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Document E2012C0531(03)
View of the representatives of the EFTA States and the EFTA Surveillance Authority presented at the meeting of the Advisory Committee on mergers given at its meeting of 4 October 2011 regarding a draft decision relating to Case COMP/M.6214 — Seagate Technology/The HDD Business of Samsung — Rapporteur: Italy
Parere dei rappresentanti degli Stati EFTA e dell’autorità di vigilanza EFTA presentato nella riunione del comitato consultivo in materia di concentrazioni, del 4 ottobre 2011 , in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/M.6214 — Seagate Technology/Samsung divisione Hard Disk Drives — Relatore: Italia
Parere dei rappresentanti degli Stati EFTA e dell’autorità di vigilanza EFTA presentato nella riunione del comitato consultivo in materia di concentrazioni, del 4 ottobre 2011 , in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/M.6214 — Seagate Technology/Samsung divisione Hard Disk Drives — Relatore: Italia
GU C 154 del 31.5.2012, p. 20–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 154/20 |
Parere dei rappresentanti degli Stati EFTA e dell’autorità di vigilanza EFTA presentato nella riunione del comitato consultivo in materia di concentrazioni del 4 ottobre 2011 in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/M.6214 — Seagate Technology/Samsung divisione Hard Disk Drives
Relatore: Italia
2012/C 154/11
Concentrazione
1. |
Gli Stati EFTA e l’autorità di vigilanza EFTA concordano con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata costituisca una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni. |
2. |
Gli Stati EFTA e l’autorità di vigilanza EFTA concordano con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata costituisca una concentrazione di dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. |
Definizione del mercato
3. |
Gli Stati EFTA e l’autorità di vigilanza EFTA concordano con le definizioni dei mercati rilevanti che la Commissione ha fornito nel progetto di decisione. In particolare, per quanto concerne la definizione dei mercati dei prodotti, gli Stati EFTA e l’autorità di vigilanza EFTA concordano sul fatto che l'impatto dell'operazione proposta debba essere valutato sui seguenti mercati:
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4. |
Gli Stati EFTA e l’autorità di vigilanza EFTA concordano con la definizione del mercato geografico degli
|
Analisi controfattuale
5. |
Gli Stati EFTA e l’autorità di vigilanza EFTA concordano con la Commissione in merito al fatto che, ai fini della valutazione sotto il profilo della concorrenza dell’operazione proposta, l’approccio più adatto è la regola della precedenza («chi arriva primo ha la precedenza»), applicata in base alla data della notifica. |
6. |
Gli Stati EFTA e l’autorità di vigilanza EFTA concordano con la Commissione in merito al fatto che l’operazione proposta vada valutata alla luce della situazione concorrenziale prevalente all’epoca della notifica, senza quindi tenere conto dell'operazione oggetto del caso COMP/M.6203 Western Digital/Viviti Technologies (Hitachi Storage Technologies, recentemente rinominata Viviti Technologies). |
Valutazione sotto il profilo della concorrenza
Effetti non coordinati
7. |
Gli Stati EFTA e l’autorità di vigilanza EFTA concordano con la Commissione sull'opportunità di valutare gli effetti non coordinati sui seguenti mercati:
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8. |
Gli Stati EFTA e l’autorità di vigilanza EFTA concordano con la valutazione della Commissione secondo la quale successivamente all’operazione i clienti avranno la possibilità di reperire almeno tre grandi fornitori di HDD e l’operazione proposta non inciderà sulla capacità dei clienti di scegliere tra molteplici fonti di approvvigionamento e di cambiare fornitore in tutti i mercati rilevanti degli HDD. |
9. |
Gli Stati EFTA e l’autorità di vigilanza EFTA concordano con la valutazione della Commissione secondo la quale Seagate e Samsung HDD non sono concorrenti particolarmente vicini in nessuno dei mercati rilevanti degli HDD. |
10. |
Gli Stati EFTA e l’autorità di vigilanza EFTA condividono la valutazione della Commissione secondo la quale l’operazione proposta non eliminerà un concorrente particolarmente forte, avendo Samsung minori capacità di concorrenza e di innovazione. |
11. |
Per quanto concerne il mercato SEE degli XHDD, gli Stati EFTA e l’autorità di vigilanza EFTA concordano con la Commissione in merito al fatto che:
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12. |
Gli Stati EFTA e l’autorità di vigilanza EFTA concordano con la conclusione della Commissione secondo la quale è poco probabile che l’operazione proposta comporti effetti non coordinati che potrebbero ostacolare in misura significativa la concorrenza sui mercati mondiali degli HDD da 3,5″ per computer da scrivania, degli HDD da 2,5″ per computer portatili, degli HDD da 3,5″ Business Critical e degli HDD da 3,5″ per elettronica di consumo, né sul mercato SEE degli XHDD. |
Effetti coordinati
13. |
Gli Stati EFTA e l’autorità di vigilanza EFTA concordano con la valutazione della Commissione secondo cui è probabile che l'operazione proposta non aumenti la capacità di coordinamento dei restanti fornitori di HDD. |
14. |
In particolare, gli Stati EFTA e l’autorità di vigilanza EFTA condividono il parere della Commissione secondo la quale:
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15. |
Gli Stati EFTA e l’autorità di vigilanza EFTA si associano alla conclusione della Commissione secondo la quale l’operazione proposta non dovrebbe rappresentare un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva derivante da effetti coordinati. |
Effetti verticali
16. |
Per quanto concerne le relazioni verticali tra i mercati degli HDD a valle e i mercati delle testine a monte, gli Stati EFTA e l’autorità di vigilanza EFTA concordano con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione proposta non dovrebbe ostacolare l’effettiva concorrenza. |
17. |
Per quanto concerne le relazioni verticali tra i mercati degli HDD a valle e i mercati dei supporti a monte, gli Stati EFTA e l’autorità di vigilanza EFTA concordano con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione proposta non dovrebbe ostacolare l’effettiva concorrenza. |
Conclusioni
18. |
Gli Stati EFTA e l’autorità di vigilanza EFTA concordano con la conclusione della Commissione secondo cui è improbabile che l’operazione proposta ostacoli in misura significativa l'effettiva concorrenza nel mercato interno o in una porzione sostanziale di questo. |
19. |
Gli Stati EFTA e l’autorità di vigilanza EFTA concordano con la conclusione della Commissione secondo la quale la concentrazione notificata deve essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE. |
Autorità di vigilanza EFTA
Christian LUND
Tone H. AARTHUN