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Document 62006CA0206

Causa C-206/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Groningen — Paesi Bassi) — Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV/Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV (Mercato interno dell'energia elettrica — Normativa nazionale che permette di percepire un supplemento del prezzo di trasporto dell'energia elettrica a favore di una società designata per legge, tenuta al pagamento dei costi non recuperabili — Tasse di effetto equivalente a dazi doganali — Imposizioni interne discriminatorie — Aiuti accordati dagli Stati membri)

GU C 223 del 30.8.2008, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Groningen — Paesi Bassi) — Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV/Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV

(Causa C-206/06) (1)

(Mercato interno dell'energia elettrica - Normativa nazionale che permette di percepire un supplemento del prezzo di trasporto dell'energia elettrica a favore di una società designata per legge, tenuta al pagamento dei costi non recuperabili - Tasse di effetto equivalente a dazi doganali - Imposizioni interne discriminatorie - Aiuti accordati dagli Stati membri)

(2008/C 223/06)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Groningen

Parti

Ricorrenti: Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV

Convenuti: Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank Groningen — Interpretazione degli artt. 25 CE, 87, n. 1, CE e 90 CE — Normativa nazionale che istituisce una maggiorazione della tariffa dell'elettricità dovuta dai consumatori stabiliti nei Paesi Bassi al gestore della rete durante un periodo transitorio — Obbligo per quest'ultimo di versare l'importo della maggiorazione ad una società dei produttori nazionali di elettricità designati dalla legge, in compensazione di una certa somma che rappresenta l'importo degli obblighi assunti e degli investimenti realizzati da questa società prima della liberalizzazione del mercato — Versamento dell'eccedenza, da parte di questa società, al ministero competente

Dispositivo

1)

L'art. 25 CE dev'essere interpretato nel senso che osta ad una misura legislativa ai sensi della quale gli acquirenti nazionali di energia elettrica sono debitori di un supplemento di prezzo dovuto al loro gestore di rete per i quantitativi di energia elettrica prodotti nello Stato membro e importati, i quali sono stati trasportati a favore dei suddetti acquirenti, quando tale supplemento dev'essere ceduto dal suddetto gestore ad una società a tal fine designata dal legislatore, società che è una filiale comune delle quattro imprese nazionali produttrici di energia elettrica e che in precedenza gestiva i costi di tutta l'energia elettrica prodotta ed importata, e quando tale supplemento dev'essere integralmente destinato al pagamento di costi non conformi al mercato cui tale società è personalmente tenuta, il che implica che le somme percepite da tale società compensano integralmente l'onere subito per l'energia elettrica nazionale trasportata.

Lo stesso dicasi quando le imprese produttrici nazionali di energia elettrica sono tenute a sopportare tali costi e quando, in base a convenzioni esistenti, grazie al pagamento del prezzo di acquisto dell'elettricità nazionale, al pagamento di dividendi alle diverse imprese nazionali produttrici di energia elettrica di cui la società designata è la filiale o a qualsiasi altro mezzo, il vantaggio costituito dal supplemento di prezzo ha potuto essere integralmente traslato dalla società designata verso le imprese nazionali produttrici di energia elettrica.

L'art. 90 CE dev'essere interpretato nel senso che osta alla medesima misura legislativa nei casi in cui il gettito della tassa percepita sull'energia elettrica trasportata è destinato solo parzialmente al pagamento di costi non conformi al mercato, cioè quando l'importo percepito dalla società designata compensa solo una parte dell'onere subito per l'energia elettrica trasportata.

2)

L'art. 87 CE dev'essere interpretato nel senso che gli importi pagati alla società designata in applicazione dell'art. 9 dell'OEPS (Overgangswet Elektriciteitsproductiesector), 21 dicembre 2000, costituiscono un «aiuto di Stato» ai sensi di tale disposizione del Trattato nei limiti in cui rappresentano un vantaggio economico e non una compensazione che rappresenti la contropartita delle prestazioni effettuate dalla società designata per eseguire obblighi di servizio pubblico.


(1)  GU C 178 del 29.7.2006.


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