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Document 62007CA0307

Causa C-307/07: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 10 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/48/CEE — Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni — Mancato riconoscimento dei diplomi che danno accesso alla professione di farmacista specializzato in biologia medica — Mancata trasposizione)

GU C 223 del 30.8.2008, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/15


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 10 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-307/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 89/48/CEE - Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni - Mancato riconoscimento dei diplomi che danno accesso alla professione di farmacista specializzato in biologia medica - Mancata trasposizione)

(2008/C 223/24)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e P. Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentante: L. Fernandes, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancato recepimento della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) per quanto riguarda la professione di farmacista specializzato in analisi cliniche

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le misure necessarie per trasporre la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, per quanto riguarda la professione di farmacista specializzato in biologia medica, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 199 del 25.8.2007.


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