo di proprietà («freehold reversion») riguardante questo bene è ceduto tre giorni più tardi ad un'altra persona per un prezzo molto meno significativo, quando queste due operazioni
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sono indissociabilmente collegate, e |
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consistono in una prima operazione che è esente e in una seconda operazione che è soggetta ad imposta, |
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e se tali operazioni costituiscono, a ragione del trasferimento del potere di disporre del detto bene d'investimento come proprietario, cessioni ai sensi dell'art. 5, n. 1, della stessa direttiva, |
il bene in esame è considerato, fino alla scadenza del periodo di rettifica, come fosse stato adibito ad un'attività economica che si presume essere parzialmente soggetta ad imposta e parzialmente esente secondo la proporzione dei valori rispettivi delle due operazioni.