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Document 52011IP0103

Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro * Risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2011 sul progetto di decisione del Consiglio europeo che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))
ALLEGATO I ALLA RISOLUZIONE
ALLEGATO II ALLA RISOLUZIONE
ALLEGATO III ALLA RISOLUZIONE

GU C 247E del 17.8.2012, p. 22–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/22


Mercoledì 23 marzo 2011
Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro *

P7_TA(2011)0103

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2011 sul progetto di decisione del Consiglio europeo che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

2012/C 247 E/08

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 48, paragrafo 6, e l'articolo 48, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE),

vista la relazione finale della task force al Consiglio europeo sul rafforzamento della governance economica nell'Unione europea,

visto il progetto di decisione del Consiglio europeo che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), presentato al Consiglio europeo il 16 dicembre 2010 (00033/2010 – C7-0014/2011),

viste le lettere dei Presidenti del Consiglio europeo e dell'Eurogruppo e del Commissario competente per la politica monetaria, allegate alla presente risoluzione,

visto l'articolo 74 ter del suo regolamento,

vista la lettera della commissione per i bilanci alla commissione per gli affari costituzionali, del 18 febbraio 2011,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0052/2011),

A.

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4, TUE recita: «L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro»,

B.

considerando che il Regno Unito ha scelto di non aderire alla moneta unica,

C.

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, TFUE «la politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro» è una competenza esclusiva dell'Unione,

D.

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, TFUE stabilisce che «gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione» e che agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche,

E.

considerando che il progetto di decisione del Consiglio europeo, se adottato, potrebbe sfociare nella creazione di un meccanismo completamente al di fuori della sfera dell'Unione, senza che alle istituzioni dell'Unione in quanto tali sia affidato alcun ruolo,

F.

considerando che è opportuno assicurare pienamente e garantire stabilmente la partecipazione delle istituzioni dell'Unione al nuovo meccanismo europeo di stabilità e che occorre istituire un collegamento in vista di un eventuale intervento del bilancio dell'Unione nel sistema di garanzie,

G.

considerando che occorre esplorare tutte le possibilità al fine di inserire pienamente il meccanismo europeo di stabilità nel quadro istituzionale dell'Unione e far sì che ad esso partecipino anche gli Stati membri la cui moneta non è l'euro; considerando che ciò potrebbe includere il ricorso all'articolo 20, TUE sulla cooperazione rafforzata, ove tale ricorso sia appropriato al fine di garantire la coerenza della politica economica dell'Unione,

H.

considerando che sarebbe preferibile che le norme che disciplinano il meccanismo europeo di stabilità siano proposte dalla Commissione e che dette norme dovrebbero garantire procedure adeguate in materia di audit, responsabilità e trasparenza,

I.

considerando che il meccanismo europeo di stabilità dovrebbe essere accompagnato dal rafforzamento della parte preventiva e correttiva del patto di stabilità e crescita e da misure concernenti la competitività a medio e lungo termine e volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici tra gli Stati membri,

J.

considerando che, ad integrazione del meccanismo europeo di stabilità, l'Unione dovrebbe promuovere un mercato consolidato di Eurobond,

K.

considerando che la Commissione dovrebbe presentare proposte di atti legislativi e, ove necessario, di revisione del trattato al fine di costruire, sul medio termine, un sistema di governance economica per l'Unione, e in particolare per la zona euro, che rafforzerebbe la coesione e la competitività dell'economia, nonché stabilizzerebbe il sistema finanziario,

L.

considerando che l'articolo 48, paragrafo 6, TUE consente al Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento, di adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del TFUE, senza alterare l'equilibrio delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri,

M.

considerando che per accrescere o ridurre le competenze dell'Unione sarebbe necessaria una procedura di revisione ordinaria,

N.

considerando che qualsiasi ulteriore revisione del TFUE dovrebbe avvenire secondo la procedura di revisione ordinaria,

O.

considerando che la decisione proposta può entrare in vigore solo dopo essere stata approvata dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali,

1.

sottolinea che la politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro è una competenza esclusiva dell'Unione ed è una politica comunitaria sin dal trattato di Maastricht;

2.

sottolinea il significato che l'euro riveste per il progetto politico ed economico europeo ed evidenzia l'importanza dell'impegno assunto da tutti gli Stati membri a favore della stabilità della zona euro, nonché il senso di responsabilità e solidarietà di cui essi hanno dato prova;

3.

sottolinea che il meccanismo europeo di stabilità costituisce un elemento importante di un pacchetto globale di misure intese a definire un nuovo quadro, atto a rafforzare la disciplina di bilancio e il coordinamento delle politiche economiche e finanziarie degli Stati membri, che dovrebbero includere la promozione di una risposta comune a livello di Unione europea alle sfide legate alla crescita, superando contestualmente gli squilibri economici e sociali e migliorando la competitività;

4.

osserva che il Consiglio non si è avvalso di tutte le possibilità offerte dai trattati per dare piena attuazione al patto di stabilità e crescita e migliorare il coordinamento economico a livello di Unione europea;

5.

ritiene fondamentale andare oltre le misure temporanee intese a stabilizzare la zona euro e reputa che l'Unione dovrebbe potenziare la sua governance economica, anche attraverso politiche e strumenti finalizzati a promuovere una crescita sostenibile negli Stati membri; è del parere che il rafforzamento del patto di stabilità e crescita, il semestre europeo, la strategia Europa 2020 e la modifica dell'articolo 136, TFUE in relazione al meccanismo europeo di stabilità rappresentino solo un primo passo in tale direzione;

6.

sottolinea che il meccanismo europeo di stabilità e la rigorosa condizionalità che esso prevede riguardano tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, anche quelli più piccoli la cui economia potrebbe essere ritenuta non «indispensabile» al fine di salvaguardare la zona euro nel suo insieme;

7.

avverte che l'intenzione di istituire il meccanismo permanente di stabilità al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea costituisce una minaccia per l'integrità del sistema basato sui trattati; ritiene che la Commissione debba far parte del consiglio di amministrazione di detto meccanismo in qualità di membro, e non come semplice osservatore; ritiene inoltre che, in tale contesto, la Commissione dovrebbe poter adottare le iniziative opportune al fine di conseguire gli obiettivi del meccanismo europeo di stabilità, con il consenso degli Stati membri interessati; sottolinea che gli Stati membri devono in ogni caso rispettare il diritto dell'Unione e le prerogative delle istituzioni ivi definite;

8.

