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Document 62012TN0385

Causa T-385/12: Ricorso proposto il 22 agosto 2012 — France Télécom/Commissione

GU C 311 del 13.10.2012, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/15


Ricorso proposto il 22 agosto 2012 — France Télécom/Commissione

(Causa T-385/12)

2012/C 311/20

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: France Télécom (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti S. Hautbourg e S. Cochard-Quesson)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione;

condannare la Commissione all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione C(2011) 9403 def. della Commissione, del 20 dicembre 2011, che dichiara compatibile con il mercato interno, a talune condizioni, l’aiuto al quale la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore della France Télécom vertente sulla riforma delle modalità di finanziamento delle pensioni dei funzionari dello Stato distaccati presso la France Télécom [aiuto di Stato n. C 25/2008 (ex NN 23/2008)].

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente, in via principale, su errori di diritto e di valutazione nonché su una violazione dell’obbligo di motivazione allorché la Commissione ha qualificato come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la riduzione del contributo che il datore di lavoro deve versare allo Stato per le pensioni corrisposte ai funzionari della France Télécom. La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in tali errori:

concludendo per l’esistenza di un vantaggio economico;

considerando la misura selettiva;

considerando che la misura può causare distorsioni della concorrenza e

concludendo per l’esistenza di un aiuto di Stato, ancorché la Commissione riconosca che il vantaggio era stato neutralizzato almeno fino al 31 dicembre 2010 attraverso il versamento di un contributo forfetario eccezionale.

2)

Secondo motivo, vertente, in subordine, su errori di diritto e di valutazione allorché la Commissione ha subordinato la compatibilità dell’asserito aiuto al rispetto delle condizioni sancite all’articolo 2 della decisione controversa. La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in tali errori considerando che la ricorrente è assoggettata ad oneri sociali inferiori a quelli dei suoi concorrenti e rifiutando di applicare il precedente «La Poste» al procedimento a carico della France Télécom.

3)

Terzo motivo, vertente, in subordine, su errori di valutazione e su una violazione dell’obbligo di motivazione nella valutazione del periodo nel corso del quale l’aiuto definito dalla decisione controversa risulta neutralizzato dal contributo forfetario eccezionale. La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in tali errori:

includendo gli oneri di compensazione e di sovracompensazione nel calcolo dello sgravio degli oneri derivanti dalla riduzione del contributo a carico del datore di lavoro e

concludendo che il contributo forfetario eccezionale doveva essere capitalizzato al tasso di attualizzazione del 5,53 % e non a quello del 7 %.

4)

Quarto motivo, vertente, in subordine, su una violazione dei diritti procedurali della ricorrente.


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