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Document 62012CN0325

Causa C-325/12: Ricorso proposto il 10 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese

GU C 287 del 22.9.2012, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/22


Ricorso proposto il 10 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-325/12)

2012/C 287/41

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, P. Guerra e Andrade e L. Nicolae, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2009/136/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, e, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4 della direttiva 2009/136/CE;

condannare la Repubblica portoghese, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al pagamento di una penalità per inadempimento dell’obbligo di comunicare tutte le misure di attuazione della direttiva 2009/136/CE, per un importo giornaliero pari a EUR 22 014,72, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza del Tribunale;

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Lo Stato portoghese non ha adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla direttiva 2009/136/CE e, in ogni caso, non le ha comunicate alla Commissione.

Lo Stato portoghese ha inteso unicamente recepire nel diritto nazionale la direttiva 2009/136/CE per quanto riguarda le modifiche apportate alla direttiva 2002/22/CE. Esso non ha recepito la parte della direttiva 2009/136/CE che ha apportato modifiche alla direttiva 2002/58/CE (vita privata e comunicazioni elettroniche).

Ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, la Commissione può chiedere al Tribunale, mediante ricorso per inadempimento in forza dell’articolo 258 TFUE, la condanna dello Stato membro interessato al pagamento di una somma forfettaria o di una penalità, nella sentenza che constata l’inadempimento dello Stato membro dell’obbligo di comunicare alla Commissione le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa.

In base alla comunicazione della Commissione relativa all’applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE (2), la penalità proposta dalla Commissione è calcolata secondo il metodo esposto nella comunicazione di modifica sull’applicazione dell’articolo 228 del Trattato CE.

Di conseguenza, la determinazione della sanzione si basa sui criteri della gravità e della durata dell’infrazione e della necessità di garantire l’efficacia dissuasiva della sanzione.

La Commissione propone di fissare a 8 il coefficiente di gravità, tenuto conto dell’importanza delle norme di diritto dell’Unione che sono state violate e delle conseguenze dell’infrazione riguardo agli interessi generali e particolari.


(1)  GU L 337, pag. 11.

(2)  GU 2011 C12, pag. 1.


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