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Document 62008CN0279

Causa C-279/08 P: Impugnazione proposta il 25 giugno 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 10 aprile 2008 , causa T-233/04, Regno dei Paesi Bassi, sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, contro Commissione delle Comunità europee

GU C 223 del 30.8.2008, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/30


Impugnazione proposta il 25 giugno 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 10 aprile 2008, causa T-233/04, Regno dei Paesi Bassi, sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, contro Commissione delle Comunità europee

(Causa C-279/08 P)

(2008/C 223/47)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. van Vliet, K. Gross e C. Urraca Gaviedes, agenti)

Altre parti nel procedimento: Regno dei Paesi Bassi, Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte di giustizia voglia:

in via principale:

a)

annullare la sentenza impugnata,

b)

dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento della decisione, e

c)

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e dell'impugnazione in esame;

in subordine:

a)

annullare la sentenza impugnata,

b)

respingere il ricorso di annullamento contro la decisione, e

c)

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e dell'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo formulato dalla Commissione mira a dimostrare che a torto il Tribunale ha dichiarato ricevibile il ricorso presentato dai Paesi Bassi.

Secondo la Commissione, dalla giurisprudenza della Corte, e in particolare dall'ordinanza della Corte nella causa C-164/02, emerge che uno Stato membro non può chiedere l'annullamento di una decisione della Commissione in cui quest'ultima dichiara compatibile con il mercato comune una misura di aiuto notificata dal detto Stato membro.

Con il secondo motivo (in subordine) la Commissione afferma che il Tribunale ha concluso a torto che la misura controversa non era selettiva, vale a dire non favoriva determinate imprese ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Inoltre, la Commissione sostiene che il Tribunale ha concluso a torto che, quand'anche la misura fosse selettiva, essa non costituirebbe per questo una misura di aiuto, tenuto conto del suo obiettivo e in quanto la misura sarebbe giustificata dalla sua natura e dagli obiettivi del sistema.


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