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Document C2006/237/16

Causa T-198/06: Ricorso presentato il 21 luglio 2006 — Rathscheck Schiefer und Dach-System e a./Commissione

GU C 237 del 30.9.2006, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 237/8


Ricorso presentato il 21 luglio 2006 — Rathscheck Schiefer und Dach-System e a./Commissione

(Causa T-198/06)

(2006/C 237/16)

Lingua processuale:il tedesco

Parti

Ricorrenti: Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme KG (Mayen, Germania), Nikolaus Theis Nachf. Böger GmbH (Bundenbach, Germania) e I. B. Rathscheck Söhne KG Moselschiefer-Bergwerke (Mayen, Germania) (rappresentante: avv. T. Risse)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 8 marzo 2006, [C (2006) 641 def.,] relativa agli aiuti di Stato n. C 31/2004 (ex NN 53/2004) concessi dalla Germania a Magog Schiefergruben GmbH & Co. KG.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano l'art. 1 della decisione della Commissione 8 marzo 2006, C (2006) 641 def., in cui la Commissione ha stabilito che l'aiuto di Stato concesso dalla Germania alla Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG, concorrente delle ricorrenti, è in parte compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE.

Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento d'indagine formale.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti fanno valere la violazione del regolamento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 70, relativo all'applicazione degli articoli 87 [CE] e 88 (…) CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10, pag. 33), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 25 febbraio 2004, n. 364 (GU L 63, pag. 22).

Secondo le ricorrenti il nuovo processo di produzione, la cui introduzione è stata agevolata con gli aiuti, sarebbe ammissibile ai sensi dell'art. 5, lett. a) e b), del regolamento n. 70/2001 solo qualora esso rappresentasse un incremento della competitività. Le ricorrenti affermano che tale non sarebbe il caso della situazione in esame, in quanto il prototipo non avrebbe carattere innovativo.

Inoltre, a sostegno del loro ricorso le società ricorrenti asseriscono che gli aiuti del caso di specie non sarebbero ammissibili nemmeno ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 70/2001. Il presupposto che il processo di produzione agevolato con gli aiuti rappresenti un mutamento sostanziale rispetto a quello precedentemente adottato non sarebbe soddisfatto, poiché la sequenza delle operazioni sarebbe rimasta immutata.


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