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Document 52008AP0465

Istituzione del sistema europeo d'informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI (COM(2008)0332 — C6-0216/2008 — 2008/0101(CNS))

GU C 9E del 15.1.2010, p. 70–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 9/70


Giovedì 9 ottobre 2008
Istituzione del sistema europeo d’informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) *

P6_TA(2008)0465

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI (COM(2008)0332 — C6-0216/2008 — 2008/0101(CNS))

2010/C 9 E/14

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione (COM(2008)0332),

visti l’articolo 31 e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

visto l’articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0216/2008),

visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0360/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

nel caso in cui la presente proposta non venga adottata prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona è determinato ad esaminare ogni futura proposta nel quadro della procedura di urgenza, in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis)

La presente decisione si fonda sui principi già fissati dalla decisione quadro 2008/XX/GAI del Consiglio relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, completandoli ed attuandoli dal punto di vista tecnico.

Emendamento 2

Proposta di decisione

Considerando 9

(9)

Per la comprensione reciproca e la trasparenza della categorizzazione comune, è opportuno che ogni Stato membro presenti un elenco dei reati e delle pene nazionali corrispondenti a ciascuna delle categorie di cui alla tavola rispettiva, e un elenco degli organi nazionali di giurisdizione penale. Tali informazioni dovranno essere accessibili alle autorità giudiziarie nazionali attraverso tutte le vie elettroniche disponibili.

(9)

Per la comprensione reciproca e la trasparenza della categorizzazione comune, è opportuno che ogni Stato membro presenti un elenco dei reati e delle pene nazionali corrispondenti a ciascuna delle categorie di cui alla tavola rispettiva unitamente ad una breve descrizione degli elementi costitutivi del reato, e un elenco degli organi nazionali di giurisdizione penale. Tali informazioni dovranno essere accessibili alle autorità giudiziarie nazionali attraverso tutte le vie elettroniche disponibili.

Emendamento 3

Proposta di decisione

Considerando 9 bis (nuovo)

 

(9 bis)

Le tavole di riferimento contenute negli allegati A e B non aspirano in alcun modo ad armonizzare le fattispecie di reato e le pene in esse contemplate, che restano disciplinate dalla legislazione nazionale.

Emendamento 4

Proposta di decisione

Considerando 13

(13)

Entrambe le tavole di riferimento delle categorie di reato e delle pene, non meno degli standard tecnici usati per lo scambio di informazioni, devono essere oggetto di revisione costante e di aggiornamento regolare. Sono stati pertanto delegati alla Commissione, assistita da un comitato, poteri di esecuzione al riguardo. Per l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione della presente decisione deve quindi applicarsi, mutatis mutandis, la procedura di regolamentazione di diritto comunitario.

(13)

Entrambe le tavole di riferimento delle categorie di reato e delle pene, non meno degli standard tecnici usati per lo scambio di informazioni, devono essere oggetto di revisione costante e di aggiornamento regolare.

Emendamento 5

Proposta di Proposta di decisione

Considerando 14

(14)

La decisione quadro 2008/XX/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale deve applicarsi al contesto dello scambio elettronico delle informazioni estratte dai casellari giudiziari degli Stati membri .

(14)

In tale contesto è della massima importanza adottare il prima possibile la decisione quadro 2008/XX/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, che prevede un livello adeguato di protezione dei dati e include il trattamento dei dati personali a livello nazionale .

Emendamento 6

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 5

5.   Per un funzionamento efficiente di ECRIS, la Commissione offre un supporto generale e servizi di monitoraggio.

5.   Per un funzionamento efficiente di ECRIS, la Commissione offre un supporto generale e servizi di monitoraggio e verifica la corretta attuazione delle misure definite dall’articolo 6.

Emendamento 7

Proposta di decisione

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera a

(a)

elenco dei reati nazionali, in ognuna delle categorie della tavola dei reati di cui all’allegato A. L’elenco contiene la denominazione o qualificazione giuridica del reato e un riferimento alla disposizione giuridica applicabile. Può altresì comportare una breve descrizione degli elementi costitutivi del reato;

(a)

elenco dei reati nazionali, in ognuna delle categorie della tavola dei reati di cui all’allegato A. L’elenco contiene la denominazione o qualificazione giuridica del reato e un riferimento alla disposizione giuridica applicabile. Contiene altresì una breve descrizione degli elementi costitutivi del reato;

Emendamento 8

Proposta di decisione

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera a — comma 1 bis (nuovo)

 

La traduzione della descrizione di un reato nazionale dalla lingua originale di presentazione è unicamente compito e responsabilità del singolo Stato membro che chiede la traduzione e non è effettuata da ECRIS. Una volta completata la traduzione, ECRIS offre la possibilità di inserirla nella banca dati.

Emendamento 9

Proposta di decisione

Articolo 6 — alinea

Sono adottate le seguenti misure di esecuzione, in conformità della procedura di cui all’articolo 7:

Ove necessario ed in conformità dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 39 del trattato UE, la Commissione propone al Consiglio l’adozione di tutte le misure necessarie al miglior funzionamento di ECRIS e ad assicurare la sua interoperabilità con i sistemi nazionali quali:

Emendamento 10

Proposta di decisione

Articolo 7

Articolo 7

Procedura di comitato

1.     Ove sia fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione («comitato»).

2.     Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

3.     Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall’articolo 205, paragrafi 2 e 4, del trattato che istituisce la Comunità europea per l’adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all’articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

4.     La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

5.     Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.

6.     Il Consiglio può deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l’atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta di misure di esecuzione, la Commissione adotta l’atto di esecuzione proposto.

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