sottolinea che l'istituzione e il funzionamento del meccanismo permanente di stabilità devono rispettare pienamente i principi essenziali del processo decisionale democratico, quali la trasparenza, il controllo parlamentare e la responsabilità democratica; mette l'accento sul fatto che le istituzioni e gli organi dell'Unione competenti per le questioni monetarie la Commissione europea, la Banca centrale europea (BCE) e la Banca europea per gli investimenti dovrebbero essere strettamente associati a tale meccanismo; sottolinea che il meccanismo non deve dar luogo a un nuovo modello di governance europea inferiore agli standard democratici raggiunti nell'Unione;

9.

deplora che il Consiglio europeo non abbia esplorato tutte le possibilità contemplate dai trattati per l'istituzione di un meccanismo permanente di stabilità; ritiene in particolare che, nel quadro delle competenze attuali dell'Unione per quanto attiene all'unione economica e monetaria (articolo 3, paragrafo 4, TUE) e alla politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE), sarebbe stato opportuno avvalersi dei poteri conferiti al Consiglio all'articolo 136 TFUE o, in alternativa, ricorrere all'articolo 352 TFUE in combinato disposto con gli articoli 133 e 136 TFUE;

10.

invita la Commissione a studiare altri meccanismi atti a garantire la stabilità finanziaria e una crescita economica sostenibile e adeguata nella zona euro, nonché a formulare le necessarie proposte legislative; sottolinea la necessità che il meccanismo europeo di stabilità comprenda misure destinate a ridurre i rischi per la stabilità finanziaria, economica e sociale, fra cui un'efficace regolamentazione dei mercati finanziari, la revisione del patto di stabilità e crescita e un miglior coordinamento economico, l'introduzione di strumenti per ridurre gli squilibri macroeconomici nella zona euro e misure finalizzate al risanamento dell'ambiente;

11.

ritiene inoltre che la costituzione e il funzionamento del meccanismo permanente di stabilità dovrebbero essere inseriti nel quadro dell'Unione europea, anche mediante il ricorso, per analogia, ai meccanismi istituzionali di cooperazione rafforzata quale strumento per coinvolgere le istituzioni dell'Unione in tutte le varie fasi e incoraggiare gli Stati membri la cui moneta non è ancora l'euro a partecipare al meccanismo europeo di stabilità;

12.

osserva che, alla luce delle discussioni in seno al Parlamento, i capi di Stato e di governo della zona euro hanno convenuto, in occasione della riunione dell'11 marzo 2011, nel contesto del Patto per l'euro, che la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo centrale forte nel monitoraggio dell'attuazione degli impegni, in particolare al fine di garantire che le misure siano compatibili e di sostegno alle norme dell'Unione, nonché alla partecipazione del Parlamento; constata che, in sede di esame delle modalità generali del meccanismo europeo di stabilità, essi hanno convenuto che l'assistenza fornita a uno Stato membro la cui moneta è l'euro si baserà su un programma rigoroso di aggiustamento economico e fiscale e su un'analisi scrupolosa della sostenibilità del debito a cura della Commissione e del Fondo monetario internazionale (FMI), di concerto con la BCE;

13.

riconosce i segnali positivi che emergono dalle lettere dei presidenti del Consiglio europeo e dell'Eurogruppo e del commissario competente per la politica monetaria; constata che:

la condizionalità stabilita nel quadro di una sorveglianza rafforzata o di un programma di aggiustamento macroeconomico sarà definita da un regolamento che sarà proposto dalla Commissione conformemente all'articolo 136, TFUE al fine di garantire la coerenza con il quadro di sorveglianza multilaterale dell'Unione;

l'accesso all'assistenza finanziaria a titolo del meccanismo europeo di stabilità sarà concesso sulla base di un'analisi rigorosa della sostenibilità del debito pubblico svolta dalla Commissione e dal FMI, di concerto con la BCE; sarà inoltre imposta una rigorosa condizionalità nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico commensurato alla gravità degli squilibri dello Stato membro interessato;

sulla base della valutazione fornita dalla Commissione e dal FMI, di concerto con la BCE, delle esigenze finanziarie dello Stato membro beneficiario, il Consiglio dei governatori del meccanismo europeo di stabilità darà mandato alla Commissione di negoziare un programma di aggiustamento macroeconomico con lo Stato membro interessato, congiuntamente al FMI e di concerto con la BCE;

la Commissione presenterà al Consiglio una proposta di decisione a conferma del programma macroeconomico e, dopo l'adozione della decisione, firmerà un protocollo di intesa a nome degli Stati membri la cui moneta è l'euro;

la condizionalità istituita nel quadro di una sorveglianza rafforzata o di un programma di aggiustamento macroeconomico sarà coerente con il quadro di sorveglianza dell'Unione europea e deve garantire la conformità alle procedure dell'Unione;

l'assistenza finanziaria sarà attivata su richiesta di uno Stato membro, a seguito di una valutazione della Commissione, di concerto con la BCE, dell'esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria della zona dell'euro nel suo complesso;

la Commissione, congiuntamente al FMI e di concerto con la BCE, sarà responsabile di monitorare il rispetto della condizionalità e riferirà in merito al Consiglio e al Consiglio di amministrazione;

dopo una discussione in seno al Consiglio dei governatori, la decisione del Consiglio di attuare una sorveglianza post-programma sarà adottata su proposta della Commissione;

il Parlamento sarà tenuto periodicamente informato dal Consiglio e dalla Commissione in merito all'istituzione e alle operazioni del meccanismo europeo di stabilità e sarà pertanto in grado di controllare adeguatamente le sue attività;

la Corte di giustizia dell'Unione europea sarà competente su qualsiasi controversia, in conformità dell'articolo 273, TFUE;

14.

sostiene il progetto di decisione del Consiglio europeo, pur esprimendo la riserva che la formulazione proposta nell'allegato I, alla presente risoluzione sarebbe stata preferibile; concorda con l'opinione espressa nel parere della BCE a sostegno del ricorso al metodo dell'Unione per consentire al meccanismo europeo di stabilità di divenire a tempo debito un meccanismo dell'Unione; invita il Consiglio europeo a garantire che:

il regolamento concernente la condizionalità sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria dell'Unione;

tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro e che hanno contribuito al meccanismo permanente di stabilità abbiano accesso a quest'ultimo indipendentemente dalle loro dimensioni;

15.

ricorda che il futuro meccanismo permanente di stabilità dovrebbe avvalersi delle istituzioni dell'Unione, poiché ciò eviterebbe una duplicazione di strutture che potrebbe rivelarsi pregiudizievole per l'integrazione europea;

16.

