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Document 62005CA0456
Case C-456/05: Judgment of the Court (Third Chamber) of 6 December 2007 — Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany (Failure of a Member State to fulfil obligations — Article 43 EC — Psychotherapists admitted to practise — System of quotas — Derogating transitional rules — Proportionality — Admissibility)
Causa C-456/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania ( Inadempimento di uno Stato — Art. 43 CE — Psicoterapeuti convenzionati — Sistema di quote — Norme transitorie derogatorie — Proporzionalità — Ricevibilità )
Causa C-456/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania ( Inadempimento di uno Stato — Art. 43 CE — Psicoterapeuti convenzionati — Sistema di quote — Norme transitorie derogatorie — Proporzionalità — Ricevibilità )
GU C 22 del 26.1.2008, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 22/4 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania
(Causa C-456/05) (1)
(«Inadempimento di uno Stato - Art. 43 CE - Psicoterapeuti convenzionati - Sistema di quote - Norme transitorie derogatorie - Proporzionalità - Ricevibilità»)
(2008/C 22/07)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e S. Grünheid, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e U. Forsthoff, agenti)
Oggetto
Inadempimento da parte di uno Stato — Violazione dell'art. 43 del Trattato CE — Normativa transitoria in materia di autorizzazione dei psicoterapeuti che prevede ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione il previo esercizio di un'attività, svolta nell'ambito del sistema nazionale di assicurazione malattia
Dispositivo
1) |
Riservando l'applicazione delle disposizioni transitorie ovvero di tutela dei «diritti quesiti», le quali consentono agli psicoterapeuti di beneficiare di un'autorizzazione o di un'ammissione all'esercizio della professione indipendentemente dalle norme vigenti in materia di convenzionamento, soltanto agli psicoterapeuti che abbiano svolto la loro attività in una regione tedesca nell'ambito delle casse di assicurazione malattia tedesche, e non tenendo conto dell'attività professionale analoga o simile esercitata da psicoterapeuti in altri Stati membri, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 43 CE. |
2) |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |
(1) GU C 86 dell'8 aprile 2006.