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Document 62009CA0368
Case C-368/09: Judgment of the Court (Third Chamber) of 15 July 2010 (reference for a preliminary ruling from the Baranya Megyei Bíróság — Hungary) — Pannon Gép Centrum Kft v APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály (Sixth VAT Directive — Directive 2006/112/EC — Right to deduct input tax — National legislation penalising an error in the invoice by loss of the right to deduct)
Causa C-368/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Pannon Gép Centrum Kft/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály (Sesta direttiva IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione dell’imposta versata a monte — Normativa nazionale che sanziona una menzione erronea sulla fattura con la perdita del diritto alla detrazione)
Causa C-368/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Pannon Gép Centrum Kft/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály (Sesta direttiva IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione dell’imposta versata a monte — Normativa nazionale che sanziona una menzione erronea sulla fattura con la perdita del diritto alla detrazione)
GU C 246 del 11.9.2010, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 246/11 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Pannon Gép Centrum Kft/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály
(Causa C-368/09) (1)
(Sesta direttiva IVA - Direttiva 2006/112/CE - Diritto alla detrazione dell’imposta versata a monte - Normativa nazionale che sanziona una menzione erronea sulla fattura con la perdita del diritto alla detrazione)
2010/C 246/18
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Baranya Megyei Bíróság
Parti
Ricorrente: Pannon Gép Centrum Kft
Convenuta: APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Baranya Megyei Bíróság — Interpretazione degli artt. 17, n. 1, 18, n. 1, e 22, n. 3, lett. a) e b), della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nonché della direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 15, pag. 24) — Perdita, in capo al destinatario dei servizi, del diritto alla detrazione a motivo di un errore nella data di ultimazione dei lavori menzionata sulla fattura emessa dal prestatore — Normativa nazionale che sanziona qualsiasi vizio di forma della fattura con la perdita del diritto alla detrazione
Dispositivo
Gli artt. 167, 178, lett. a), 220, punto 1, e 226 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa o prassi nazionale in forza della quale le autorità nazionali negano ad un soggetto passivo il diritto di detrarre dall’importo dell’IVA di cui è debitore l’importo dell’imposta dovuta o pagata per i servizi che gli sono stati forniti, con la motivazione che la fattura iniziale, in suo possesso al momento della detrazione, comportava una data di conclusione della prestazione di servizi erronea e che non esisteva una numerazione continua della fattura rettificata successivamente e della nota di accredito che annullava la fattura iniziale, se ricorrono le condizioni materiali della detrazione e se, prima dell’adozione della decisione da parte dell’autorità interessata, il soggetto passivo le ha trasmesso una fattura rettificata, indicando la data esatta in cui tale prestazione è stata conclusa, anche qualora non esista una numerazione continua di tale fattura e della nota di accredito che annulla la fattura iniziale.