Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0192

Causa T-192/09: Ricorso proposto il 14 maggio 2009 — Amen Corner/UAMI — Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY)

GU C 167 del 18.7.2009, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/18


Ricorso proposto il 14 maggio 2009 — Amen Corner/UAMI — Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY)

(Causa T-192/09)

2009/C 167/35

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Amen Corner (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Calderón Chavero e T. Villate Consonni)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Comercio Electrónico Ojal (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della commissione di ricorso 5 marzo 2009, procedimento R-462/2008-2, laddove concede la registrazione per i prodotti della classe 9;

in forza dell’annullamento in questione, respingere integralmente la domanda di registrazione n. 4 617 213;

condannare alle spese derivanti dal presente procedimento l’UAMI e le parti interessate nel procedimento in caso di opposizione al medesimo e respingere le loro richieste.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Comercio Electrónico Ojal S.L.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che presenta l’elemento verbale «SEVE TROPHY» (domanda di registrazione n. 4 617 213), per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 14, 18, 25, 28, 35 e 41.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la società ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchi figurativi comunitari «SEVE TROPHY» e «SEVE BALLESTEROS TROPHY» (n.o 1.541.226, n.o 1.980.341, n.o 2.068.682 e n.o 3.846.235), per prodotti e servizi delle classi 3, 14, 25, 28, 35 e 41.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) [sostituito dal Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207/2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)] e accoglimento parziale dell’opposizione proposta ex art. 8, n. 1, lett. b), del medesimo articolo.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso.

Motivi dedotti: errata applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.


Top
  翻译: