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Document 62007CA0396

Causa C-396/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 27 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Mirja Juuri/Fazer Amica Oy (Politica sociale — Direttiva 2001/23/CE — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Trasferimento di imprese — Art. 4, n. 2 — Modifica sostanziale delle condizioni di lavoro in caso di trasferimento — Contratto collettivo — Risoluzione del contratto di lavoro da parte del lavoratore — Risoluzione considerata imputabile al datore di lavoro — Conseguenze — Indennizzo economico a carico del datore di lavoro)

GU C 19 del 24.1.2009, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 19/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 27 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Mirja Juuri/Fazer Amica Oy

(Causa C-396/07) (1)

(Politica sociale - Direttiva 2001/23/CE - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Trasferimento di imprese - Art. 4, n. 2 - Modifica sostanziale delle condizioni di lavoro in caso di trasferimento - Contratto collettivo - Risoluzione del contratto di lavoro da parte del lavoratore - Risoluzione considerata imputabile al datore di lavoro - Conseguenze - Indennizzo economico a carico del datore di lavoro)

(2009/C 19/11)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrente: Mirja Juuri

Convenuta: Fazer Amica Oy

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein oikeus — Interpretazione dell'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16) — Responsabilità del datore di lavoro nei confronti di un lavoratore subordinato che ha risolto egli stesso il suo contratto di lavoro in seguito ad una deterioramento sostanziale delle condizioni di lavoro in conseguenza di un trasferimento di impresa che ha avuto per effetto l'applicazione di un altro contratto collettivo

Dispositivo

L'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi di una risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro dettata dalla ricorrenza delle condizioni di applicazione di detta disposizione e indipendente da qualsivoglia inadempimento del cessionario agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima, gli Stati membri non sono tenuti a garantire al lavoratore un diritto ad un indennizzo economico a carico del detto cessionario in condizioni identiche al diritto di cui un lavoratore può avvalersi allorché il datore di lavoro pone illegittimamente fine al suo contratto di lavoro o al suo rapporto di lavoro. L'organo giurisdizionale nazionale è ciononostante tenuto, nell'ambito delle sue competenze, a garantire che, quanto meno, il cessionario sopporti, in siffatta ipotesi, le conseguenze che il diritto nazionale applicabile fa discendere dalla risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro imputabile al datore di lavoro, quali il versamento della retribuzione e le altre prestazioni relative, in forza di tale diritto, al periodo di preavviso che detto datore di lavoro deve osservare.

Spetta al giudice del rinvio valutare la situazione di cui alla causa principale alla luce dell'interpretazione della disposizione dell'art. 3, n. 3, della direttiva 2001/23, in base alla quale il mantenimento delle condizioni di lavoro stabilite in un contratto collettivo che scade alla data del trasferimento dell'impresa non è garantito oltre tale data.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


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