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Document 52006AE1363
Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council correcting Directive 2002/2/EC amending Council Directive 79/373/EEC on the circulation of compound feedingstuffs COM(2006) 340 final — 2006/0117 (COD)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che rettifica la direttiva 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione degli alimenti composti per animali COM(2006) 340 def. — 2006/0117 (COD)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che rettifica la direttiva 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione degli alimenti composti per animali COM(2006) 340 def. — 2006/0117 (COD)
GU C 324 del 30.12.2006, p. 34–35
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 324/34 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che rettifica la direttiva 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione degli alimenti composti per animali
COM(2006) 340 def. — 2006/0117 (COD)
(2006/C 324/15)
Il Consiglio, in data 10 luglio 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 152 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 8 settembre 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore Leif E. NIELSEN.
Tenuto conto del rinnovo del mandato del Comitato, l'Assemblea plenaria ha deciso di pronunciarsi sul presente parere nel corso della sessione plenaria di ottobre e ha nominato NIELSEN relatore generale, conformemente all'articolo 20 del Regolamento interno
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 ottobre 2006, nel corso della 430a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 85 voti favorevoli, e 1 astensione.
1. Antecedenti
1.1 |
Le disposizioni del 1979 relative alla produzione e alla circolazione degli alimenti composti per animali hanno subito una serie di modifiche riguardanti, fra l'altro, l'etichettatura e le informazioni sulla composizione (1). Tali modifiche hanno, di conseguenza, alterato più volte l'equilibrio fra la riservatezza (auspicata dal settore dei mangimi) e l'informazione completa sul contenuto e sulla composizione (auspicata dal settore agricolo). |
1.2 |
Nel 1990 le disposizioni relative all'etichettatura sono state armonizzate: si è così stabilito che le componenti utilizzate nei mangimi dovessero essere elencate in ordine decrescente di peso, senza l'obbligo di precisarne le quantità. A seguito della crisi provocata dall'encefalopatia spongiforme bovina (ESB/BSE) e della crisi della diossina, nel 2002 è stato deciso di applicare il cosiddetto sistema di «etichettatura aperta», che prevede l'indicazione sia quantitativa che qualitativa del contenuto. Ciò comporta l'obbligo di menzionare le quantità utilizzate in ordine di peso decrescente, espresso in valore percentuale, con una tolleranza di ±15 % rispetto al valore indicato. Inoltre, il cliente può chiedere «l'elenco dettagliato di tutte le materie utilizzate [negli alimenti composti per animali] con la loro percentuale esatta rispetto al peso» (2). |
1.3 |
Queste condizioni sono state oggetto di domande di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia, nel quadro dell'esame di una serie di richieste avanzate da produttori di mangimi composti per ottenere l'annullamento o la sospensione delle vigenti norme nazionali. Nella sentenza del 6 dicembre 2005 (3) la Corte di giustizia ha accolto in linea di massima le posizioni delle istituzioni dell'UE, tra cui quella riguardante la validità della direttiva. Essa ha tuttavia ritenuto che l'obbligo di comunicare ai clienti che ne facciano richiesta l'esatta composizione quantitativa dei mangimi composti contravvenisse al principio di proporzionalità, e non fosse quindi valido. Fra l'altro la Corte di giustizia ha ritenuto che quest'obbligo «non potesse essere giustificato con l'obiettivo della protezione della salute pubblica ed eccedesse manifestamente la misura necessaria per conseguire tale obiettivo». |
1.4 |
In questo contesto, in base al principio secondo cui gli atti che modificano disposizioni precedenti possono essere «rettificati» ma non a loro volta modificati, la Commissione propone una decisione «di rettifica». A suo giudizio ciò «garantirà la trasparenza e la chiarezza del diritto comunitario senza tuttavia imporre agli Stati membri l'obbligo diretto di modificare la loro legislazione nazionale, dal momento che sono in ogni caso tenuti a prendere tutti i provvedimenti opportuni, previsti dai loro ordinamenti giuridici nazionali, per assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte». |
2. Osservazioni del CESE
2.1 |
La sentenza della Corte di giustizia è ben nota all'industria europea dei mangimi, e con le osservazioni di cui sopra la Commissione riconosce che la rettifica non ha rilevanza pratica. Il CESE ritiene tuttavia che le disposizioni debbano rispecchiare l'attuale situazione giuridica e appoggia pertanto la proposta di rettifica della Commissione. |
2.2 |
Il Comitato appoggia inoltre il principio della «dichiarazione aperta» degli ingredienti degli alimenti composti, in quanto favorevole sia alla scelta dei consumatori che alla concorrenza nel settore. Per i produttori agricoli è importante conoscere con la massima esattezza possibile il contenuto dei mangimi composti, e questo non solo per essere informati sulla composizione in sé, ma anche per poter effettuare un raffronto sotto il profilo dei prezzi e della qualità. Alla luce delle esperienze maturate sul mercato, le argomentazioni avanzate dall'industria dei mangimi circa la riservatezza (presupposto necessario per la concorrenza e la possibilità di ottenere un brevetto) sembrano avere minor peso. |
2.3 |
Il Comitato riconosce tuttavia che in alcuni casi e per determinati tipi di alimenti composti, quali ad esempio quelli destinati agli allevamenti ittici, sussistono condizioni particolari (4). Il CESE invita pertanto la Commissione a considerare le possibilità di introdurre — per un numero ridotto di alimenti composti speciali — una deroga all'obbligo di indicare le quantità utilizzate in ordine di peso decrescente espresso in percentuale, in modo da assicurare la riservatezza delle informazioni alla luce dello sviluppo tecnologico. A questa possibilità si dovrà comunque ricorrere solo in casi eccezionali e laddove sia assolutamente necessario. |
2.4 |
La disposizione relativa all'indicazione percentuale del peso delle componenti utilizzate con una tolleranza del ±15 % rispetto al valore dichiarato è motivata soprattutto da ragioni pratiche. Qualora nella pratica non sia possibile controllare quantità inferiori (ad esempio il 10 %) con la necessaria accuratezza, l'autorità nazionale di controllo deve poter procedere ad una verifica avvalendosi della documentazione del produttore. |
2.5 |
Talvolta si sostiene che nella pratica non sia possibile analizzare il contenuto di un composto. Ferma restando la deroga di cui al punto precedente, questa asserzione non è corretta, visto che tutti gli Stati membri dispongono di laboratori perfettamente in grado di assolvere a tale compito. |
2.6 |
Infine, il CESE giudica comunque determinante, sia per gli scambi commerciali intracomunitari sia per il rispetto della legislazione UE in materia, che le autorità degli Stati membri garantiscano pienamente i controlli e la loro concreta applicazione, cosa che non sempre sono stati in grado di fare. Sotto questo profilo anche la Commissione deve quindi affrontare con maggiore impegno rispetto al passato le funzioni che le competono, avvalendosi dell'assistenza dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV). |
Bruxelles, 26 ottobre 2006
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Dimitris DIMITRIADIS
(1) Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali e successive modifiche.
(2) Direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione. Gli Stati membri dovranno applicarne le disposizioni a decorrere dal 6 novembre 2003.
(3) Cause riunite C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04.
(4) Nel caso degli allevamenti ittici le esigenze variano a seconda delle specie di pesci. Analogamente, i sottoprodotti ittici e industriali utilizzati come materia prima negli alimenti composti presentano composizioni assai diversificate.