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Document 62010CA0402

Causa C-402/10: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 27 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Société Groupe Limagrain Holding/Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer [Agricoltura — Regolamenti (CEE) nn. 3665/87 e 565/80 — Restituzioni all’esportazione — Restituzione pagata anticipatamente — Merci collocate in regime di deposito doganale — Assenza di contabilità di magazzino — Prova dell’esportazione delle merci — Acquisizione totale o parziale della restituzione relativa a tale esportazione — Obbligo di rimborsare l’importo indebitamente percepito — Applicazione di una maggiorazione all’importo da rimborsare]

GU C 370 del 17.12.2011, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 370/14


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 27 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Société Groupe Limagrain Holding/Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer

(Causa C-402/10) (1)

(Agricoltura - Regolamenti (CEE) nn. 3665/87 e 565/80 - Restituzioni all’esportazione - Restituzione pagata anticipatamente - Merci collocate in regime di deposito doganale - Assenza di contabilità di magazzino - Prova dell’esportazione delle merci - Acquisizione totale o parziale della restituzione relativa a tale esportazione - Obbligo di rimborsare l’importo indebitamente percepito - Applicazione di una maggiorazione all’importo da rimborsare)

2011/C 370/22

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Société Groupe Limagrain Holding

Convenuto: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État (Francia) — Interpretazione delle disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), letto in combinato disposto con le disposizioni di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 62, pag. 5) — Collocazione delle merci in regime di deposito doganale ai fini dell’esportazione con prefinanziamento delle restituzioni — Rimborso delle somme percepite anticipatamente in assenza di una contabilità di magazzino delle merci — Condizioni di ritrasferimento

Dispositivo

1)

Le disposizioni del diritto dell’Unione relative al prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione devono essere interpretate nel senso che la tenuta, in conformità alla disciplina doganale dell’Unione, di una contabilità di magazzino per i prodotti collocati sotto controllo doganale costituisce una condizione per il pagamento anticipato della restituzione all’esportazione relativa a detti prodotti. Tuttavia, dubbi residui relativi all’esattezza di talune iscrizioni oppure relativi a discordanze nell’ambito di detta contabilità di magazzino possono essere chiariti mediante altri documenti complementari, nei limiti in cui tali documenti siano giudicati soddisfacenti dalle autorità nazionali competenti.

2)

Le disposizioni del diritto dell’Unione relative al prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione devono essere interpretate nel senso che:

in quanto e nei limiti in cui non sia stato soddisfatto l’obbligo di tenere, in conformità alla regolamentazione doganale dell’Unione, una contabilità di magazzino dei prodotti collocati sotto controllo doganale, la prova che merci analoghe per quantità e natura a quelle previste nella dichiarazione di pagamento di un anticipo sono state esportate non è sufficiente perché l’importo della restituzione all’esportazione relativa a tali merci possa essere considerato acquisito nei confronti dell’esportatore;

nell’ipotesi in cui l’esportatore debba rimborsare, a causa di un inadempimento all’obbligo di tenere la contabilità di magazzino per i prodotti collocati in regime di deposito doganale, in tutto o in parte, somme percepite a titolo di anticipo su una restituzione all’esportazione, si deve applicare all’indebito da rimborsare la maggiorazione del 20 % prevista dall’art. 33, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato, segnatamente, dal regolamento (CEE) della Commissione 30 giugno 1993, n. 1708.


(1)  GU C 288 del 23.10.2010.


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