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Document 62010CN0289

Causa C-289/10 P: Impugnazione proposta il 10 giugno 2010 dalla European Dynamics SA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 19 marzo 2010 , causa T-50/05, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea

GU C 246 del 11.9.2010, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 246/20


Impugnazione proposta il 10 giugno 2010 dalla European Dynamics SA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 19 marzo 2010, causa T-50/05, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea

(Causa C-289/10 P)

()

2010/C 246/35

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Dynamisc SA (rappresentante: avv. N. Korogiannakis, Attorney at Law)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale

annullare la decisione della Commissione (DG Fiscalità ed unione doganale) di respingere l'offerta presentata dalla ricorrente in risposta al bando di gara TAXUD/2004/AO-004 per «Specifiche, sviluppo, manutenzione e supporto di sistemi telematici di controllo del movimento di prodotti soggetti ad accisa all’interno della Comunità europea nell’ambito dell’accordo di sospensione del regime di accisa (EMCS-DEV» (GU 2004/S 139-118603) e di attribuire l'appalto ad un altro offerente;

ordinare alla Commissione di pagare le spese legali della ricorrente e le altre spese, comprese quelle sostenute in relazione al procedimento di primo grado, anche se questo ricorso sarà respinto, nonché quelle di questo ricorso, se sarà accolto.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che la sentenza impugnata andrebbe annullata per i seguenti motivi:

 

In primo luogo, perché il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando in modo errato l'art. 89, n. 1, del regolamento finanziario, nonché i principi della parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di libera concorrenza, quando ha respinto il motivo della ricorrente secondo cui non erano stati messi a disposizione della ricorrente due tipi di informazione tecnica necessari per formulare le offerte per l'appalto in oggetto, ossia l'esatta specificazione dell'EMCS e il codice sorgente dell'NCTS.

 

In secondo luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha tratto la conclusione che la motivazione fornita dalla Commissione consentisse alla ricorrente di far valere i propri diritti. Più specificamente, il Tribunale ha commesso un errore ritenendo che la DG TAXUD avesse comunicato alla ricorrente informazioni sufficienti da «consenti[rle] di far valere i suoi diritti e [consentire] al Tribunale di esercitare il suo controllo».

 

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe errato ai nn. 102-116 della sentenza, affermando che la ricorrente non aveva suffragato a sufficienza il suo argomento secondo cui i criteri di aggiudicazione erano «vaghi e soggettivi». La ricorrente ritiene, in particolare alla luce della totale incertezza in merito alla portata del lavoro e al grado di potenziale riutilizzo dell'NCTS richiesto dall'autorità aggiudicatrice, che siano stati violati l'art. 97, n. 1 del regolamento finanziario e l'art. 17, n. 1, della direttiva 92/50 (1).

 

Infine, la ricorrente ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto avendo dichiarato, per quanto riguarda il motivo afferente ad un manifesto errore di valutazione, che la ricorrente nei suoi motivi si limita a formulare dichiarazioni generiche e, di conseguenza, non ha dimostrato se, e in che modo, i presunti errori abbiano inciso sull'esito della valutazione dell'offerta.


(1)  Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).


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