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Document 62009CA0368

Causa C-368/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Pannon Gép Centrum Kft/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály (Sesta direttiva IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione dell’imposta versata a monte — Normativa nazionale che sanziona una menzione erronea sulla fattura con la perdita del diritto alla detrazione)

GU C 246 del 11.9.2010, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 246/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Pannon Gép Centrum Kft/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály

(Causa C-368/09) (1)

(Sesta direttiva IVA - Direttiva 2006/112/CE - Diritto alla detrazione dell’imposta versata a monte - Normativa nazionale che sanziona una menzione erronea sulla fattura con la perdita del diritto alla detrazione)

2010/C 246/18

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Baranya Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: Pannon Gép Centrum Kft

Convenuta: APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Baranya Megyei Bíróság — Interpretazione degli artt. 17, n. 1, 18, n. 1, e 22, n. 3, lett. a) e b), della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nonché della direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 15, pag. 24) — Perdita, in capo al destinatario dei servizi, del diritto alla detrazione a motivo di un errore nella data di ultimazione dei lavori menzionata sulla fattura emessa dal prestatore — Normativa nazionale che sanziona qualsiasi vizio di forma della fattura con la perdita del diritto alla detrazione

Dispositivo

Gli artt. 167, 178, lett. a), 220, punto 1, e 226 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa o prassi nazionale in forza della quale le autorità nazionali negano ad un soggetto passivo il diritto di detrarre dall’importo dell’IVA di cui è debitore l’importo dell’imposta dovuta o pagata per i servizi che gli sono stati forniti, con la motivazione che la fattura iniziale, in suo possesso al momento della detrazione, comportava una data di conclusione della prestazione di servizi erronea e che non esisteva una numerazione continua della fattura rettificata successivamente e della nota di accredito che annullava la fattura iniziale, se ricorrono le condizioni materiali della detrazione e se, prima dell’adozione della decisione da parte dell’autorità interessata, il soggetto passivo le ha trasmesso una fattura rettificata, indicando la data esatta in cui tale prestazione è stata conclusa, anche qualora non esista una numerazione continua di tale fattura e della nota di accredito che annulla la fattura iniziale.


(1)  GU C 11 del 16.1.2010.


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