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Document 62008TN0044
Case T-44/08: Action brought on 24 January 2008 — Shetland Islands Council v Commission
Causa T-44/08: Ricorso proposto il 24 gennaio 2008 — Shetland Islands Council/Commissione
Causa T-44/08: Ricorso proposto il 24 gennaio 2008 — Shetland Islands Council/Commissione
GU C 107 del 26.4.2008, p. 27–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 107/27 |
Ricorso proposto il 24 gennaio 2008 — Shetland Islands Council/Commissione
(Causa T-44/08)
(2008/C 107/46)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Shetland Islands Council (Lerwick, Regno Unito) (rappresentanti: E. Whiteford, Barrister, R. Murray, Solicitor, e R. Thompson QC)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare l'art. 1, n. 2, e gli artt. 3, 4 e 5 della decisione impugnata; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente è un organo pubblico che ha erogato aiuti al settore della pesca nell'ambito di due misure generali di aiuto denominate «Aid to the Fish Catching and Processing Industry» (aiuto all'industria della pesca e della trasformazione) e «Aid to the Fish Farming Industry» (aiuto all'industria della piscicoltura), comprendenti vari tipi di regimi di aiuti tra cui il «First Time Shareholders Scheme» (regime a favore dei pescatori che acquisiscono per la prima volta parti di proprietà di un peschereccio). La Commissione ha ritenuto che l'aiuto che il Regno Unito ha attuato sulla base del regime in questione fosse incompatibile con il mercato comune, per quanto riguarda gli aiuti concessi per l'acquisizione, per la prima volta, di parti di proprietà di un peschereccio usato.
Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento parziale, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione 13 novembre 2007, C 39/06 (ex NN 94/05), sul regime a favore dei pescatori che acquisiscono per la prima volta parti di proprietà di un peschereccio, attuato dal Regno Unito. In particolare, il ricorrente chiede l'annullamento dell'art. 1, n. 2 e degli art. 3, 4 e 5 della decisione impugnata per i seguenti motivi:
1) |
la Commissione ha commesso un errore di diritto nel ritenere che tutti gli aiuti erogati per il regime a favore dell'acquisizione, per la prima volta, di parti di proprietà di pescherecci usati fossero incompatibili con il mercato comune e dovessero essere restituiti; |
2) |
la Commissione ha commesso un errore di diritto nel ritenere il recupero di tali aiuti compatibile con:
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(1) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU 1999 L 83, pag. 1).