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Document 62008CN0280
Case C-280/08 P: Appeal brought on 26 June 2008 by Deutsche Telekom AG against the judgment delivered by the Court of First Instance on 10 April 2008 in Case T-271/03 Deutsche Telekom v Commission
Causa C-280/08 P: Impugnazione proposta il 26 giugno 2008 avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 10 aprile 2008 nella causa T-271/03, Deutsche Telekom/Commissione
Causa C-280/08 P: Impugnazione proposta il 26 giugno 2008 avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 10 aprile 2008 nella causa T-271/03, Deutsche Telekom/Commissione
GU C 223 del 30.8.2008, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/31 |
Impugnazione proposta il 26 giugno 2008 avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 10 aprile 2008 nella causa T-271/03, Deutsche Telekom/Commissione
(Causa C-280/08 P)
(2008/C 223/48)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Telekom AG (rappresentanti: U. Quack, Rechtsanwalt, S. Ohlhoff, Rechtsanwalt, M. Hutschneider, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Arcor AG & Co. KG, Versatel NRW GmbH, già Tropolys NRW GmbH, ex CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice, EWE TEL GmbH, HanseNet Telekommunikation GmbH, Versatel Nord-Deutschland GmbH, vorher KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Versatel Süd-Deutschland GmbH, già tesion Telekommunikation GmbH, Versatel West-Deutschland GmbH & Co. KG, exr VersaTel Deutschland GmbH & Co.
Conclusioni della ricorrente
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Rimuovere la sentenza del Tribunale di primo grado 10 aprile 2008, nella causa T-271/03. |
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Dichiarare nulla la decisione della Commissione 21 maggio 2003, n. 2003/707/CE (1) pubblicata sotto il numero C(2003) 1536 def. |
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In subordine ridurre secondo la libera valutazione discrezionale della Corte l'ammenda inflitta alla Deutsche Telekom AG nell'art. 3 dell'impugnata decisione. |
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Porre le spese di causa a carico della Commissione. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fonda la sua impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di cui trattasi sui seguenti motivi:
La sentenza viola l'art. 82 CE e il principio fondamentale del legittimo affidamento, dal momento che nella fattispecie in esame non sussiste alcuna obiettiva violazione della menzionata disposizione imputabile alla ricorrente e alcuna responsabilità della stessa. La sentenza non prende in considerazione la verifica più volte ripetuta nei modi previsti dalla legge circa l'asserito scarto tra i prezzi all'ingrosso e i prezzi al dettaglio da parte dell'allora autorità di regolamentazione per la posta e le telecomunicazioni competente per la ricorrente (Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post, in prosieguo: «RegTP»). La RegTP ha più volte verificato e escluso la sussistenza di uno scarto tra i prezzi all'ingrosso e i prezzi al dettaglio per gli abbonati. In un siffatto caso la responsabilità della competente autorità di regolamentazione si sovrappone alla particolare responsabilità per la struttura del mercato dell'impresa soggetta a regolamentazione, delimitandola. Con riferimento all'autorità di regolamentazione, la ricorrente deve partire dall'idea che il suo comportamento non era in contrasto con le norme in materia di concorrenza. L'assunto, secondo cui la ricorrente con l'aumento del suo compenso ADSL abbia potuto ridurre l'asserito scarto tra prezzi all'ingrosso e al dettaglio, contrasta con la premessa da cui è partito il Tribunale secondo cui una «sovvenzione incrociata» tra i differenti mercati non viene in considerazione in occasione della verifica dello scarto tra i prezzi all'ingrosso e al dettaglio. Il Tribunale ha inoltre erroneamente omesso di verificare, cosa che la commissione non ha fatto, se un aumento del compenso ADSL abbia effettivamente potuto ridurre lo scarto tra prezzi all'ingrosso e al dettaglio.
La sentenza viola altresì l'art. 82 CE, anche perché il Tribunale è incorso in errore nel verificare la sussistenza dei presupposti di merito di tale disposizione. Un esame dello scarto tra prezzi all'ingrosso e al dettaglio non approda in sé e per sé alla prova di un abuso. Se il compenso per i fattori produttivi a monte sono stati fissati, come nella specie, in maniera vincolante dalla competente autorità di regolamentazione, questo esame potrebbe di per sé portare a risultati contrari alla concorrenza.
Sotto questo aspetto il Tribunale ha anche violato il suo obbligo di motivazione della sentenza.
La sentenza impugnata fa difetto in diritto sotto molteplici importanti punti nella verifica del metodo applicato dalla Commissione per accertare lo scarto tra prezzi all'ingrosso e al dettaglio. In primo luogo perché il cosiddetto «As-Efficient-Competitor-Test»«prova di un operatore efficiente che agisce in regime di concorrenza» che il Tribunale ha preso a fondamento come solo valido criterio di confronto, sarebbe comunque inammissibile se l'impresa in posizione dominante sul mercato e il suo concorrente, operano, come nella specie, secondo regole e condizioni di concorrenza diversa. In secondo luogo perché l'esame dello scarto tra prezzi all'ingrosso e al dettaglio prende in considerazione solo i compensi per gli abbonati, mentre i compensi per altre prestazioni di servizi di telecomunicazione, che riposano sugli stessi fattori produttivi a monte (in particolare i collegamenti) non vengono considerati. Anche gli accertamenti della sentenza circa gli effetti dello scarto tra prezzi all'ingrosso e al dettaglio presentano vari errori di diritto, e non è dato di ravvisarvi alcuna dimostrazione del nesso causale tra l'asserito scarto di prezzi all'ingrosso e al dettaglio ai fini degli accertamenti operati dal tribunale per quanto riguarda la struttura del mercato.
La sentenza viola innanzi tutto i requisiti dell'art. 253 CE sulla motivazione delle decisioni della Commissione.
Il Tribunale è infine incorso in falsa applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento 17, dal momento che ha lasciato incontestata la commisurazione dell'ammenda da parte della Commissione, quand'anche quest'ultima sia erroneamente partita dall'idea di una grave violazione, non abbia preso in considerazione in modo appropriato la specifica regolamentazione settoriale dei compensi della ricorrente e avrebbe comunque dovuto infliggere un'ammenda simbolica. Così il Tribunale ha omesso di considerare in termini giuridicamente corretti tutti i fattori pertinenti, e di esaminare in modo giuridicamente sufficientemente corretto gli argomenti dedotti dalla ricorrente per la rimozione e la riduzione dell'ammenda.
(1) GU L 263, pag. 9.