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Document 62008CN0279
Case C-279/08 P: Appeal brought on 25 June 2008 by the Commission of the European Communities against the judgment delivered by the Court of First Instance (Fifth Chamber, Extended Composition) on 10 April 2008 in Case T-233/04 Kingdom of the Netherlands , supported by Federal Republic of Germany v Commission of the European Communities
Causa C-279/08 P: Impugnazione proposta il 25 giugno 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 10 aprile 2008 , causa T-233/04, Regno dei Paesi Bassi, sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, contro Commissione delle Comunità europee
Causa C-279/08 P: Impugnazione proposta il 25 giugno 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 10 aprile 2008 , causa T-233/04, Regno dei Paesi Bassi, sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, contro Commissione delle Comunità europee
GU C 223 del 30.8.2008, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/30 |
Impugnazione proposta il 25 giugno 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 10 aprile 2008, causa T-233/04, Regno dei Paesi Bassi, sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, contro Commissione delle Comunità europee
(Causa C-279/08 P)
(2008/C 223/47)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. van Vliet, K. Gross e C. Urraca Gaviedes, agenti)
Altre parti nel procedimento: Regno dei Paesi Bassi, Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte di giustizia voglia:
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in via principale:
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in subordine:
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Motivi e principali argomenti
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Il primo motivo formulato dalla Commissione mira a dimostrare che a torto il Tribunale ha dichiarato ricevibile il ricorso presentato dai Paesi Bassi. Secondo la Commissione, dalla giurisprudenza della Corte, e in particolare dall'ordinanza della Corte nella causa C-164/02, emerge che uno Stato membro non può chiedere l'annullamento di una decisione della Commissione in cui quest'ultima dichiara compatibile con il mercato comune una misura di aiuto notificata dal detto Stato membro. |
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Con il secondo motivo (in subordine) la Commissione afferma che il Tribunale ha concluso a torto che la misura controversa non era selettiva, vale a dire non favoriva determinate imprese ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Inoltre, la Commissione sostiene che il Tribunale ha concluso a torto che, quand'anche la misura fosse selettiva, essa non costituirebbe per questo una misura di aiuto, tenuto conto del suo obiettivo e in quanto la misura sarebbe giustificata dalla sua natura e dagli obiettivi del sistema. |