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Document 62009CA0255

Causa C-255/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Art. 49 CE — Previdenza sociale — Restrizione alla libera prestazione dei servizi — Spese mediche non ospedaliere sostenute in un altro Stato membro — Mancanza di rimborso o rimborso subordinato ad un’autorizzazione preventiva)

GU C 370 del 17.12.2011, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 370/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-255/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Art. 49 CE - Previdenza sociale - Restrizione alla libera prestazione dei servizi - Spese mediche non ospedaliere sostenute in un altro Stato membro - Mancanza di rimborso o rimborso subordinato ad un’autorizzazione preventiva)

2011/C 370/12

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Traversa e M. França, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. L. Duarte, A. Veiga Correia e P. Oliveira, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: A. Guimaraes-Purokoski, agente), Regno di Spagna (rappresentante: J. M. Rodríguez Cárcamo, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 49 CE — Rimborso delle spese mediche non ospedaliere sostenute all’estero — Autorizzazione preventiva — Condizioni restrittive

Dispositivo

1)

Non avendo previsto, tranne che nelle circostanze contemplate dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992, la possibilità di rimborso delle cure mediche non ospedaliere effettuate in un altro Stato membro, che non implichino il ricorso ad attrezzature pesanti e costose tassativamente elencate nella normativa nazionale, oppure, nei casi in cui il decreto legge 13 agosto 1992, n. 177, che fissa le condizioni per il rimborso delle spese mediche sostenute all’estero, prevede la possibilità di rimborso di dette cure, subordinando tale rimborso al rilascio di un’autorizzazione preventiva, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 49 CE.

2)

La Repubblica portoghese e la Commissione europea sopportano le proprie spese.

3)

Il Regno di Spagna e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 205 del 29.8.2009.


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