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Document 62007TN0430
Case T-430/07: Action brought on 23 November 2007 — Bodegas Montebello v OHIM — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)
Causa T-430/07: Ricorso proposto il 23 novembre 2007 — Bodegas Montebello/UAMI — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)
Causa T-430/07: Ricorso proposto il 23 novembre 2007 — Bodegas Montebello/UAMI — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)
GU C 22 del 26.1.2008, p. 48–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 22/48 |
Ricorso proposto il 23 novembre 2007 — Bodegas Montebello/UAMI — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)
(Causa T-430/07)
(2008/C 22/91)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Bodegas Montebello, S.A. (Montilla, Spagna) (rappresentanti: avv.ti T. Andrade Boué, M. I. Lehmann Novo e A. Hernández Lehmann)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Montebello (Société à responsabilité limitée) (Guadalupa, Francia)
Conclusioni della ricorrente
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annullare l'impugnata decisione dell'UAMI 7 settembre 2007, procedimento R 223/2007-2; |
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ordinare il rifiuto della registrazione del marchio comunitario n. 2 666 386; |
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condannare alle spese l'UAMI e le altre parti intervenute a suo sostegno. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Montebello (Société à responsabilité limitée)
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «MONTEBELLO Rhum Agricole» (domanda di marchio n. 2 666 386) per prodotti della classe 33 (bevande alcoliche, tranne le birre).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo spagnolo «MONTEBELLO» (n. 1 148 196) per prodotti della classe 33.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e annullamento della decisione della divisione di opposizione.
Motivi dedotti: errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.