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Document 62009CN0152
Case C-152/09: Reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Schwerin (Germany) lodged on 4 May 2009 — André Grootes v Amt für Landwirtschaft Parchim
Causa C-152/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin (Germania) il 4 maggio 2009 — André Grotes/Amt für Landwirtschaft Parchim
Causa C-152/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin (Germania) il 4 maggio 2009 — André Grotes/Amt für Landwirtschaft Parchim
GU C 167 del 18.7.2009, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin (Germania) il 4 maggio 2009 — André Grotes/Amt für Landwirtschaft Parchim
(Causa C-152/09)
2009/C 167/06
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Schwerin
Parti
Ricorrente: André Grotes.
Convenuto: Amt für Landwirtschaft Parchim
Questioni pregiudiziali
1) |
Se si debba prendere in considerazione il riconoscimento di una circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 40, n. 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (1) in relazione agli aiuti basati sulla superficie anche quando la misura agroambientale perdurante alla data del 15 maggio 2003 si presenta semplicemente come mantenimento di uno sfruttamento di superfici adibite a pascoli permanenti, ma si collega senza soluzione di continuità sotto il profilo temporale ad una misura in base alla quale si è effettuata una conversione del terreno da seminativo a pascolo permanente. |
2) |
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): Se si debba prendere in considerazione il riconoscimento di una circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 40, n. 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 in relazione agli aiuti basati sulla superficie solo quando il cambiamento di destinazione del terreno da seminativo a pascolo avviene (proprio) in seguito alla partecipazione a una misura agroambientale ai sensi della detta disposizione. |
3) |
Se, ai fini del riconoscimento di una circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 40, n. 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è necessario che l’agricoltore richiedente sia lo stesso che ha effettuato il cambiamento di destinazione, oppure anche un agricoltore «che subentri» successivamente nella misura agroambientale può far valere con successo una circostanza eccezionale ai sensi della detta disposizione. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001. GU L 270, pag. 1.