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Document 62012TN0387

Causa T-387/12: Ricorso proposto il 4 settembre 2012 — Italia/Commissione

GU C 319 del 20.10.2012, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 319/15


Ricorso proposto il 4 settembre 2012 — Italia/Commissione

(Causa T-387/12)

2012/C 319/28

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare, nella parte oggetto del presente ricorso, la decisione di esecuzione della Commissione europea del 22 giugno 2012 n. 2012/336/UE [notificata con il numero C(2012) n. 3838], che esclude del finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (GEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di Garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso limita il suo oggetto alle rettifiche finanziarie forfetarie riguardante la Repubblica italiana e relative al regime di aiuti ai produttori di pomodori destinati alla trasformazione, per gli anni 2006, 2007 e 2008.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 7, par. 4, del Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103), e dell’articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

Nell’ambito di tale motivo si contesta l’applicazione delle rettifiche finanziarie operate dalla decisione impugnata, commisurate al 2 % delle spese erogate, sostenendo che esse sono state operate nonostante la prova, riconosciuta dalla Commissione dell’assenza di un danno finanziario apprezzabile,

La ricorrente, inoltre, contesta la quantificazione delle rettifiche medesime in quanto la loro determinazione concreta si rivela sproporzionata e manifestamente illogica, essendo notevolmente superiore al danno potenziale derivante dalle condotte imputate all’autorità italiane.


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