This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62008CN0281
Case C-281/08 P: Appeal brought on 27 June 2008 by Landtag Schleswig-Holstein against the order lodged on 3 April 2008 by the Court of First Instance (Second Chamber) in Case T-236/06, Landtag Schleswig-Holstein v Commission of the European Communities
Causa C-281/08 P: Impugnazione proposta il 27 giugno 2008 dal Landtag Schleswig-Holstein avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 3 aprile 2008 , causa T-236/06, Landtag Schleswig-Holstein/Commissione delle Comunità europee
Causa C-281/08 P: Impugnazione proposta il 27 giugno 2008 dal Landtag Schleswig-Holstein avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 3 aprile 2008 , causa T-236/06, Landtag Schleswig-Holstein/Commissione delle Comunità europee
GU C 260 del 11.10.2008, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 260/5 |
Impugnazione proposta il 27 giugno 2008 dal Landtag Schleswig-Holstein avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 3 aprile 2008, causa T-236/06, Landtag Schleswig-Holstein/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-281/08 P)
(2008/C 260/06)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Landtag Schleswig-Holstein (rappresentanti: S. Laskowski, docente privata, e J. Caspar, professore)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
Il ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 3 aprile 2008; |
— |
accogliere le domande formulate dal ricorrente in primo grado e dichiarare ricevibile e fondato il ricorso nella causa T-236/06; |
— |
in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale di primo grado, affinché quest'ultimo dichiari ricevibile il ricorso originario e prosegua il procedimento; |
— |
statuire sulle spese e condannare la Commissione a sopportare la totalità delle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale di primo grado ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento proposto dal ricorrente contro la Commissione delle Comunità europee, in quanto il ricorrente non è una persona giuridica ai sensi dell'art. 230, n. 4, CE. Il ricorso di annullamento era diretto contro le decisioni della Commissione 10 marzo e 23 giugno 2006, con le quali veniva negato al ricorrente l'accesso al documento SEK(2005) 420, che contiene un esame giuridico del progetto di decisione quadro discusso al Consiglio sulla conservazione dei dati a fini di prevenzione, ricerca, segnalazione, perseguimento di delitti e contravvenzioni penali, ivi compreso il terrorismo.
Il ricorrente fonda la propria impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado su due motivi.
In primo luogo, il Tribunale ha violato il principio del diritto al contraddittorio. Tale principio, in quanto espressione della garanzia di un equo processo e di una tutela giurisdizionale effettiva, ha l'obiettivo, inter alia, di impedire che la decisione giurisdizionale possa essere influenzata da un argomento che le parti non hanno potuto discutere tra loro. Tale principio è pertanto diretto ad evitare una «decisione a sorpresa». Al fine di evitare una decisione a sorpresa, il Tribunale avrebbe dovuto concedere al ricorrente l'opportunità di fornire un chiarimento.
In secondo luogo, il Tribunale ha violato il diritto comunitario, interpretando in maniera errata il concetto di «persona giuridica» ai sensi dell'art. 230, n. 4, CE e negando illegittimamente la qualità di persona giuridica del ricorrente nonché, di conseguenza, la sua capacità processuale.
Il Tribunale si è fondato sul presupposto che il presidente del Landtag Schleswig-Holstein, nell'ambito del suo potere di rappresentanza processuale, non rappresenti il ricorrente, bensì «direttamente il Land», per cui il ricorrente non ha capacità giuridica e di conseguenza nemmeno la capacità processuale per stare in giudizio dinanzi ai giudici comunitari. Da ciò si evince che il Tribunale avrebbe allora dichiarato il ricorso ricevibile se il documento introduttivo del ricorso stesso avesse recato la dicitura «Land Schleswig-Holstein» anziché quella con cui è stato indicato il ricorrente. Tale orientamento non solo è giuridicamente scorretto, in quanto contrario alla Costituzione del Land Schleswig-Holstein, ma dal punto di vista del ricorrente costituisce altresì una decisione a sorpresa, che quest'ultimo non era tenuto ad aspettarsi. L'ordinanza del Tribunale è illegittima in primo luogo poiché non ha riconosciuto che il Landtag, ai sensi della costituzione del Land Schleswig-Holstein, è «l'organo supremo di formazione della volontà politica eletto dal popolo», e in secondo luogo poiché il Tribunale non ha riconosciuto che il presidente del Landtag rappresenta il Landtag nel suo insieme nell'ambito delle controversie di diritto costituzionale che lo riguardano. Il concetto di «Land» è utilizzato in senso lato ed ampio a livello giuridico e — a seconda del contesto normativo — può essere riferito sia al governo del Land, sia al suo parlamento.