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Document 62008TN0159
Case T-159/08: Action brought on 2 May 2008 — Procter & Gamble v OHIM — Bayer (LIVENSA)
Causa T-159/08: Ricorso proposto il 2 maggio 2008 — Procter & Gamble/UAMI — Bayer (LIVENSA)
Causa T-159/08: Ricorso proposto il 2 maggio 2008 — Procter & Gamble/UAMI — Bayer (LIVENSA)
GU C 171 del 5.7.2008, p. 40–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 171/40 |
Ricorso proposto il 2 maggio 2008 — Procter & Gamble/UAMI — Bayer (LIVENSA)
(Causa T-159/08)
(2008/C 171/77)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: La società Procter & Gamble (Cincinnati, Stati Uniti) (rappresentante: avv. K. Sandberg)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bayer AG (Leverkusen, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 febbraio 2008 nel procedimento R 960/2007-2; |
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respingere l'opposizione n. B 873 978 del 3 maggio 2007; |
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condannare l'UAMI alle spese del procedimento, e |
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condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento dinanzi all'UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: The Procter & Gamble Company.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «LIVENSA» per prodotti della classe 5 — domanda n. 004 062 725.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Bayer AG, controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario «LYVELSA» per prodotti della classe 5.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto della domanda di marchio nella sua interezza.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 81, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 in quanto non sussiste rischio di confusione tra i due marchi confrontati.