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Document 62012CN0243
Case C-243/12 P: Appeal brought on 16 May 2012 by FLS Plast A/S against the judgment of the General Court (Fourth Chamber) delivered on 6 March 2012 in Case T-64/06: FLS Plast A/S v European Commission
Causa C-243/12P: Impugnazione proposta il 16 maggio 2012 da FLS Plast A/S avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 6 marzo 2012 , causa T-64/06, FLS Plast A/S/Commissione europea
Causa C-243/12P: Impugnazione proposta il 16 maggio 2012 da FLS Plast A/S avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 6 marzo 2012 , causa T-64/06, FLS Plast A/S/Commissione europea
GU C 319 del 20.10.2012, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/2 |
Impugnazione proposta il 16 maggio 2012 da FLS Plast A/S avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 6 marzo 2012, causa T-64/06, FLS Plast A/S/Commissione europea
(Causa C-243/12P)
2012/C 319/02
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: FLS Plast A/S (rappresentante: M. Thill-Tayara, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
a) |
in via principale, annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 marzo 2012, causa T-64/06 e, pronunciandosi nel merito, annullare gli articoli 1, lettera h), e 2, lettera f) della Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 30 novembre 2005 (procedimento COMP/F/38.354) — Industrial Bags (la «decisione impugnata»), nella parte in cui è applicabile alla ricorrente. |
b) |
in subordine, annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 marzo 2012, causa T-64/06, nella parte in cui ha respinto la domanda della ricorrente di riduzione dell’importo dell’ammenda per il quale è stata ritenuta responsabile in solido nella decisione impugnata e, pronunciandosi nel merito, emendare l’articolo 2, lettera f), della decisione impugnata e ridurre sostanzialmente l’importo medesimo nell’esercizio della sua competenza estesa al merito. |
c) |
comunque, concedere alla ricorrente una riduzione del 50 % dell’importo per il quale è stata ritenuta responsabile in solido a titolo di risarcimento per l’eccessiva durata del procedimento. |
d) |
condannare la Commissione europea a tutte le spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
a) |
A sostegno della domanda principale, la ricorrente invoca due motivi di ricorso:
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b) |
A sostegno della domanda proposta in subordine, la ricorrente invoca tre motivi di ricorso
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