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Document 62008CN0311
Case C-311/08: Reference for a preliminary ruling from the Tribunal de Première Instance de Mons (Belgium) lodged on 14 July 2008 — Societe De Gestion Industrielle (SGI) v Belgian State
Causa C-311/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Première Instance de Mons (Belgio) il 14 luglio 2008 — Societé de Gestion Industrielle (SGI)/Stato belga
Causa C-311/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Première Instance de Mons (Belgio) il 14 luglio 2008 — Societé de Gestion Industrielle (SGI)/Stato belga
GU C 260 del 11.10.2008, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 260/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Première Instance de Mons (Belgio) il 14 luglio 2008 — Societé de Gestion Industrielle (SGI)/Stato belga
(Causa C-311/08)
(2008/C 260/07)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de Première Instance de Mons
Parti
Ricorrente: Societé de Gestion Industrielle (SGI)
Convenuto: Stato belga
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'art. 43 CE, in combinato disposto con gli artt. 48 CE e, se del caso, con l'art. 12 CE, osti a una normativa di uno Stato membro che, come quella in esame, comporta l'imposizione fiscale di un vantaggio straordinario o senza contropartita in capo alla società residente belga che abbia concesso detto vantaggio ad una società stabilita in un altro Stato membro, nei cui confronti la società belga sia collegata, direttamente o indirettamente, da vincoli d'interdipendenza, quando invece, sussistendo condizioni identiche, la società residente belga non può essere assoggettata a imposizione su un vantaggio straordinario o senza contropartita qualora detto vantaggio sia concesso ad un'altra società stabilita in Belgio, rispetto alla quale la società belga sia collegata, direttamente o indirettamente, da vincoli d'interdipendenza. |
2) |
Se l'art. 56 CE, in combinato disposto con gli artt. 48 CE e, se del caso, con l'art. 12 CE, osti a una normativa di uno Stato membro che, come quella in esame, comporta l'imposizione fiscale di un vantaggio straordinario o senza contropartita in capo alla società residente belga che abbia concesso detto vantaggio ad una società stabilita in un altro Stato membro, nei cui confronti la società belga sia collegata, direttamente o indirettamente, da vincoli d'interdipendenza, quando invece, sussistendo condizioni identiche, la società residente belga non può essere assoggettata a imposizione su un vantaggio straordinario o senza contropartita qualora detto vantaggio sia concesso ad un'altra società stabilita in Belgio, rispetto alla quale la società belga sia collegata, direttamente o indirettamente, da vincoli d'interdipendenza. |