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Document 62009TN0192
Case T-192/09: Action brought on 14 May 2009 — Amen Corner v OHIM — Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY)
Causa T-192/09: Ricorso proposto il 14 maggio 2009 — Amen Corner/UAMI — Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY)
Causa T-192/09: Ricorso proposto il 14 maggio 2009 — Amen Corner/UAMI — Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY)
GU C 167 del 18.7.2009, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/18 |
Ricorso proposto il 14 maggio 2009 — Amen Corner/UAMI — Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY)
(Causa T-192/09)
2009/C 167/35
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Amen Corner (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Calderón Chavero e T. Villate Consonni)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Comercio Electrónico Ojal (Madrid, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della commissione di ricorso 5 marzo 2009, procedimento R-462/2008-2, laddove concede la registrazione per i prodotti della classe 9; |
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in forza dell’annullamento in questione, respingere integralmente la domanda di registrazione n. 4 617 213; |
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condannare alle spese derivanti dal presente procedimento l’UAMI e le parti interessate nel procedimento in caso di opposizione al medesimo e respingere le loro richieste. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Comercio Electrónico Ojal S.L.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che presenta l’elemento verbale «SEVE TROPHY» (domanda di registrazione n. 4 617 213), per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 14, 18, 25, 28, 35 e 41.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la società ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchi figurativi comunitari «SEVE TROPHY» e «SEVE BALLESTEROS TROPHY» (n.o 1.541.226, n.o 1.980.341, n.o 2.068.682 e n.o 3.846.235), per prodotti e servizi delle classi 3, 14, 25, 28, 35 e 41.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) [sostituito dal Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207/2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)] e accoglimento parziale dell’opposizione proposta ex art. 8, n. 1, lett. b), del medesimo articolo.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso.
Motivi dedotti: errata applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.