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Document 62008CN0211

Causa C-211/08: Ricorso proposto il 20 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

GU C 197 del 2.8.2008, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 197/12


Ricorso proposto il 20 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-211/08)

(2008/C 197/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 49 del Trattato negando agli utenti del sistema sanitario nazionale spagnolo il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in un altro Stato membro in caso di trattamento ospedaliero ricevuto ai sensi dell'art. 22, n. 1, lett. a), punto i), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 (1), relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (il «regolamento n. 1408/71»), in quanto il livello di copertura applicabile nello Stato membro in cui è dispensato detto trattamento è inferiore a quanto previsto nella normativa spagnola.

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

La normativa spagnola in materia di previdenza sociale stabilisce che le prestazioni ospedaliere coperte dal sistema sanitario nazionale devono essere prestate dal proprio sistema, salvo in casi molto eccezionali di «assistenza sanitaria urgente, immediata e a carattere vitale». Di conseguenza, quando un utente del sistema sanitario nazionale spagnolo si sposta temporaneamente in un altro Stato membro e, nel corso di detto soggiorno, beneficia di un'assistenza ospedaliera necessaria dal punto di vista medico, conformemente a quanto previsto all'art. 22, n. 1, lett. a), punto i), del regolamento n. 1408/71, le spese da esso sostenute non sono rimborsate dalle autorità spagnole.

2.

Qualora il livello di copertura delle spese ospedaliere applicabile in base alla normativa di un altro Stato membro sia meno favorevole di quanto previsto nella normativa spagnola, il diniego da parte delle autorità spagnole del rimborso della differenza può dissuadere gli utenti del sistema sanitario nazionale spagnolo dal rendersi in detto Stato membro al fine di beneficiare di prestazioni di servizi non medici (per esempio, servizi educativi o turistici) o, trattandosi di utenti che già si sono spostati, può indurli ad anticipare il loro ritorno per beneficiare del trattamento ospedaliero gratuito in Spagna. Pertanto, la normativa spagnola controversa può limitare tanto la prestazione dei servizi diversi da quelli medici che motivano inizialmente il dislocamento temporale di un utente in un altro Stato membro, quanto la conseguente prestazione di servizi medici in questo Stato membro a norma dell'art. 22, n. 1, lett. a), punto i), del regolamento n. 1408/71.

3.

Le summenzionate restrizioni alla libera prestazione di servizi non sono giustificate a norma del Trattato. In particolare, le autorità spagnole non hanno dimostrato che dette restrizioni sono necessarie per evitare un grave danno all'equilibrio finanziario del sistema sanitario nazionale spagnolo. Pertanto, si deve concludere che la normativa controversa è contraria all'art. 49 CE.


(1)  GU L 149, pag. 2, EE05/01, pag. 98.


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