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Document 62008CN0301

Causa C-301/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation (Lussemburgo) il 7 luglio 2008 — Irène Bogiatzi, coniugata Ventouras/Deutscher Luftpool, Luxair, Le Comunità europee, lo Stato del Granducato di Lussemburgo, Foyer assurances

GU C 236 del 13.9.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 236/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation (Lussemburgo) il 7 luglio 2008 — Irène Bogiatzi, coniugata Ventouras/Deutscher Luftpool, Luxair, Le Comunità europee, lo Stato del Granducato di Lussemburgo, Foyer assurances

(Causa C-301/08)

(2008/C 236/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de Cassation

Parti

Ricorrente: Irène Bogiatzi, coniugata Ventouras

Convenuti: Deutscher Luftpool, Luxair, Le Comunità europee, lo Stato del Granducato di Lussemburgo, Foyer assurances

Questioni pregiudiziali

1)

Se la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, come emendata all'Aia il 28 settembre 1955, a cui fa riferimento il regolamento (CE) n. 2027/97 (1), appartenga al diritto comunitario che la Corte di giustizia ha competenza d'interpretare in forza dell'art. 234 CE.

2)

Se il regolamento (CE) del Consiglio 9 ottobre 1997, n. 2027, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti, nella sua versione applicabile all'epoca dell'incidente, ossia il 21 dicembre 1998, debba essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda le questioni non espressamente disciplinate, le disposizioni della Convenzione di Varsavia — nella fattispecie l'art. 29 — continuino a essere applicate ai voli tra Stati membri della Comunità europea.

3)

In caso di soluzione affermativa delle prime due questioni, se l'art. 29 della Convenzione di Varsavia, con riferimento al regolamento (CE) n. 2027/97, debba essere interpretato nel senso che il termine di due anni in essa previsto possa essere sospeso o interrotto ovvero che il vettore o il suo assicuratore possano rinunciarvi con un atto che il giudice nazionale considera valere come riconoscimento di responsabilità


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 9 ottobre 1997, n. 2027, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (GU L 285, pag. 1).


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