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Document 62012CN0243

Causa C-243/12P: Impugnazione proposta il 16 maggio 2012 da FLS Plast A/S avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 6 marzo 2012 , causa T-64/06, FLS Plast A/S/Commissione europea

GU C 319 del 20.10.2012, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 319/2


Impugnazione proposta il 16 maggio 2012 da FLS Plast A/S avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 6 marzo 2012, causa T-64/06, FLS Plast A/S/Commissione europea

(Causa C-243/12P)

2012/C 319/02

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: FLS Plast A/S (rappresentante: M. Thill-Tayara, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

a)

in via principale, annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 marzo 2012, causa T-64/06 e, pronunciandosi nel merito, annullare gli articoli 1, lettera h), e 2, lettera f) della Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 30 novembre 2005 (procedimento COMP/F/38.354) — Industrial Bags (la «decisione impugnata»), nella parte in cui è applicabile alla ricorrente.

b)

in subordine, annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 marzo 2012, causa T-64/06, nella parte in cui ha respinto la domanda della ricorrente di riduzione dell’importo dell’ammenda per il quale è stata ritenuta responsabile in solido nella decisione impugnata e, pronunciandosi nel merito, emendare l’articolo 2, lettera f), della decisione impugnata e ridurre sostanzialmente l’importo medesimo nell’esercizio della sua competenza estesa al merito.

c)

comunque, concedere alla ricorrente una riduzione del 50 % dell’importo per il quale è stata ritenuta responsabile in solido a titolo di risarcimento per l’eccessiva durata del procedimento.

d)

condannare la Commissione europea a tutte le spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

a)

A sostegno della domanda principale, la ricorrente invoca due motivi di ricorso:

i)

il Tribunale ha applicato un erroneo fondamento normativo con riguardo alla responsabilità della ricorrente;

ii)

il Tribunale ha omesso di verificare che la Commissione abbia adempiuto al proprio obbligo di motivazione nel respingere gli argomenti e le prove dedotti dalla ricorrente in merito alla presunzione di responsabilità solidale.

b)

A sostegno della domanda proposta in subordine, la ricorrente invoca tre motivi di ricorso

i)

Nell’esaminare la mancata contestazione, da parte della ricorrente, dei fatti, ai sensi degli Orientamenti della Commissione del 1996 in materia di non imposizione o riduzione delle ammende in casi di intese, il Tribunale è incorso in errore nel non porre termine alle violazioni, da parte della Commissione europea, dei principi del legittimo affidamento e di parità di trattamento, violando parimenti il proprio obbligo di motivazione.

ii)

Il Tribunale è incorso in errore per non aver applicato i principi di proporzionalità e di legittimità nell’esaminare l’importo dell’ammenda alla quale la ricorrente è stata condannata in solido nella decisione impugnata, omettendo di procedere a conseguente riduzione.

iii)

Il Tribunale è incorso in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e degli articoli 41 e 47 della Carta Europea dei diritti fondamentali per non aver pronunciato la propria decisione entro un tempo ragionevole.


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