chiede che, qualora venga attivato il meccanismo permanente di stabilità, le condizioni di prestito da applicare per il rimborso dei fondi al meccanismo stesso siano simili a quelle applicate allo strumento di sostegno della bilancia dei pagamenti e allo strumento di sostegno macrofinanziario (AMF) utilizzati dalla Commissione, ossia una rigorosa modalità «back to back», senza applicare una maggiorazione superiore agli oneri finanziari; ritiene inoltre che per i tassi di interesse praticati dal meccanismo permanente di stabilità dovrebbero essere offerte condizioni favorevoli;

17.

insiste sulla necessità che il Parlamento controlli che gli Stati membri si attengano agli indirizzi economici definiti dalla Commissione e alle condizioni imposte dal meccanismo europeo di stabilità e sottolinea che ogni parlamento nazionale deve essere pienamente associato in tutte le fasi, in conformità delle sue competenze di bilancio e di controllo, in particolare nel contesto del semestre europeo, per accrescere la trasparenza, la titolarità e la responsabilità delle decisioni prese;

18.

appoggia l'intenzione della Commissione di garantire la consistenza tra il futuro meccanismo e la governance economica dell'Unione, in particolare nella zona euro, nel rispetto delle competenze che il trattato conferisce all'Unione e alle sue istituzioni;

19.

sottolinea che il progetto di decisione del Consiglio europeo quale emendato non estenderebbe le competenze dell'Unione e continuerebbe pertanto a rientrare nell'ambito d'applicazione della procedura di revisione semplificata dei trattati; osserva, per converso, che tale decisione non può ridurre le competenze delle istituzioni dell'Unione nel settore della politica economica e monetaria e, rispettivamente, della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, né può in alcun caso pregiudicare la corretta applicazione del diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 122 e 143 TFUE, e dell'acquis dell'Unione;

20.

ribadisce che il ricorso all'articolo 48, paragrafo 6, TUE è una procedura straordinaria e ricorda che, conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, TUE, il Parlamento ha il diritto di chiedere la convocazione di una convenzione per rimodellare le istituzioni, le procedure e le politiche che definiscono la governance economica dell'Unione;

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea quale parere del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 48, paragrafo 6, TUE.


Mercoledì 23 marzo 2011
ALLEGATO I ALLA RISOLUZIONE

Emendamento all'articolo 1 del progetto di decisione del Consiglio europeo

All'articolo 136 , paragrafo 1, TFUE sono aggiunti i seguenti commi :

« Su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà decisa sulla base di una proposta della Commissione e sarà soggetta a rigorosi criteri di condizionalità conformemente ai principi e agli obiettivi dell'Unione, quali sanciti nel trattato sull'Unione europea e nel presente trattato .

I principi e le regole generali per la condizionalità dell'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo e per il controllo della stessa sono stabiliti in un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. ».

L'articolo 136, paragrafo 2, è così modificato:

« 2.     Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).

Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri che partecipano al meccanismo prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1, terzo comma. ».


Mercoledì 23 marzo 2011
ALLEGATO II ALLA RISOLUZIONE

Bruxelles, 22 marzo 2011

Onorevole Brok, onorevole Gualtieri,

a seguito delle varie riunioni e discussioni tenutesi con me e con i membri del mio gabinetto sulla proposta di modifica dell'articolo 136 del trattato relativamente al meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, vi trasmetto il documento allegato, elaborato dal mio gabinetto, nel quale si esaminano le vostre preoccupazioni e si forniscono risposte in merito.

Il sig. Juncker, presidente dell'Eurogruppo, e Olli Rehn, commissario per gli Affari economici e monetari, vi scriveranno separatamente sui risultati delle negoziazioni relative ai dettagli del futuro meccanismo, che approvo pienamente.

Sono certo che concorderete che tutto ciò sarà motivo di grande soddisfazione per il Parlamento per quanto riguarda i punti indicati all'opzione b) della vostra relazione.

Come sapete, questa modifica del trattato sarà esaminata dal Consiglio europeo del 24 e 25 marzo. Sono sicuro che comprenderete l'importanza e l'urgenza della questione.

Distinti saluti,

(firmato)

Herman Van Rompuy

Allegato

Per quanto concerne l'opzione a) nel paragrafo 12 della relazione, che propone di riformulare la modifica del trattato, è opportuno osservare che questo progetto di modifica del trattato è stato elaborato accuratamente affinché risulti accettabile a tutti gli Stati membri, dal momento che tutti devono ratificarlo. Non vi è in pratica alcuna possibilità che il testo come tale sia modificato e, del resto, le modifiche proposte escluderebbero il ricorso alla procedura di revisione semplificata o, quantomeno, sarebbero oggetto di contestazioni giuridiche per questo motivo. La certezza giuridica costituisce la principale ragione per modificare il trattato e qualsiasi cosa la pregiudichi sarebbe problematica.

Per quanto riguarda le future modifiche del trattato, non è possibile assumere impegni specifici. Si è tuttavia stabilito che la Commissione europea effettuerà nel 2016 una valutazione dell'efficacia generale di questo quadro. Questa disposizione garantisce che tutte le future valutazioni – ed eventuali proposte di modifica – saranno effettuate in prima istanza dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'opzione b) della relazione, le preoccupazioni che il meccanismo europeo di stabilità possa costituire il nucleo di un futuro segretariato intergovernativo per la gestione dell'economia dell'area dell'euro sono infondate. Il meccanismo ha uno scopo specificamente definito. Il suo personale si occuperà esclusivamente degli aspetti finanziari e di tesoreria di questo meccanismo e non sarà coinvolto nelle questioni più ampie di governance economica. La funzione del meccanismo europeo di stabilità consiste nel mobilizzare risorse e fornire assistenza finanziaria, ma la valutazione della necessità di sostegno finanziario e la definizione della condizionalità saranno di competenza della Commissione.

Anche i timori che la Commissione possa essere esclusa dal funzionamento del meccanismo possono essere fugati. L'esperienza dei meccanismi temporanei dimostra che la partecipazione della Commissione non è soltanto possibile, ma anche essenziale. Nel quadro del meccanismo temporaneo, le misure di condizionalità concernenti lo Stato beneficiario sono state utilizzate attraverso il ricorso a una procedura dell'Unione, ovvero una decisione adottata dal Consiglio su raccomandazione della Commissione sulla base dell'articolo 136 del TFUE e dell'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE (cfr. articolo 126, paragrafo 13, che indica la procedura applicabile per le decisioni ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9). Questa procedura è stata seguita per adottare le misure di condizionalità per la Grecia (cfr. decisione del Consiglio (2010/320/UE) del 10 maggio 2010 (GU L 145 dell'11.6.2010, pag. 6) adottata a seguito della raccomandazione della Commissione del 4 maggio 2010 (SEC(2010)0560 def.)).

