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Document 62007CA0391

Causa C-391/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Glencore Grain Rotterdam BV/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Regolamento (CE) n. 800/1999 — Restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli — Art. 16 — Restituzione differenziata — Prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di importazione — Presentazione di una copia o di una fotocopia del documento di trasporto — Regolamento (CE) n. 1501/95 — Concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei cereali — Art. 13 — Deroga alle disposizioni dell'art. 16 del regolamento n. 800/1999)

GU C 19 del 24.1.2009, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 19/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Glencore Grain Rotterdam BV/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-391/07) (1)

(Regolamento (CE) n. 800/1999 - Restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli - Art. 16 - Restituzione differenziata - Prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di importazione - Presentazione di una copia o di una fotocopia del documento di trasporto - Regolamento (CE) n. 1501/95 - Concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei cereali - Art. 13 - Deroga alle disposizioni dell'art. 16 del regolamento n. 800/1999)

(2009/C 19/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Glencore Grain Rotterdam BV

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell'art. 13, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 1995, n. 1501, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (GU L 147, pag. 7) — Procedura semplificata: obbligo di presentare un documento di trasporto

Dispositivo

L'art. 13 del regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 1995, n. 1501, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1o luglio 1997, n. 1259, deve essere interpretato nel senso che il fatto che l'operatore fornisca la prova che un quantitativo di prodotti cerealicoli pari ad almeno 1 500 tonnellate ha lasciato il territorio doganale della Comunità su una nave idonea alla navigazione marittima non lo dispensa dall'obbligo, previsto dall'art. 16, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, di presentare una copia o una fotocopia del documento di trasporto.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


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