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Document 62008CN0147

Causa C-147/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Hamburg (Germania) il 10 aprile 2008 — Jürgen Römer/Freie und Hansestadt Hamburg

GU C 171 del 5.7.2008, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Hamburg (Germania) il 10 aprile 2008 — Jürgen Römer/Freie und Hansestadt Hamburg

(Causa C-147/08)

(2008/C 171/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Jürgen Römer

Convenuta: Freie und Hansestadt Hamburg

Questioni pregiudiziali

1)

Se le pensioni complementari per ex impiegati e operai della libera città anseatica di Amburgo nonché per i loro superstiti disciplinate dal 1o. Ruhegeldgesetz [prima legge sul trattamento di quiescenza] (in prosieguo: il «1o. RGG») della libera città anseatica di Amburgo, ai sensi dell'art. 3, n. 3, della direttiva del Consiglio 2007/78/CE (1), che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, costituiscano «pagamenti effettuati dai regimi statali o da regimi assimilabili, ivi inclusi i regimi statali di sicurezza sociale o di protezione sociale», con la conseguenza che la detta direttiva (in prosieguo: la «direttiva») non si applica nell'ambito normativo del 1o. RGG.

2)

In caso di risposta in senso negativo alla questione di cui sopra:

2.1.

Se le disposizioni del 1o. RGG, che per il calcolo dell'importo delle pensioni distinguono fra pensionati coniugati, da un lato, e tutti gli altri pensionati, dall'altro, cioè favoriscono i pensionati coniugati — e ciò anche appunto nei confronti delle persone che abbiano contratto un'unione solidale con una persona dello stesso sesso ai sensi del Lebenspartnerschaftsgesetz (legge tedesca sull'unione solidale) della Repubblica federale di Germania (in prosieguo: «partner di unione solidale») — riguardino «legislazioni nazionali in materia di stato civile e le prestazioni che ne derivano» ai sensi del ventiduesimo «considerando» della direttiva.

2.2.

In caso di risposta in senso affermativo alla questione di cui sopra:

se ciò comporti che la direttiva non si applica alle menzionate disposizioni del 1o. RGG, sebbene la direttiva stessa non contenga alcuna limitazione del suo ambito di applicazione corrispondente al ventiduesimo «considerando».

3)

In caso di risposta negativa alla questione sub 2.1. o della questione sub 2.2.:

Se l'art. 10, n. 6, del 1o. RGG — secondo cui la pensione di pensionati coniugati non stabilmente separati viene calcolata prendendo fittiziamente come base lo scaglione tributario III/0 (più favorevole per i contribuenti), mentre la pensione di tutti gli altri pensionati viene calcolata prendendo fittiziamente come base lo scaglione tributario I (più sfavorevole per i contribuenti), nei confronti di pensionato che sia partner di unione solidale di una persona dello stesso sesso e che da questa persona non viva stabilmente separato — violi l'art. 1, in combinato disposto con l'art. 2 e con l'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva.

4)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), o alla questione sub 2.2), ovvero di risposta negativa alla questione sub 3):

Se l'art. 10, n. 6, del 1o. RGG violi l'art. 141 CE o un principio generale di diritto comunitario a seguito della disciplina descritta al n. 3 o delle relative conseguenze giuridiche.

5)

In caso di risposta affermativa alle questioni sub 3) o sub 4):

Se ciò comporti, fintantoché l'art. 10, n. 6, del 1o. RGG non sia stato modificato nel senso dell'eliminazione della censurata disparità di trattamento, che anche il pensionato partner di unione solidale, che non viva stabilmente separato, possa chiedere ai fini del calcolo della pensione di essere trattato come un pensionato coniugato non stabilmente separato. In caso affermativo, se ciò valga — in caso di applicabilità della direttiva e di risposta affermativa alla questione sub 3) — anche già prima del decorso del termine di attuazione previsto dall'art. 18, n. 1, della direttiva.

6)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 5):

Se, conformemente alla motlivazione della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-262/88 (Barber), ciò valga con la limitazione che la parità di trattamento ai fini del calcolo della pensione si deve operare solo con riferimento alle quote di pensione che il pensionato ha maturato a partire dal 17 maggio 1990.


(1)  GU L 303, pag. 16.


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