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Document 62010TN0206
Case T-206/10: Action brought on 30 April 2010 — Vesteda Groep v Commission
Causa T-206/10: Ricorso proposto il 30 aprile 2010 — Vesteda Groep/Commissione
Causa T-206/10: Ricorso proposto il 30 aprile 2010 — Vesteda Groep/Commissione
GU C 179 del 3.7.2010, p. 53–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 179/53 |
Ricorso proposto il 30 aprile 2010 — Vesteda Groep/Commissione
(Causa T-206/10)
(2010/C 179/90)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Vesteda Groep BV (Maastricht, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti G. van der Wal e T. Boesman)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della Commissione 15 dicembre 2009; |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 15 dicembre 2009, C(2010) 26 def., relativa al regime di aiuti E 2/2005 e N 642/2009 (Paesi Bassi) — Aiuto esistente e progetto di aiuto speciale ad imprese operanti nel settore dell’edilizia residenziale sociale. A sostegno del suo ricorso essa deduce tre motivi.
In primo luogo, la ricorrente asserisce che la Commissione, ai punti 25-37 della decisione contestata, ha, a torto e scorrettamente sotto il profilo del diritto, reputato che il sistema olandese per il finanziamento dell’edilizia residenziale sociale e tutte le relative modifiche a partire dall’introduzione del Trattato CEE costituiscano aiuti esistenti, e che, per tale motivo, la valutazione della Commissione è stata effettuata nel contesto dell’art. 108, n. 5 TFUE e del regolamento n. 659/1999 (1). La ricorrente addebita alla Commissione di aver commesso errori di valutazione, di non aver verificato in modo sufficiente le modifiche del citato sistema e di aver motivato in modo insufficiente la decisione impugnata.
In secondo luogo, la ricorrente lamenta che la Commissione, nella decisione impugnata ex art. 19 del regolamento n. 659/1999, avrebbe, indebitamente e scorrettamente sotto il profilo del diritto, accettato le misure proposte dai Paesi Bassi ai sensi dell’art. 19, n. 1, del regolamento n. 659/1999. Le misure specifiche accettate dalla Commissione sarebbero insufficienti e/o inadeguate a garantire la compatibilità dell’aiuto esistente con gli artt. 106 e 107 TFUE. Inoltre, la Commissione avrebbe applicato scorrettamente i requisiti di cui all’art. 106, n. 2, TFUE e motivato insufficientemente la sua valutazione.
In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe, indebitamente e scorrettamente sotto il profilo del diritto, omesso di avviare la procedura ex artt. 108, n. 2, TFUE e 4, n. 4, del regolamento n. 659/1999.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).