Per quanto riguarda il meccanismo permanente, già nelle conclusioni del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre, nell'allegato II che definisce le «caratteristiche generali del futuro meccanismo», la partecipazione della Commissione è precisata espressamente in più punti. Da allora, il lavoro preparatorio effettuato per il meccanismo europeo di stabilità ha chiarito quanto segue:

Se uno Stato membro richiede assistenza finanziaria, la Commissione è incaricata di valutare, di concerto con la BCE, se esista un rischio per la stabilità finanziaria dell'area dell'euro nel suo insieme e di effettuare un'analisi della sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato (insieme all'FMI e di concerto con la BCE).

Se è richiesto il sostegno alla stabilità, la Commissione (insieme all'FMI e di concerto con la BCE) valuterà le effettive necessità di finanziamento dello Stato membro beneficiario e la natura della partecipazione del settore privato necessario.

Il consiglio dei governatori darà mandato alla Commissione di negoziare (insieme all'FMI e di concerto con la BCE) un programma di aggiustamento macroeconomico con lo Stato membro interessato.

La Commissione proporrà al Consiglio una decisione di approvazione del programma di aggiustamento macroeconomico. Una volta adottato il programma dal Consiglio, la Commissione firmerà il memorandum d'intesa a nome degli Stati membri dell'area dell'euro.

La Commissione (insieme all'FMI e di concerto con la BCE) avrà la responsabilità di monitorare l'osservanza della condizionalità richiesta dal programma di aggiustamento macroeconomico.

Previa discussione del consiglio dei governatori, il Consiglio può decidere, su proposta della Commissione, di effettuare una sorveglianza al termine del programma.

La condizionalità istituita nel quadro di una sorveglianza rafforzata o di un programma di aggiustamento macroeconomico sarà coerente con il quadro di sorveglianza dell'Unione europea e deve garantire la conformità alle procedure dell'Unione. A tal fine la Commissione intende proporre un regolamento che specifichi le necessarie fasi procedurali a norma dell'articolo 136 del trattato al fine di sancire la condizionalità nelle decisioni del Consiglio e assicurare la coerenza con il quadro di sorveglianza multilaterale dell'UE.

Il Consiglio e la Commissione informeranno regolarmente il Parlamento europeo sull'istituzione e sulle operazioni del MES.

In caso di controversie, la Corte di giustizia dell'UE è competente ai sensi dell'articolo 273 del TFUE.


(1)  Tradotta per conoscenza. La lingua originale della lettera è l'inglese.


Mercoledì 23 marzo 2011
ALLEGATO III ALLA RISOLUZIONE

Bruxelles, 22 marzo 2011

Onorevole Brok, onorevole Gualtieri,

con la presente desidero informarvi dell'esito delle negoziazioni per l'istituzione del meccanismo europeo di stabilità, poiché sarà importante per il Parlamento europeo al momento di decidere sul suo parere relativo al progetto di modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della vostra relazione.

Nella riunione ministeriale intergovernativa di ieri, 21 marzo, è stato completato un term sheet relativo al meccanismo europeo di stabilità, il cui testo finale figura in allegato.

Come potete osservare, conformemente al term sheet, il MES sarà istituito con un trattato tra gli Stati membri dell'area dell'euro quale organizzazione intergovernativa nel quadro del diritto pubblico internazionale e avrà sede in Lussemburgo. Il MES avrà un Consiglio dei governatori composto dai ministri delle finanze degli Stati membri dell'area dell'euro (quali membri votanti), con il commissario europeo per gli Affari economici e monetari e il presidente della BCE in qualità di osservatori. Gli Stati membri che non fanno parte dell'area dell'euro possono partecipare su base puntuale a fianco del MES alle operazioni di assistenza finanziaria per gli Stati membri dell'area dell'euro.

Il ruolo della Commissione nello svolgimento delle operazioni del MES è centrale e il legame del MES con le istituzioni dell'Unione europea è chiaramente definito.

Come descritto nel term sheet, la Commissione valuterà, di concerto con la BCE, se esista un rischio per la stabilità finanziaria dell'area dell'euro nel suo insieme ed effettuerà un'analisi della sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato, insieme all'FMI e di concerto con la BCE. La Commissione dovrà inoltre dirigere la valutazione delle reali necessità di finanziamento dello Stato membro beneficiario, nonché la natura della partecipazione del settore privato necessario.

Sulla base di tale valutazione, il Consiglio dei governatori darà mandato alla Commissione di negoziare, insieme all'FMI e di concerto con la BCE, un programma di aggiustamento macroeconomico con lo Stato membro interessato, precisato in un memorandum d'intesa.

La Commissione proporrà al Consiglio una decisione di approvazione del programma di aggiustamento macroeconomico. Il Consiglio dei governatori deciderà sulla concessione dell'assistenza finanziaria e sulle modalità e condizioni della sua fornitura. Una volta adottato il programma dal Consiglio, la Commissione firmerà il memorandum d'intesa a nome degli Stati membri dell'area dell'euro previo comune accordo del Consiglio dei governatori. Il consiglio di amministrazione approverà quindi l'accordo di assistenza finanziaria che conterrà gli aspetti tecnici dell'assistenza finanziaria da fornire.

La Commissione, insieme all'FMI e di concerto con la BCE, avrà la responsabilità di monitorare l'osservanza della condizionalità richiesta dal programma di aggiustamento macroeconomico. Presenterà una relazione al Consiglio e al consiglio di amministrazione sulla base della quale il consiglio di amministrazione deciderà di comune accordo il versamento di nuove quote del prestito.

Previa discussione in seno al Consiglio dei governatori, il Consiglio può decidere, su proposta della Commissione, di effettuare una sorveglianza al termine del programma, che può essere mantenuta fin quando non sarà rimborsato un determinato importo dell'assistenza finanziaria.

La condizionalità istituita nel quadro di una sorveglianza rafforzata o di un programma di aggiustamento macroeconomico sarà coerente con il quadro di sorveglianza dell'Unione europea e deve garantire la conformità alle procedure dell'Unione, e quindi anche il ruolo del Parlamento europeo.

A tal fine la Commissione intende proporre un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell'articolo 136 del trattato che specifichi le necessarie fasi procedurali in modo che la condizionalità sia sancita dalle decisioni del Consiglio e che la coerenza con il quadro di sorveglianza multilaterale dell'UE sia garantita. Il Consiglio e la Commissione informeranno regolarmente il Parlamento europeo sull'istituzione e sulle operazioni del MES.

