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Document 62008TN0303

Causa T-303/08: Ricorso proposto il 30 luglio 2008 — Tresplain Investments/UAMI — Hoo Hing (Golden Elephant Brand)

GU C 260 del 11.10.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/14


Ricorso proposto il 30 luglio 2008 — Tresplain Investments/UAMI — Hoo Hing (Golden Elephant Brand)

(Causa T-303/08)

(2008/C 260/26)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tresplain Investments Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentante: D. McFarland, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hoo Hing Holdings Ltd (Romford, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 maggio 2008, nel procedimento R 889/2007-1;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «Golden Elephant Brand» per prodotti della classe 30 (marchio comunitario n. 241 810).

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio figurativo non registrato «GOLDEN ELEPHANT», utilizzato nel Regno Unito.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 73 e 74, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso è incorsa in errore nel prendere in considerazione fatti addotti, nonché presunzioni legali e supposizioni che le parti non avevano prodotto o dimostrato, rifiutando nel contempo di tenere conto di altri fatti, prove e argomenti dedotti dalla ricorrente; violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato l'esistenza di un possibile rischio di confusione tra i marchi in questione e, di conseguenza, di un possibile danno.


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