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Document 62011CN0490

Causa C-490/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hajdú-Bihar Megyei Bíróság (Ungheria) il 26 settembre 2011 — IBIS Srl/PARTIUM ’70 Műanyagipari Zrt.

GU C 370 del 17.12.2011, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 370/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hajdú-Bihar Megyei Bíróság (Ungheria) il 26 settembre 2011 — IBIS Srl/PARTIUM ’70 Műanyagipari Zrt.

(Causa C-490/11)

2011/C 370/27

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Hajdú-Bihar Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: IBIS Srl

Convenuta: PARTIUM ’70 Műanyagipari Zrt.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 45, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, 44/2001 (1), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro richiesto, nell’ambito del procedimento di ricorso previsto al medesimo art. 45, può respingere l’istanza di exequatur di una decisione estera quando è stato fornito l’attestato cui si riferisce l’art. 54 del medesimo regolamento senza che ricorrano i presupposti previsti all’art. 66, n. 2, lett. a) o b), di tale regolamento.

2)

In caso di risposta affermativa, come si debba interpretare l’art. 35, n. 3, del regolamento, con riferimento all’applicazione dell’art. 66 del medesimo regolamento.

3)

Se l’art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento osti a che, sul fondamento dell’attestato rilasciato dal giudice di origine, venga respinta l’istanza di exequatur, qualora con la decisione in relazione alla quale è stato fornito l’attestato sia stata constatata l’esistenza di una clausola compromissoria.


(1)  GU 2001, L 12, pag. 1.


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