Confidiamo che queste informazioni saranno utili al Parlamento europeo per esaminare il progetto di modifica dell'articolo 136 del TFUE relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Distinti saluti,

(firmato)

Olli Rehn

Membro della Commissione europea

(firmato)

Jean-Claude Juncker

Presidente dell'Eurogruppo

Allegato alla lettera indirizzata ai relatori dal presidente dell'Eurogruppo e dal commissario responsabile della politica monetaria

21 marzo 2011

Modalità di funzionamento (term sheet) del MES

Il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità per gli Stati membri dell'area dell'euro di istituire un meccanismo di stabilità permanente: il meccanismo europeo di stabilità (MES). Il MES sarà attivato di comune accordo (2), se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria dell'area dell'euro nel suo insieme. Il MES assumerà il ruolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) nel fornire assistenza finanziaria esterna agli Stati membri dell'area dell'euro a partire da giugno 2013.

L'accesso all'assistenza finanziaria del MES sarà offerto sulla base di una rigorosa condizionalità nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico e di una scrupolosa analisi della sostenibilità del debito pubblico effettuata dalla Commissione, in collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE. Lo Stato membro beneficiario sarà tenuto a porre in essere un'adeguata forma di partecipazione del settore privato in funzione delle circostanze specifiche e secondo modalità pienamente conformi alle prassi dell'FMI.

Il MES avrà una capacità effettiva di prestito pari a 500 miliardi di EUR (3). L'adeguatezza della capacità di prestito sarà riesaminata periodicamente con cadenza almeno quinquennale. Se da un lato il MES si adopererà per integrare la propria capacità di prestito avvalendosi della partecipazione dell'FMI alle operazioni di assistenza finanziaria, dall'altro anche gli Stati membri che non fanno parte dell'area dell'euro potranno partecipare su base puntuale.

Nel seguito del presente term sheet sono enunciate le caratteristiche strutturali essenziali del MES.

Forma istituzionale

Il MES sarà istituito mediante trattato tra gli Stati membri dell'area dell'euro quale organizzazione intergovernativa di diritto pubblico internazionale e avrà sede in Lussemburgo. Lo statuto del MES sarà riportato in un allegato del trattato.

Funzione e strategia di finanziamento

Il MES avrà la funzione di mobilitare finanziamenti e fornire assistenza finanziaria, secondo criteri di rigorosa condizionalità, a beneficio degli Stati membri dell'area dell'euro che sono o rischiano di essere confrontati a gravi problemi finanziari, al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria dell'area dell'euro nel suo insieme.

Gli Stati membri dell'area dell'euro corrisponderanno al MES le sanzioni finanziarie a essi applicate nell'ambito del patto di stabilità e crescita nonché delle procedure per gli squilibri macroeconomici (4). Tali sanzioni faranno parte del capitale versato.

Il MES si avvarrà di un'adeguata strategia di finanziamento per garantire l'accesso ad ampie fonti di finanziamento e poter estendere i pacchetti di assistenza finanziaria agli Stati membri in tutte le condizioni di mercato. Qualsiasi rischio associato sarà contenuto attraverso un'opportuna gestione delle attività e passività.

Governance

Il MES avrà un Consiglio dei governatori composto dai ministri delle Finanze degli Stati membri dell'area dell'euro (in qualità di membri votanti), con la partecipazione del commissario europeo per gli affari economici e monetari e del presidente della BCE in veste di osservatori. Il Consiglio dei governatori eleggerà un presidente tra i membri votanti.

Il Consiglio dei governatori sarà il più alto organo decisionale del MES e delibererà di comune accordo in materia di:

concessione di assistenza finanziaria;

modalità e condizioni dell'assistenza finanziaria;

capacità di prestito del MES;

variazioni della gamma di strumenti.

Tutte le altre decisioni del Consiglio dei governatori saranno adottate a maggioranza qualificata, salvo disposizione contraria.

Il MES avrà un consiglio di amministrazione incaricato di assolvere ai compiti specifici a esso delegati dal Consiglio dei governatori. Ciascuno Stato membro dell'area dell'euro nominerà un amministratore e un amministratore supplente. Inoltre, la Commissione e la BCE nomineranno ciascuna un osservatore e un supplente presso il consiglio di amministrazione. Tutte le decisioni del consiglio di amministrazione saranno adottate a maggioranza qualificata, salvo disposizione contraria.

La ponderazione dei voti in seno al Consiglio dei governatori e al consiglio di amministrazione sarà proporzionale alle partecipazioni degli Stati membri al capitale del MES. La maggioranza qualificata è definita come l'80% dei voti.

Il Consiglio dei governatori nominerà un amministratore delegato responsabile della gestione ordinaria del MES. L'amministratore delegato presiederà il consiglio di amministrazione.

Struttura del capitale

Il MES punterà a ottenere e mantenere il più alto rating del credito delle grandi agenzie di rating.

Il MES avrà un capitale sottoscritto totale di 700 miliardi di EUR, di cui 80 miliardi di EUR sottoforma di capitale versato dagli Stati membri dell'area dell'euro (i primi 40 miliardi di EUR saranno disponibili dal luglio 2013 mentre l'importo restante sarà progressivamente aggiunto nel corso dei tre anni successivi). Inoltre, il MES disporrà altresì di una combinazione di capitale richiamabile impegnato e di garanzie degli Stati membri dell'area dell'euro per un importo totale di 620 miliardi di EUR.

La chiave di ripartizione dei contributi di ciascuno Stato membro al capitale sottoscritto totale del MES sarà basata su quella applicabile al capitale versato della BCE quale illustrata nell'allegato. Ratificando il trattato istitutivo del MES gli Stati membri si impegnano giuridicamente a versare il proprio contributo al capitale sottoscritto totale.

Tranne nei casi specifici di seguito descritti, il Consiglio dei governatori deciderà di comune accordo quando procedere a un adeguamento dell'importo del capitale sottoscritto totale o al richiamo del capitale. In primo luogo il consiglio di amministrazione può decidere, a maggioranza semplice, di ripristinare - attraverso un richiamo di capitale - il livello di capitale versato nel caso in cui il relativo importo subisca una riduzione per effetto dell'assorbimento di perdite (5). In secondo luogo, sarà istituita una procedura di garanzia su richiesta volta a consentire il richiamo automatico di capitale nei confronti dei partecipanti al capitale del MES qualora necessario per evitare un mancato pagamento ai creditori del MES. La responsabilità di ciascun partecipante al capitale sarà in ogni caso limitata alla rispettiva quota di capitale sottoscritto.

