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Document 62008TN0303
Case T-303/08: Action brought on 30 July 2008 — Tresplain Investments v OHIM — Hoo Hing (Golden Elephant Brand)
Causa T-303/08: Ricorso proposto il 30 luglio 2008 — Tresplain Investments/UAMI — Hoo Hing (Golden Elephant Brand)
Causa T-303/08: Ricorso proposto il 30 luglio 2008 — Tresplain Investments/UAMI — Hoo Hing (Golden Elephant Brand)
GU C 260 del 11.10.2008, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 260/14 |
Ricorso proposto il 30 luglio 2008 — Tresplain Investments/UAMI — Hoo Hing (Golden Elephant Brand)
(Causa T-303/08)
(2008/C 260/26)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Tresplain Investments Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentante: D. McFarland, barrister)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hoo Hing Holdings Ltd (Romford, Regno Unito)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 maggio 2008, nel procedimento R 889/2007-1; |
— |
condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «Golden Elephant Brand» per prodotti della classe 30 (marchio comunitario n. 241 810).
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio figurativo non registrato «GOLDEN ELEPHANT», utilizzato nel Regno Unito.
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento.
Motivi dedotti: violazione degli artt. 73 e 74, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso è incorsa in errore nel prendere in considerazione fatti addotti, nonché presunzioni legali e supposizioni che le parti non avevano prodotto o dimostrato, rifiutando nel contempo di tenere conto di altri fatti, prove e argomenti dedotti dalla ricorrente; violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato l'esistenza di un possibile rischio di confusione tra i marchi in questione e, di conseguenza, di un possibile danno.