Qualsiasi contributo al capitale sottoscritto da parte di uno Stato membro (6) che aderisca al MES dopo il luglio 2013 sarà versato secondo le stesse modalità applicate ai contributi originari. Le implicazioni pratiche per l'importo complessivo del capitale sottoscritto e la distribuzione del capitale tra gli Stati membri saranno decise dal Consiglio dei governatori di comune accordo.

In attesa dell'attivazione del MES e a condizione che la capacità effettiva di prestito non sia inferiore a 500 miliardi di EUR, i proventi dell'investimento del capitale versato del MES saranno restituiti agli Stati membri, al netto delle deduzioni per costi operativi. In seguito alla prima attivazione del MES i proventi dell'investimento del capitale e dell'attività di assistenza finanziaria del MES saranno mantenuti all'interno dello stesso MES. Tuttavia, qualora il capitale versato superi il livello necessario per mantenere la capacità di prestito del MES, il consiglio di amministrazione può decidere, a maggioranza semplice, di distribuire un dividendo agli Stati membri dell'area dell'euro sulla base della chiave di ripartizione dei contributi.

Strumenti

Il MES fornirà un'assistenza finanziaria soggetta a una rigorosa condizionalità nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico; essa sarà commisurata alla gravità degli squilibri dello Stato membro e assumerà la forma di prestiti.

Può tuttavia intervenire, eccezionalmente, nei mercati primari del debito sulla base di un programma di aggiustamento macroeconomico soggetto a rigorosa condizionalità e previa decisione del Consiglio dei governatori di comune accordo.

Sostegno alla stabilità da parte del MES

Il MES può concedere agli Stati membri dell'area dell'euro interessati da gravi problemi finanziari un sostegno alla stabilità a breve o a medio termine. L'accesso al sostegno alla stabilità offerto dal MES renderà necessario un programma di aggiustamento macroeconomico soggetto a un'adeguata condizionalità e commisurato alla gravità degli squilibri soggiacenti dello Stato membro beneficiario. La durata del programma e la scadenza dei prestiti dipenderanno dalla natura degli squilibri e dalle possibilità per lo Stato membro beneficiario di riacquisire l'accesso ai mercati finanziari entro il periodo di disponibilità delle risorse del MES.

Meccanismo di sostegno nel mercato primario

Il MES può acquistare sul mercato primario obbligazioni di uno Stato membro interessato da gravi problemi finanziari al fine di ottimizzare l'efficienza in termini di costi del sostegno. Le condizioni e le modalità per l'acquisto delle obbligazioni saranno specificate nella decisione sulle modalità e le condizioni dell'assistenza finanziaria.

Il Consiglio dei governatori può rivedere gli strumenti a disposizione del MES e decidere di variarne la gamma.

Partecipazione dell'FMI

Il MES fornirà assistenza finanziaria in stretta collaborazione con l'FMI (7). La partecipazione attiva dell'FMI sarà comunque richiesta in ogni circostanza e riguarderà sia il livello tecnico che quello finanziario. L'analisi della sostenibilità del debito sarà effettuata congiuntamente dalla Commissione e dall'FMI, di concerto con la BCE. La Commissione e l'FMI, di concerto con la BCE, negozieranno congiuntamente le condizioni alle quali è subordinata l'assistenza congiunta da parte di MES ed FMI.

Attivazione dell'assistenza finanziaria, monitoraggio del programma e follow-up

L'assistenza finanziaria del MES sarà in ogni caso attivata su richiesta di uno Stato membro agli altri membri dell'area dell'euro. L'Eurogruppo informerà il Consiglio della presentazione di una richiesta di attivazione del sostegno. Alla ricezione della richiesta il Consiglio dei governatori chiederà alla Commissione di accertare, di concerto con la BCE, l'esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria dell'area dell'euro nel suo insieme e di effettuare un'attenta analisi della sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato, in collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE. Le fasi successive dell'attivazione dell'assistenza finanziaria del MES figurano in appresso.

In presenza di una richiesta sostegno alla stabilità da parte del MES, la Commissione, in collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE, valuterà le effettive necessità di finanziamento dello Stato membro beneficiario e la natura della necessaria partecipazione del settore privato, in linea con le prassi dell'FMI.

Sulla base di tale valutazione, il Consiglio dei governatori conferirà alla Commissione un mandato a negoziare con lo Stato membro interessato, in collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE, un programma di aggiustamento macroeconomico i cui dettagli figureranno in un memorandum d'intesa.

La Commissione proporrà al Consiglio una decisione di approvazione del programma di aggiustamento macroeconomico. Il Consiglio dei governatori deciderà in merito alla concessione dell'assistenza finanziaria e alle modalità e le condizioni della relativa fornitura. A seguito dell'adozione del programma da parte del Consiglio, la Commissione firmerà il memorandum d'intesa a nome degli Stati membri dell'area dell'euro, previa approvazione di comune accordo da parte del Consiglio dei governatori. Il consiglio di amministrazione approverà quindi l'accordo di assistenza finanziaria contenente gli aspetti tecnici dell'assistenza finanziaria offerta.

La Commissione, in collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE, avrà la responsabilità di monitorare l'osservanza della condizionalità imposta dal programma di aggiustamento macroeconomico. Essa presenterà al Consiglio e al consiglio di amministrazione una relazione sulla base della quale quest'ultimo deciderà, di comune accordo, in merito all'erogazione di nuove tranche del prestito.

Al termine del programma, previa discussione in seno al Consiglio dei governatori, il Consiglio può decidere, su proposta della Commissione, di istituire una sorveglianza la cui durata può essere vincolata al momento del rimborso di un determinato importo dell'assistenza finanziaria.

Coerenza con il quadro di sorveglianza multilaterale dell'UE

Sarà chiesta l'approvazione degli Stati membri dell'UE per consentire agli Stati membri dell'area dell'euro di affidare alla Commissione, in collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE, l'analisi della sostenibilità del debito dello Stato membro che chiede sostegno finanziario, la preparazione del programma di aggiustamento che accompagna l'assistenza finanziaria e il monitoraggio della relativa attuazione.

Sebbene il Consiglio dei governatori decida autonomamente in merito all'esistenza e alle modalità dell'assistenza finanziaria in un quadro intergovernativo, la condizionalità stabilita nell'ambito della sorveglianza rafforzata o di un programma di aggiustamento macroeconomico dovrebbe essere coerente con il quadro di sorveglianza dell'UE e garantire l'assoluto rispetto delle procedure dell'UE. A tal fine la Commissione intende proporre un regolamento che specifichi le necessarie fasi procedurali a norma dell'articolo 136 del trattato in modo che la condizionalità sia sancita dalle decisioni del Consiglio e che la coerenza con il quadro di sorveglianza multilaterale dell'UE sia garantita. Il Consiglio e la Commissione informeranno regolarmente il Parlamento europeo in merito all'istituzione e alle operazioni del MES.

Determinazione dei prezzi

Il Consiglio dei governatori deciderà la struttura del prezzo applicabile all'assistenza finanziaria a favore di uno Stato membro beneficiario.

Il MES potrà concedere prestiti a tasso fisso o variabile. Il prezzo del MES sarà fissato in linea con i corrispondenti principi dell'FMI e, pur restando al di sopra dei costi di finanziamento del MES, includerà una congruo margine per il rischio.

Ai prestiti del MES si applicherà la seguente struttura del prezzo:

1)

costi di finanziamento del MES;

2)

un onere di 200 punti base sulla totalità dei prestiti;

3)

una maggiorazione di 100 punti base per gli importi prestati non rimborsati dopo tre anni.

Per i prestiti a tasso fisso con scadenza superiore a 3 anni, il margine sarà una media ponderata dell'onere di 200 punti base per i primi tre anni e 200 più 100 punti base per gli anni successivi.

La struttura del prezzo sarà definita nel quadro della politica di determinazione del prezzo del MES, che sarà riesaminata periodicamente.

Partecipazione del settore privato

1.   Modalità della partecipazione del settore privato

Ogniqualvolta lo Stato beneficiario riceve assistenza finanziaria è auspicabile una congrua partecipazione del settore privato. La natura e l'entità di tale partecipazione sarà determinata caso per caso e dipenderà dal risultato di un'analisi della sostenibilità del debito, in linea con le prassi dell'FMI (8), e dalle potenziali implicazioni per la stabilità finanziaria dell'area dell'euro.

a)

Laddove un'analisi della sostenibilità porti a concludere che un programma di aggiustamento macroeconomico presenta concrete possibilità di ricondurre il debito pubblico su un percorso sostenibile, lo Stato membro beneficiario avvierà iniziative volte a incoraggiare i principali investitori privati a mantenere le esposizioni (ad esempio, un approccio del tipo «iniziativa di Vienna»). La Commissione, l'FMI, la BCE e l'Autorità bancaria europea (ABE) saranno strettamente associate al monitoraggio dell'attuazione di tali iniziative.

b)

Laddove un'analisi della sostenibilità porti a concludere che un programma di aggiustamento macroeconomico non presenta concrete possibilità di ricondurre il debito pubblico su un percorso sostenibile, lo Stato membro beneficiario avrà l'obbligo di avviare in buona fede negoziati attivi con i creditori per assicurarne la partecipazione diretta al ripristino della sostenibilità del debito. Per ottenere assistenza finanziaria lo Stato membro dovrà necessariamente disporre di un piano credibile e dimostrare un impegno sufficiente volto ad assicurare una congrua partecipazione del settore privato. Nell'ambito del programma sarà effettuato un monitoraggio dei progressi compiuti nell'attuazione del piano; al momento della decisione relativa all'erogazione di fondi si terrà conto di detti progressi.

Nei negoziati con i creditori lo Stato membro beneficiario si atterrà ai seguenti principi:

proporzionalità: lo Stato membro cercherà soluzioni commisurate al suo problema di sostenibilità del debito;

trasparenza: lo Stato membro intratterrà un dialogo aperto con i creditori trasmettendo loro le pertinenti informazioni in maniera tempestiva;

equità: lo Stato membro consulterà i creditori in merito all'impostazione degli eventuali consolidamenti o ristrutturazioni del debito pubblico per giungere a soluzioni negoziate. Si ipotizzeranno misure atte a ridurre il valore attuale netto del debito soltanto laddove il conseguimento dei risultati auspicati mediante soluzioni alternative risulti improbabile;

coordinamento transfrontaliero: in sede di impostazione delle misure atte a coinvolgere il settore privato si terranno nella dovuta considerazione i rischi di contagio e le potenziali ripercussioni negative sugli altri Stati membri e sui paesi terzi. Le misure adottate saranno accompagnate di un'adeguata comunicazione da parte dello Stato membro interessato al fine di mantenere la stabilità finanziaria nell'intera area dell'euro.

2.   Clausole di azione collettiva

A partire dal luglio 2013 tutti i titoli di Stato dell'area dell'euro con scadenza superiore a un anno includeranno clausole di azione collettiva (CAC). L'obiettivo delle CAC sarà quello di agevolare un accordo tra il debitore sovrano e i suoi creditori del settore privato nel contesto della partecipazione del settore privato. Il fatto che un'obbligazione sia corredata da CAC non implica un aumento della probabilità di inadempienza o di ristrutturazione del debito relativamente all'obbligazione in questione: ne consegue che l'inclusione delle CAC lascerà impregiudicato lo status di creditore del debito sovrano.

Le caratteristiche principali delle CAC ricalcheranno quelle delle clausole comunemente utilizzate sui mercati statunitense e britannico a seguito della relazione del G10 in materia. Le CAC saranno introdotte in maniera tale da preservare la parità di condizioni fra gli Stati membri dell'area dell'euro. Si tratterà quindi di clausole identiche e standardizzate per tutti gli Stati membri dell'area dell'euro, armonizzate rispetto alle modalità e alle condizioni dei titoli emessi dagli Stati membri. La loro base sarà coerente con quella delle CAC di uso comune a New York e nel diritto inglese.

Le CAC comprenderanno una clausola di aggregazione che permetterà a una maggioranza qualificata di obbligazionisti, nel quadro di emissioni multiple soggette a detta clausola e alla legge di un'unica giurisdizione, di inserire una clausola di azione a maggioranza per i casi in cui la maggioranza di creditori necessaria per la ristrutturazione non possa essere raggiunta nel quadro di una singola emissione. Sarà istituita un'adeguata rappresentanza. Le decisioni relative alle questioni più importanti – le materie riservate – (ad esempio principali modalità di pagamento, conversione o scambio di obbligazioni) saranno adottate con una maggioranza più ampia di quella necessaria per le materie non riservate. Si applicheranno apposite norme in materia di quorum. Le modifiche decise con le opportune maggioranze sono vincolanti per tutti gli obbligazionisti.

Per assicurare procedure di voto corrette si applicherà un adeguato sistema di interdizione dal voto. Saranno esaminate apposite clausole volte a impedire azioni legali di disturbo.

Le CAC saranno introdotte in modo standardizzato per assicurare un impatto giuridico identico in tutte le giurisdizioni dell'area dell'euro e, quindi, preservare la parità di condizioni tra gli Stati membri che ne fanno parte. Gli Stati membri dell'area dell'euro adotteranno le misure necessarie per dare attuazione alle CAC.

Gli Stati membri dell'area dell'euro saranno autorizzati a continuare a rifinanziare i debiti in essere non corredati da CAC dopo il giugno 2013, in base a condizioni prestabilite, al fine di salvaguardare la necessaria liquidità delle vecchie obbligazioni e lasciare agli Stati membri dell'area dell'euro il tempo necessario per emettere in maniera ordinata obbligazioni nuove per tutte le scadenze di riferimento. Il regime giuridico applicabile all'inserimento delle CAC nei titoli di Stato dell'area dell'euro sarà stabilito, entro la fine del 2011, sulla scorta dei lavori che il sottocomitato del Comitato economico e finanziario (CEF) per i mercati UE del debito sovrano effettuerà previa opportuna consultazione degli operatori del mercato e di altri soggetti interessati.

3.   Status di creditore privilegiato del MES

Analogamente all'FMI, il MES fornirà assistenza finanziaria agli Stati membri per i quali il regolare accesso al finanziamento sul mercato risulti deteriorato. Su queste basi i capi di Stato o di governo hanno dichiarato che il MES fruirà dello status di creditore privilegiato analogamente a quanto avviene per l'FMI, ammettendo però la prevalenza di quest'ultimo sul MES.

Le regole sopra illustrate si applicano dal 1o luglio 2013, fatte salve le modalità e condizioni di eventuali altri accordi a norma del FESF e dello strumento in vigore per la Grecia.

Disposizioni transitorie tra FESF e MES

Come originariamente previsto, il FESF continuerà ad esistere anche dopo il 2013 ai fini della gestione delle obbligazioni in essere. Resterà operativo fintantoché non avrà ricevuto il saldo completo dei finanziamenti concessi agli Stati membri e non avrà a sua volta rimborsato i debiti contratti nel quadro degli strumenti finanziari emessi adempiendo altresì alle obbligazioni assunte nei confronti dei garanti. Le quote degli strumenti di credito in essere non erogate e non coperte da riserve dovranno essere trasferite al MES (ad es. pagamento e finanziamento di rate esigibili solo dopo l'entrata in vigore del MES). La capacità di prestito consolidata di FESF e MES non supera i 500 miliardi di EUR.

Ai fini di un'armoniosa transizione dal FESF al MES, il direttore generale del FESF sarà incaricato degli aspetti pratici dell'istituzione del MES e riferirà periodicamente al gruppo di lavoro «Eurogruppo» in merito all'avanzamento dei lavori.

Partecipazione degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro

Gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro possono partecipare su base puntuale, a fianco del MES, alle operazioni di assistenza finanziaria agli Stati membri dell'area dell'euro. Laddove partecipino a tali operazioni, gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro saranno rappresentati in occasioni delle pertinenti riunioni dei consessi del MES che decidono in merito alla concessione dell'assistenza e al relativo monitoraggio. Essi avranno accesso a tutte le informazioni pertinenti in tempo utile e saranno opportunamente consultati. Gli Stati membri dell'area dell'euro sosterranno l'equivalenza tra lo status di creditore del MES e quello degli altri Stati membri che concedono crediti su base bilaterale a fianco del MES.

Composizione delle controversie

La composizione delle controversie tra uno Stato membro dell'area dell'euro e il MES in relazione all'interpretazione e all'applicazione del trattato istitutivo dello stesso MES è di competenza del Consiglio dei governatori. Se lo Stato membro contesta la decisione, la controversia è sottoposta alla Corte di giustizia europea conformemente all'articolo 273 del TFUE.

Per quanto riguarda le relazioni tra il MES e i terzi, il diritto applicabile e la giurisdizione competente saranno stabiliti nella documentazione legale e contrattuale appositamente costituita tra il MES e i terzi stessi.

Allegato

chiave di ripartizione dei contributi al MES sulla base della chiave BCE

Chiave di ripartizione dei contributi al MES

Paese

ISO

Chiave MES

Austria

AT

2.783

Belgio

BE

3.477

Cipro

CY

0.196

Estonia

EE

0.186

Finlandia

FI

1.797

Francia

FR

20.386

Germania

DE

27.146

Grecia

EL

2.817

Irlanda

IE

1.592

Italia

IT

17.914

Lussemburgo

LU

0.250

Malta

MT

0.073

Paesi Bassi

NL

5.717

Portogallo

PT

2.509

Slovacchia

SK

0.824

Slovenia

SI

0.428

Spagna

ES

11.904

Totale

AE17

100.0

Note:

la chiave MES si basa sulla chiave di ripartizione dei contributi al capitale della BCE.

Gli Stati membri il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media dell'UE fruiranno di un coefficiente correttore temporaneo per un periodo di 12 anni a partire dalla loro adesione all'area dell'euro.

Il coefficiente correttore temporaneo sarà pari ai tre quarti della differenza tra quote RNL e quote di capitale BCE (concretamente 75 % di quote RNL e 25 % di quote di capitale BCE) come segue: quota MES = quota chiave BCE - 0,75*(quota chiave BCE - quota RNL).

La compensazione al ribasso accordata ai paesi in questione è ridistribuita tra tutti gli altri in base alle rispettive quote di partecipazione alla chiave BCE.

RNL e PIL pro capite nel 2010.

Fonte:

BCE, Ameco e calcoli DG ECFIN.


(1)  Tradotta per conoscenza. La lingua originale della lettera è l'inglese.

(2)  Una decisione presa di comune accordo è una decisione adottata all'unanimità degli Stati membri partecipanti alla votazione, il che equivale a dire che le astensioni non impediscono l'adozione della decisione.

(3)  Durante la transizione dal FESF al MES, la capacità di prestito congiunta non sarà superiore a tale importo.

(4)  In caso di accordo definitivo a livello politico.

(5)  Il voto dello Stato membro inadempiente che ha dato origine della perdita da coprire è sospeso in occasione della decisione in oggetto.

(6)  Aderendo all'area dell'euro gli Stati diventano membri del MES a tutti gli effetti.

(7)  Resta tuttavia inteso che la partecipazione dell'FMI sarà coerente con il suo mandato, quale stabilito dello statuto, nel rispetto delle decisioni e delle strategie adottate dal consiglio dell'FMI.

(8)  In linea con l'FMI, il debito è considerato sostenibile quando si prevede che il mutuatario sia in grado di continuare a servire il debito senza una correzione irrealistica delle entrate e delle uscite. Questa valutazione determina la messa a disposizione e la congruità del finanziamento.


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